Mese: Settembre 2008

Abbonamento Conerobus 2008/2009… Lavori in corso!

Si informano gli STUDENTI che l’abbonamento della Conerobus sarà presto disponibile!!

Non è ancora stato attivato per problemi burocratici ma presto sarà pronto con condizioni molto vantaggiose per tutti gli studenti!! (Infatti, il Consiglio Studentesco ha già approvato il nuovo abbonamento, e ora si aspetta solo l’ultima firma tra l’amministrazione e la società dei trasporti.)

Non appena si saprà qualcosa di definitivo vi informeremo più precisamente sulla questione.

 

 

 

Adesione Manifestazione CGIL 27 Settembre

 

L'A.C.U. Gulliver intende aderire alla manifestazione promossa dalla CGIL per Sabato 27 Settembre in Piazza Roma.
I motivi di questa scelta sono riscontrabili nei punti programmatici dell'atto di protesta, in particolar modo nei tagli riguardanti l'Università e l'intero mondo del sapere. Infatti la nostra presenza in piazza è data dalle preoccupanti manovre del governo riguardanti il sistema universitario poiche costituiscono un rischio concreto per il Diritto allo Studio che da sempre difendiamo.

Festa della Matricola di Economia 2008

Fascicolo guida per gli studenti di Medicina

 

La lista di rappresentanza studentesca "Gulliver – Sinistra Universitaria" di Ancona, come Unione degli Universitari, visti gli scandali che hanno caratterizzato il Test d'Ingresso 2007, ha prodotto un fascicolo guida per tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare la prova che andrà a selezionare le future matricole.
Il Vademecum "NUMERO CHIUSO: PRENDI LE PRECAUZIONI PER UN TEST SICURO!" riporta tutte le procedure che devono avvenire in sede d'esame e le regole da seguire sia per gli studenti che per il personale docente e non, presente in aula in modo tale che i candidati possa riconoscere e segnalare a verbale ogni possibile infrazione o irregolarità.
Quest'anno, in caso di gravi irregolarità nello svolgimento del test, conduerremo azioni legali a difesa dello studente a prezzi calmierati, per evitare eventuali speculazioni di soggetti privati o altre associazioni.
Il "Gulliver – Sinistra Universitaria" esprime forte contrarietà all'istituto del numero chiuso e dei test d'ingresso e porta avanti battaglie per il superamento della L. 264/99 e per il libero accesso ai saperi.

Consiglio Studentesco 2008-2010

Grazie alla vittoria di Maggio nelle elezioni universitarie (prima lista d’ateneo con il 49% dei voti) la lista Gulliver riesce a mantenere la Presidenza del Consiglio Studentesco!

In occasione della prima seduta del nuovo Consiglio è stato eletto Presidente Carlo Cotichelli (che cosi succede a Giorgio Paterna), grazie anche al voto del rappresentante della Lista Ala Destra Universitaria.

Infatti, Mattia Camilloni, con un atto di responsabilità, ha appoggiato la candidatura di Cotichelli. In tal modo ha risparmiato al Consiglio l’obbligo di riunirsi un'altra volta prima di eleggere il Presidente, (poiché si sarebbe dovuti arrivare al ballottaggio con l’altro candidato anche se ad ogni modo sarebbe andato ugualmente alla Lista Gulliver) e ci ha permesso di iniziare subito i lavori senza perdere tempo prezioso.

L’impegno che il nuovo Presidente e tutto il Consiglio si sono assunti è quello di  continuare con costanza e incisività il lavoro in difesa dei diritti degli studenti e risolvere le questioni più urgenti rimaste in sospeso dallo scorso mandato come l’iscrizione Part- time, l’abbonamento della Conerobus per quest'anno accademico e l’assistenza sanitaria.

