Mese: Agosto 2009

Testi Normative

 

*** Notizia volutamente vuolta ***

Testo Legge Regionale 38/96 (e modifiche)

 B.U.R. Marche n. 63 del 12/9/96 – LEGGI REGIONALI 

Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38

(Testo integrato con L.R. n. 7/1998 e L.R. n. 11/2001)
 
Riordino in materia di diritto allo studio universitario
 
Il Consiglio regionale ha approvato
 
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
Promulga
 
la seguente legge regionale:
  
CAPO I Disposizioni generali
 
Art. 1(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Il diritto allo studio universitario è attuato in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.
3. La Regione, le università, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario collaborano nell’ambito delle proprie competenze istituzionali per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
 
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
1. Gli interventi regionali per l’attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) informazione e orientamento al lavoro;
e) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
f) facilitazioni di trasporto;
g) prestiti d’onore;
h) ogni altro intervento utile a favorire l’attuazione
del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.
 
Art. 3 (Destinatari degli interventi) 

1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall’area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all’istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA).

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall’articolo 20 della legge 390/1991.
 
Art. 4 (Programmazione regionale)
1.Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza Regione-università di cui all’articolo 6, approva, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario sulla base dei programmi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e del piano di sviluppo delle università aventi sede nella regione.
2. Il programma triennale assicura l’omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l’accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.
3. Il programma triennale contiene:
a) l’indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria;
b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative al finanziamento degli oneri per il personale così come determinato dalla dotazione organica di ciascun ERSU;
d) i criteri generali per l’erogazione delle provvidenze sulla base della normativa vigente;
e) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione, in prospettiva triennale;
f) i criteri per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione, d’investimento, di oneri derivanti dalla proprietà dei beni, dando priorità ai servizi essenziali quali alloggi e mense e promuovendo il progressivo riequilibrio delle strutture esistenti in ciascun ERSU;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe;

h) la determinazione dei criteri che definiscono la condizione di studente in sede e studente pendolare.

4. Il piano triennale è approvato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, della L.r. 5 settembre 1992, n. 46.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari per l’adeguamento a nuove esigenze.
6. Il programma triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l’anno successivo. In ogni caso, trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a prevedere nel proprio bilancio di previsione, a titolo di finanziamento regionale, una somma pari a quella prevista nell’anno precedente.
7. Il programma annuale, in particolare contiene:
a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi gli oneri relativi al personale;
b) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione;
c) la determinazione della quota dei fondi da devolvere all’erogazione di borse di studio e dell’importo delle borse stesse;
8. Il finanziamento relativo alle spese di gestione, determinato sulla base di criteri prestabiliti dalla Giunta regionale, viene liquidato a ciascun ERSU in unica soluzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.
9. L’esecuzione del programma annuale degli interventi è affidata agli ERSU.
 
Art. 5(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) promuove, sostiene ed effettua ricerche, indagini tecnico-scientifiche, convegni, seminari e corsi formativi, realizza e diffonde pubblicazioni audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite gli ERSU i dati forniti dalle università assicura la raccolta ed il trattamento dei dati medesimi attraverso procedure gestionali informatiche omogenee tra gli ERSU; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli ERSU e le università
 
Art. 6(Conferenza Regione-università)
1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare, ai sensi dell’articolo 10 della legge 390/1991, gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza Regione-università per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
b) i rettori, o loro delegati, delle università aventi sede nella regione
c) i presidenti degli ERSU

c bis) i presidenti delle accademie delle belle arti, dell’ISEF e dell’ISIA oloro delegati;

d) il Dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;

e) un rappresentante degli studenti per ogni università accademia delle belle arti, ISEF e ISIA, individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente indicato alla lettera d) del comma 1.
3. La Conferenza:
a) formula pareri e proposte sul programma triennale di cui all’articolo 4:
b) promuove incontri periodici per uniformare e migliorare gli interventi attuati dagli ERSU. A tali incontri partecipano i rappresentanti degli enti locali in seno ai Consigli di amministrazione degli ERSU e i direttori degli ERSU medesimi.
4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all’anno e comunque in occasione della formulazione del piano triennale di cui all’articolo 4.
 