 

Ecco l’indirizzo e-mail per contattare il Presidente del Consiglio Studentesco:

carlo.cotichelli@gmail.com

O l’indirizzo dei consiglieri della Lista Gulliver:

consiglio-studentesco-gulliver@googlegroups.com

Documento prodotto dal Gulliver in occasione dell’Assemblea di Ancona indetta dai sindacati

 

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DEI SINDACATI

FLC-CGIL

CISL UNIVERSITA’

UILPA-URAFAM

 

ALLE RSU DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

ALLE RSU ENTI PUBBL. DI RICERCA

ALLE RSU ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO PERGOLESI

 

AL MAGNIFICO RETTORE

DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

PROF. MARCO PACETTI


p.c.  AI MEZZI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

 

Ancona, lì 18.07.2008


Con la presente la lista di rappresentanza studentesca GULLIVER – SINISTRA UNIVERSITARIA intende, in occasione dell’Assemblea di Venerdì 18 Luglio presso il Rettorato, esprimere il proprio dissenso nei confronti del Decreto Legge n.112 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Giugno 2008.

Il panorama universitario che tale Decreto offre è assolutamente allarmante, non solo per la componente studentesca, ma per l’intero mondo accademico. I Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, al capitolo “Università e Ricerca”, hanno sempre preferito razionalizzare invece che investire. Ora con questo provvedimento “urgente” si è raggiunto il culmine di questa tendenza. Non possiamo accettare una riduzione così drastica dei finanziamenti al mondo Universitario che tocca, nella previsione dei prossimi cinque anni, il tetto dei 2 miliardi di €, se consideriamo anche il Decreto-Legge n. 93 del 27 Maggio che taglia il 6.78% di alcune voci della scorsa Legge Finanziaria.

I tagli di tali entità al Fondo di Finanziamento Ordinario, la riduzione drastica del personale che porterà oltretutto le Facoltà ad optare per accessi programmati,  la “possibilità” per le Università pubbliche di diventare fondazioni private, che possiamo definire anche “costrizione” visti gli ingenti tagli, con il conseguente innalzamento della contribuzione studentesca a percentuali incontrollabili, sono tutti strumenti che rappresentano un vero e proprio scempio dell’Università pubblica e l’inizio del suo affossamento. E’ per questo che come Unione degli Universitari abbiamo aderito alla piattaforma intersindacale definita il 10 Luglio, ed è per questo che vogliamo partecipare attivamente ad alimentare una mobilitazione che comincia ad essere improcrastinabile. Invitiamo pertanto i l Rettore dell’Università Politecnica delle Marche a prendere una posizione di chiara e forte contrarietà verso tali provvedimenti, perchè riteniamo che l’unica strada percorribile per evitare tale disastro dell’Università pubblica sia una opposizione unitaria di tutte le componenti dell’intero mondo accademico.

Per quel che ci riguarda, qualora la legge di conversione non dovesse contenere modifiche sostanziali agli articoli che investono l’Università, intendiamo proclamare, alla riapertura delle aule di lezione, lo stato di agitazione.

 

Per info


Giorgio Paterna

Coordinatore Gulliver – Sinistra Universitaria

cell. 388.1696856          e-mail  g.paterna@gmail.com


Carlo Cotichelli

Presidente dell’A.C.U. Gulliver

cell. 349.8848433          e-mail  carlo.cotichelli@hotmail.it

I tagli all’Università

Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93

“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”

 

Molti sono i tagli apportati al mondo della cultura in generale da questo provvedimento, concentriamoci su quelli che influiscono direttamente sull’Università.

 

All’articolo 5 del presente decreto sono elencati tutti i tagli necessari a fornire copertura alla manovra. In particolare il comma 7, lettera d) prevede un taglio lineare a decorrere dall’anno 2010 del 6,78% degli “stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Si tratta della tabella allegata alla Legge Finanziaria, e comprende alcuni capitoli di spesa dedicati all’università e al Diritto allo Studio. In particolare subiranno una riduzione i fondi stanziati per il 2010 relativamente a:

– potenziamento dell’attività sportiva universitaria (erano previsti 11.237.000€)

– norme sul diritto agli studi universitari (legge 390/91) (erano previsti 143.552.000€)

– interventi per alloggi e residenze universitarie (erano previsti 31.977.000€)

– norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (erano previsti 93.729.000€)

– università non statali legalmente riconosciute (erano previsti 129.880.000€): è l’unico taglio riguardo al quale non esprimiamo certo rammarico

– spese per il funzionamento delle università (erano previsti 6.888.231.000€).