 
CAPO ll Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 7(Istituzione)
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 spetta agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) costituiti nei seguenti Comuni sede di università: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino.
2. L’ERSU ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente strumentale della Regione Marche ed è dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ed il suo funzionamento è regolato, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli della presente legge, da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.
3. L’ERSU esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.
 
Art. 8(Organi)
1. Sono organi dell’ERSU:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione:
c) il Collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 9(Presidente)
1. Il Presidente è scelto fra soggetti di comprovata esperienza ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima assunta d’intesa con l’università.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno;
c) adotta, in caso d’urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, i provvedimenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 11 di competenza del Consiglio medesimo. Tali provvedimenti devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla Giunta regionale.
 
Art. 10(Consiglio di amministrazione)
1.Il Consiglio di amministrazione dell’ERSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il presidente;
b) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, tra persone di comprovata e specifica esperienza che non appartengano al personale universitario, uno designato dal Comune ed uno dalla Provincia nel territorio dei quali l’università ha la sede principale;
c) quattro rappresentanti dell’università, di cui due designati dal consiglio di amministrazione dell’università e due studenti in regolare corso di studi eletti dalla componente studentesca secondo le norme vigenti per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione delle università e contestualmente allo svolgimento di questa. Il numero dei rappresentanti degli studenti resta invariato indipendentemente dal quorum dei votanti. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall’iscrizione all’università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti sono rinnovati contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell’università.
3. Il direttore dell’Ente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.
 
Art. 11(Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell’Ente ed in particolare:
a) deliberare lo statuto dell’Ente e le sue modifiche;
b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;
c) adottare i regolamenti di cui all’articolo 20, gli altri regolamenti e le relative modifiche;
d) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo;
e) deliberare la relazione annuale sull’utilizzo del finanziamento regionale di cui all’articolo 4;
f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attività;
g) deliberare i bandi di concorso relativi all’assegnazione dei servizi e dei benefici;
h) determinare le tariffe dei servizi;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni
1) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati;
m)proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell’Ente;
n) deliberare sull’acquisto e alienazione di beni immobili, sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;
o) ratificare gli atti adottati dal Presidente in via d’urgenza;
p) adottare i provvedimenti inerenti l’organizzazione amministrava e del personale dell’ente.
 
Art. 12 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo.
2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
Art. 13(Collegio dei revisori dei conti)
1.Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.
2. Esso è composto da:
a) il presidente eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.
3. I componenti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrava e finanziaria dell’Ente;
c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente da trasmettere al Presidente dell’Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell’Ente e del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale.
6.I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
 
Art. 14(Indennità)
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 così come modificata dall’articolo 46 della presente legge.
 
Art. 15(Direttore)
1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ERSU, dura in carica quanto il consiglio medesimo e può essere riconfermato.
2. Il direttore è scelto, di norma, tra il personale del ruolo nominativo degli ERSU in possesso della qualifica di dirigente e di comprovati requisiti tecnico-professionali ovvero tra i dirigenti del ruolo unico della Regione o fra persone estranee dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Consiglio di amministrazione. Il compenso da corrispondere al direttore in tale ultima ipotesi non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale comprese le corrispondenti indennità di posizione.
3. Spetta al direttore dell’Ente la gestione finanziaria, tecnica e amministrava, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E’ responsabile della gestione e dei relativi risultati.
4.Il direttore inoltre:
a) individua, in base alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, i responsabili dei procedimenti;
b) adotta gli atti di gestione del personale;
c) adotta ogni altro provvedimento di carattere am-
ministrativo per il quale le leggi, lo Statuto ed i
regolamenti non prevedono l’espressa attribuzione agli organi dell’Ente.
5. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.
6. Il direttore su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica. Le proposte sono integrate da un documento istruttorio sottoscritto dal responsabile del procedimento e, per gli atti che comportano spesa, dal parere di regolarità contabile del responsabile della ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. I soggetti previsti nel comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
8. All’inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
9.Il direttore nomina, con proprio decreto, un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell’adozione degli atti conclusivi. Della sostituzione è data comunicazione al Consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale.
10. L’incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell’esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.
 