 

Si insiste su capitoli che avevano già subito tagli in fase di stesura della finanziaria ed erano già nettamente insufficienti.

 

Sempre l’articolo 5 prevede poi tagli ulteriori su specifici capitoli di spesa. Fra questi si va a toccare quanto previsto dal cosiddetto “Decreto mille-proroghe” (decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31) del Governo Prodi, che all’art. 13-bis aveva previsto un incremento del fondo di funzionamento ordinario delle Università di 16 milioni di euro annui a partire dal 2008. Il decreto legge in questione prevede una riduzione di tale cifra a 9 milioni per il 2009 e a 9 milioni per il 2010.

 

Decreto-Legge 25 giugno 2008, numero 112

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

 

La “manovra” per il triennio 2009-2011 sarà sviluppata su due filoni:

  1. interventi per lo sviluppo;
  2. interventi di contenimento e raggiungimento del pareggio nel 2011.

 

La manovra si svilupperà attraverso l’emanazione:

1.     di un decreto legge per una manovra correttiva per il 2008 di circa 3 miliardi di euro da coprire con risorse a carico di banche ed imprese;

2.     di un decreto legge per il contenimento della spesa 2009-2010-2011;

3.     di un provvedimento per lo sviluppo (liberalizzazioni, snellimento burocratico, incentivi alle imprese, ecc).

 

I decreti legge dovranno essere approvati entro l’estate e a settembre la legge finanziaria non sarà altro che la sede di recepimento dei tagli già approvati.

 

Quantitativamente la manovra 2009-2011 sarà di complessivi 34,8 miliardi così suddivisi:

 

2009

2010

2011

13,1

20,2

34,8

 

 

I contenuti relativi all’università e ai giovani

 

Art.11

È prevista la costituzione di un piano nazionale di edilizia abitativa che deve favorire le categorie svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli allog gi in locazione, fra cui vengono compresi anche gli studenti fuori sede. In attesa del piano, che dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla data in vigore del decreto, per ora la manovra sembra assolutamente poco incisiva, in quanto i finanziamenti previsti altro non sono che la somma di finanziamenti già stanziati per questa ed altre misure analoghe (quindi nessun tipo di investimento economico) ed anzi si pensa di reperire liquidità vendendo patrimonio abitativo di edilizia sociale a favore degli occupanti (diminuendo quindi gli alloggi in possesso del pubblico a favore di alloggi di proprietà privata che semplicemente sono vincolati ad applicare canoni calmierati).

 

Art. 15

Altra misura di scarsa incisività. È un semplice suggerimento all’utilizzo di testi, documenti e strumenti didattici di tipo informatico (peraltro non si prevede la gratuità dei testi da scaricare da internet).

 

Art. 16

Forse la misura più grave presente in questo testo. Prevede la possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, con una semplice delibera di trasformazione adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta.

Moltissime sono le criticità: la privatizzazione delle università, oltre che ai nostri principi, è contraria a quanto previsto dalla Costituzione che all’art. 33 prevede che lo stato debba istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Fra l’altro è previsto che la proprietà dei beni immobili già in uso alle università venga trasferita alle fondazioni, ovvero proprietà dello stato che si trasforma tramite una semplice delibera di un Senato accademico e un decreto ministeriale in proprietà di una fondazione privata.

Oltre alle considerazioni di carattere più “ideologico” la trasformazione delle università in fondazioni porta con sé parecchie ricadute di carattere pragmatico, anche per via della vaghezza del testo del decreto.