Art. 16(Piante organiche e personale)
1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta regionale; sino all’approvazione della predetta dotazione organica rimane in vigore quella rideterminata ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Al personale degli ERSU si applica lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ruolo della Regione.
3. Alla copertura delle piante organiche ciascun ERSU provvede mediante:
a) personale proprio;
b) attivazione di procedure di mobilità del personale con priorità di quello appartenente ad altri ERSU e subordinatamente di quello appartenente al ruolo unico regionale, secondo la normativa vigente in materia;
c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
4. Gli ERSU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dalle università e dagli istituti superiori di educazione fisica secondo le norme vigenti in materia, nei limiti delle piante organiche.
5. La Regione autorizza e provvede, tramite gli ERSU, al rimborso agli enti di cui al comma 4 degli oneri relativi al personale messo a disposizione.
6. Gli ERSU provvedono alla gestione diretta del personale assegnato.
 
Art. 17(Mezzi finanziari)
1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:
a) finanziamenti regionali;
b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi
c) donazioni, eredità e legati.
 
Art. 18(Patrimonio)
1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, costituito dai beni mobili ed immobili che sono ad essi trasferiti, nonché da quelli acquisiti in proprietà per acquisti, eredita, legati e donazioni.
2. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l’opportunità, può dare in comodato gratuito agli ERSU altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, prevedendo a loro carico le spese di manutenzione ordinaria.
3.I beni mobili ed immobili acquisiti in uso dalla Regione ai sensi dell’articolo 21, commi 1, 3 e 10, della legge 390/1991 sono ceduti in comodato agli ERSU.
4. Gli ERSU subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali che la stessa deve concludere ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 390/ 1991.
5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni corrisposti dalla Regione ai sensi dell’articolo 21 della legge 390/1991 per l’uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.
 
Art. 19(Bilanci e conti consuntivi)
1. L’esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.
3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27
 
Art. 20 (Regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione degli ERSU adottano:
a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2; 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi contenuti nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento di contabilità, sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.
 
Art. 21(Controllo sugli atti)
1. Fermo quanto previsto dell’articolo 19 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale. e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell’Ente sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.
 
Art. 22(Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione degli ERSU ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale competente.
3. Nell’esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può:
a) provvedere, previa diffida agli organi dell’Ente, alla nomina di un commissario per l’adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;
b) sciogliere il Consiglio di amministrazione degli
enti per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell’Ente.
4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.
 
 
CAPO III Disposizioni su singoli interventi e servizi
Art. 23(Borse di studio)
 

1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attribuite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall’articolo 4 della legge 2

dicembre 1991, n. 390.
2. Le borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. Il divieto di cumulo non si applica con riferimento alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

3. In conformità alle previsioni dei programmi regionali di cui all’articolo 4, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero delle
borse di studio e le modalità di erogazione e di controllo.
4.I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.

Commi 5/6/7/ abrogati

8. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la borsa può essere erogata anche in forma di dotazioni di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche in deroga ai limiti ordinari di importo delle borse.
9. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.
 
Art. 24(Tariffe dei servizi e accertamenti)
1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell’uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.
2. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità al decreto di cui all’articolo 4 della legge 390/1991 ed alle previsioni dei programmi regionali di cui all’articolo 4.
3. Gli ERSU effettuano gli accertamenti secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge 390/ 1991 e secondo le modalità definite dai singoli Consigli di amministrazione. Gli ERSU propongono accertamenti su un campione non inferiore al 10 per cento delle domande di ammissione ai benefici.
 
Art. 25(Servizio ristorazione)
1.Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare le esigenze dell’utenza anche, mediante convenzione, con strutture esterne, ovvero un’opportuna articolazione degli orari.
2. Ove gli ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.
3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite a norma del comma 2 dell’articolo 24.
4.Il servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonchè ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente dell’ERSU, a docenti di altre università, temporaneamente presenti per motivi di studio, purchè presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L’estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, nè pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.
5. L’accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari, e consentito a studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento e di specializzazione; può inoltre essere consentito, nell’ambito delle attività di orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.
 
Art. 26(Servizio abitativo)
1. Il servizio abitativo è organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell’articolo 18 della legge 390/1991.
2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.
3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell’articolo 24.
4. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.
5. L’ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l’attribuzione delle borse di studio.
6. L’ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all’articolo 4 della legge 390/1991 e del programma regionale di cui all’articolo 4, soggetti a periodica verifica.
7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l’espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E’ data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341.
8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l’ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.

9. nell’ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall’articolo 4 della legge 390/1991.

10. Nell’ambito della collaborazione con l’università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione.

11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.
12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ERSU.
 
Art. 27(Servizi di agevolazione dei trasporti)
1. Gli ERSU concordano con le imprese che gestiscono servizi di pubblico trasporto le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, per quanto non previsto da norme statali, regionali o locali, e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti portatori di handicap e all’eventuale accompagnatore.
 
Art. 28(Prestiti d’onore)
1. Il prestito d’onore è attribuito mediante concorso agli studenti, secondo le modalità stabilite dall’articolo 16 della legge 390/1991.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero e l’ammontare dei prestiti d’onore in base al programma regionale di cui all’articolo 4.
 
Art. 29(Servizio sanitario e di medicina preventiva)
1. Ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, la dimora per motivi di studio fuori dall’abituale residenza da diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell’Azienda sanitaria locale nella cui zona è ubicato l’ateneo.
2. Gli studenti stranieri fruiscono dell’assistenza sanitaria, con le modalità di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 390/1991.
3. Gli ERSU possono stipulare apposite convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali rispettivamente competenti e con le università al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all’interno delle sedi universitarie e delle strutture abitative secondo quanto disposto dall’articolo 19 della legge 390/1991.
 
Art. 30(Servizio di consulenza,informazione e orientamento al lavoro)
1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività di assistenza agli studenti universitari, nonchè di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU si avvalgono della collaborazione della Regione e delle università, acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull’andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonchè della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell’orientamento, tramite convenzioni e protocolli d’intesa.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU possono organizzare, d’intesa con l’università, convegni, tavole rotonde, seminari, e giornate dell’orientamento, nonchè provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull’assistenza universitaria e di orientamento al lavoro.
 
Art. 31(Servizio editoriale e librario)
1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l’università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audio-video-televisivo e di ogni altro strumento e sussidio destinato ad uso universitario.
2. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in: prestito di libri, secondo modalità e condizioni fissate dagli ERSU, produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico, facendo pagare ai richiedenti il costo reale del servizio. e centri di ascolto di materiale audio-video-televisivo, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore.
3. Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti, sulla base di convenzioni con l’ERSU interessato. In tal caso il Consiglio di amministrazione degli ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.
 
Art. 32(Collaborazione con l’università per attività culturali, sportive e ricreative e per l’interscambio di studenti)
1. Gli ERSU favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l’università e le associazioni e cooperative studentesche.

2. Gli ERSU collaborano altresì con l’università per l’attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell’articolo 12 delle legge 390/1991. Nell’ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall’articolo 4 della legge 390/1991.".

 
 
Art. 33(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)
1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l’università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti portatori di handicap.
2. In particolare gli ERSU:
a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza rivolta specificatamente a tali studenti;
b) collaborano con l’università per la rimozione, anche all’interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche;
c) provvedono all’acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all’interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli derivanti da particolari tipi di handicap;
d) erogano, qualora non siano in grado di fornire i servizi necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, e deliberano la maggiorazione dei benefici di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 390/1991;
e) stipulano convenzioni per particolari tipi di trasporto fino alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie;
f) riservano ai portatori di handicap una quota di posti nelle strutture abitative gestite o convenzionate con l’ERSU;
g) organizzano o favoriscono qualsiasi altro tipo di servizio, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati, che possa facilitare la frequenza universitaria agli studenti portatori di handicap.
3. Ai fini della concessione dei benefici a carattere concorsuale sono detratte dal reddito familiare complessivo le spese sostenute per affrontare il particolare stato di disagio dello studente portatore di handicap.
 
Art. 34(Interventi per attività a tempo parziale)
1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono prevedere, anche d’intesa con l’università, l’erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attività di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 390/1991.
2. L’assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli ERSU, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13 della legge 390/1991.
3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Gli ERSU provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 390/1991.
 