Non è infatti chiaro che cosa si intenda quando si dice che resta fermo il sistema di finanziamento pubblico e cha a tal fine costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. Infatti il periodo può essere interpretato sia in direzione di dire che i finanziamenti statali distribuiranno risorse a chi non sarà riuscito a recuperarle dai privati, ma in tal caso decadrebbe tutto l’intento del decreto di stimolare le università a procurarsi fondi ulteriori rispetto a quelli statali, sia in direzione di dire che verrà premiato chi otterrà più fondi dai privati, e in tal caso si andrebbe a penalizzare in maniera poco attenta quegli atenei che si trovino nell’impossibilità di recuperare finanziamenti da privati anche in relazione alla situazione territoriale. Non è poi fornito nessun tipo di garanzie sull’autonomia didattica degli Atenei, che rischia di essere gravemente compromessa e indirizzata dagli enti privati che forniscono i finanziamenti. Non viene poi fornito nessun tipo di garanzie per quanto riguarda il sistema di tassazione. Il vago comma 14 in cui si dice che alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime non garantisce affatto che venga mantenuto fisso il tetto del 20% dell’ffo per quanto riguarda la contribuzione studentesca, ed è già in campo da parte della crui la proposta che il 20% non venga più calcolato sull’ffo ma sul bilancio complessivo dell’ateneo. Ancora, contemporaneamente alla delibera di trasformazione in fondazione l’università deve adottare un nuovo statuto ed un nuovo regolamento di ateneo: non si hanno quindi garanzie di nessun tipo sul destino della rappresentanza studentesca. È poi necessario un cenno alla situazione del personale delle fondazioni universitarie, il cui destino contrattuale non è per nulla certo: chi sarà il loro datore di lavoro? Quale sarà il contratto collettivo di riferimento? Quali garanzie ci saranno rispetto a un’introduzione massaccia di forme contrattuali precarie?

 

Art. 22

Il lavoro compiuto dagli studenti (universitari o delle scuole superiori) con meno di 25 anni durante i periodi di vacanza è soggetto a ulteriori possibili deregolamentazioni, poiché viene inserito fra le prestazioni di lavoro di tipo accessorio, ovvero quelli che non sono regolamentati da un contratto e il cui pagamento avviene attraverso un meccanismo di buoni.

 

Art. 60

Vengono previsti tagli a varie voci di spesa dei Ministeri, ed è ovviamente coinvolto anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Decreto stabilisce che questi tagli non potranno andare a pesare su stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse né sul fondo ordinario, né sulle risorse destinate alla ricerca. Ciononostante l’istruzione universitaria subisce un taglio di 103.383.000€ per il 2009, di 109.309.000€ per il 2010 e di 192.834.000€ per il 2011.

 

Art. 66

Assieme all’articolo 16 è quello che influisce in maniera più drammatica sulle università.

Prevede infatti sia una riduzione dei docenti sia una riduzione drastica dell’FFO.

Il taglio dei docenti è operato in questa maniera: per gli anni 2010 e 2011 potrà essere assunto personale in maniera tale che la spesa corrispondente alle nuove assunzioni non superi il 20% delle spese relative al personale cessato nell’anno precedente, ed in ogni caso il numero dei neo assunti non potrà superare il 20% del personale cessato nell’anno precedente. (Semplificando al massimo ogni cinque professori che andranno in pensione potrà esserne assunto uno solo).

A partire dal 2012 la limitazione pa ssa dal 20 al 50%.

I danni più evidenti che questa misura apporterà sono quelli relativi all’ingresso nel mondo universitario dei giovani ricercatori.

Considerando poi che i requisiti necessari in vigore vincolano l’apertura di un corso di laurea alla presenza di un numero minimo di docenti e che, nel caso in cui gli immatricolati superino la numerosità massima teorica per il corso di laurea il numero di docenti necessari cresce in proporzione al numero degli iscritti, appare più che verosimile la possibilità che vengano introdotti ulteriori numeri chiusi per contenere il numero di docenti necessari ed è inoltre concreto il rischio di chiusura di corsi di laurea (come già abbiamo detto relativamente all’introduzione del numero di docenti necessari per l’apertura di un corso di laurea senza un’effettiva valutazione della qualità del corso di laurea in questione).

 

I tagli al Fondo di Finanziamento ordinario delle Università sono invece così determinati:

63.500.000€ per il 2009

190.000.000€ per il 2010

316.000.000€ per il 2011

417.000.000€ per il 2012

455.000.000€ per il 2013.

Si tratta, come si vede, di ingenti riduzioni.

Questo provvedimento, collegato a quanto previsto dall’articolo 16, non fa che confermare il disinvestimento dello Stato sulla formazione ed è chiaramente un incentivo affinché le Università si rivolgano a finanziamenti privati.

Articoli di interesse del DL Tremonti riguardanti l’ Università

Articoli di interesse del DL Tremonti riguardanti l’Università:

                

Art. 11.
Piano Casa

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

    a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

    b) giovani coppie a basso reddito;

    c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

    d) studenti fuori sede;

    e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

   f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;

   g) immigrati regolari.

[…]

 

Art. 15.
Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime

Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».

Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

[…]

 

 

Art. 66.
Turn over

[…]

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

[…]

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

[…]

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

 

 

La Storia del Decreto-Legge n.112

Fin da subito il nuovo governo ha voluto continuare il macabro lavoro di smantellamento del mondo del sapere iniziato dalle precedenti legislature. Infatti,  ha subito inserito nell’agenda dei lavori lo sconvolgimento del mondo Universitario attraverso lo sconcertante piano di Tremonti.

Difatti il Decreto-Legge n.112, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Giugno, è stato presentato come “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico” ma tra gli altri provvedimenti, mette le mani in modo pesante nelle tasche dell’Università Italiana.

Uno degli aspetti più gravi è la possibilità per gli Atenei di diventare fondazioni universitarie, oltrechè un turnover tra pensionamenti e assunzioni del corpo docenti pari al 25% per i primi tre anni (ogni 5 docenti che vanno in pensione se ne assume uno)  e pari al 50% nell'andare avanti. Sempre in tale decreto-legge è contenuto un progressivo taglio ai Fondi di Finanziamento Ordinario agli Atenei per un ammontare complessivo di 1 miliardo e mezzo di euro dal 2009 al 2013, tale da far pensare che si voglia costringere gli Atenei a rivolgersi ai privati per andare avanti.

Questo significa che se le cose non cambieranno avremo da qui a tre anni Fondazioni private che sostituiscono gli Atenei con aumenti indiscriminati della contribuzione studentesca, numero chiuso nella stragrande maggioranza delle Facoltà, perchè diminuisce il rapporto che lega il numero dei docenti agli studenti; rapporto determinante per la scelta del numero chiuso come strumento di limitazione degli accessi, senza considerare tutto quello che deriva da un passaggio da pubblico a privato in un settore così delicato come quello della formazione e della conoscenza.

Se i lavori parlamentari atti a convertire il DL in Legge riusciranno a cancellare queste parti riguardanti l'Università che sono aberranti, non potremo far finta che non sarà successo nulla ma dovremo discutere tutti sulla necessità del carattere pubblico dell'Università italiana, ma se invece il panorama prospettatoci dovesse rimanere tale all'indomani della discussione parlamentare saremo, come sempre, pronti a rimboccarci le maniche per continuare a credere e a difendere un'Università… LIBERA, PUBBLICA E DI QUALITÀ!

Numero chiuso 2008: Prendi le precauzioni per un test sicuro!!!!

La lista di rappresentanza studentesca "Gulliver – Sinistra Universitaria" di Ancona, come Unione degli Universitari, visti gli scandali che hanno caratterizzato il Test d'Ingresso 2007, ha prodotto un fascicolo guida per tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare la prova che andrà a selezionare le future matricole.

Il Vademecum "NUMERO CHIUSO: PRENDI LE PRECAUZIONI PER UN TEST SICURO!" riporta tutte le procedure che devono avvenire in sede d'esame e le regole da seguire sia per gli studenti che per il personale docente e non, presente in aula in modo tale che i candidati possa riconoscere e segnalare a verbale ogni possibile infrazione o irregolarità.

Quest'anno, in caso di gravi irregolarità nello svolgimento del test, conduerremo azioni legali a difesa dello studente a prezzi calmierati, per evitare eventuali speculazioni di soggetti privati o altre associazioni.

Il "Gulliver – Sinistra Universitaria" esprime forte contrarietà all'istituto del numero chiuso e dei test d'ingresso e porta avanti battaglie per il superamento della L. 264/99 e per il libero accesso ai saperi.


Carlo Cotichelli

 

Coordinatore Gulliver – Sinistra Universitaria

 

Ufficio: 071.2207026

 

Cell. : 349.8848433

 

e-mail: carlo.cotichelli@gmail.com

 

Di seguito il link da cui poter scaricare il fascicolo
www.karboncino.it/private/gulliver/vademecumgulliver.zip

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