Art. 35(Pubblicità)
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 24 della legge 390/1991, gli ERSU inviano con decorrenza semestrale alle università l’elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d’intervento.
 
Art. 36(Sanzioni)
1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall’ERSU, è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 23 della legge 390/ 1991 .
2. Il Consiglio di amministrazione può comunque decidere la sospensione o la revoca dell’utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.
 
Art. 37(Utilizzo delle strutture)
1. Gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente.
2. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università, nonchè con altri soggetti pubblici e privati, convenzioni allo scopo di garantire sia il servizio di ristorazione sia l’utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o per convegni e congressi.
3. Le convenzioni prevedono la copertura totale dei costi, dei servizi a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi agli studenti.
4. Gli ERSU trasmettono alla Giunta regionale un apposito rendiconto annuale delle attività svolte ai sensi del presente articolo, con l’indicazione anche quantitativa dei servizi resi.
 
 
CAPO Tassa regionale per il diritto allo studio
 
Art. 38(Oggetto della tassa)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall’articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuta per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
 

2. 1 corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell’lSEF.
3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l’immatricolazione o l’iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione.

Art. 39(Soggetti passivi)
1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui all’articolo 38.
2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.
3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all’atto di iscrizione.
 
 
Art. 40 (Riscossione della tassa)
 
 

1. La Regione si avvale delle università, dell’ISEF, delle accademie delle belle arti e dell’ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.

 
 
Art. 41(Accertamenti e rimborsi)
1. All’accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.
 
 
Art. 42(Devoluzione dei proventi)

1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università e all’lSEF sono attribuiti ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all’articolo 3, comma 23, della legge 549/1995.

 
 
Art. 43(Esoneri)
 
1. I criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all’articolo 38, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle università per il pagamento dei tributi di propria competenza.
2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 390/1991, nonchè gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l’ottenimento di tali benefici.
 

3. Le università, l’ISEF, le accademie delle belle arti e l’ISIA rimborsano d’ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.

 
Art..44(Importo della tassa)
1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall’articolo 38 è determinato, con riferimento all’anno accademico 1996/1997, in lire 150.000.
2. Per gli anni successivi l’importo della tassa è stabilito con apposito articolo della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.
 
CAPO V Disposizioni finanziarie e finali
Art. 45(Finanziamento)
1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale sono stabilite, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n.25, le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:
a) la concessione di contributi agli ERSU per l’attuazione del diritto allo studio;
b) la concessione, ai detti enti, di finanziamenti e contributi per gli investimenti e le spese di gestione, comprese quelle relative agli oneri del personale;
c) lo svolgimento delle iniziative ed attività di cui all’articolo 5;
d) la concessione di finanziamenti per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18.
 
 

Art. 45bis(Tassa abilitazione esercizio professionale)

1. La tassa prevista dal primo comma dell’articolo 19 t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell’articolo 121 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in lire 150.000 ed è devoluta per le finalità della presente legge. La revisione dell’importo della tassa per gli anni successivi è stabilita con legge regionale di approvazione di bilancio.

2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull’apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

3. Alla riscossione, accertamento, erogazione sanzioni decadenza, rimborsi e relativo contenzioso si applicano le norme che disciplinano le tasse e le concessioni regionali.

4. I proventi della tassa affluiscono al capitolo 1001029 dello stato di previsione delle entrate e sono destinati all’erogazione delle borse di studio previste dall’articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (Integrazione L.R. n. 11/2001).

 
Art. 46(Norme transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale procede, con proprio decreto, alla nomina dei Consigli di amministrazione degli ERSU e dei Collegi dei revisori.
2. Fino alla nomina di cui al comma 1, i Consigli di amministrazione e i Collegi dei revisori, nominati ai sensi della l.r. 2 maggio 1989, n. 7, continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.
3. I Consigli di amministrazione degli ERSU entro sei mesi dalla nomina di cui al comma 1, provvedono all’approvazione dello statuto e degli altri atti fondamentali resi necessari dalla presente legge. Fino all’entrata in vigore dello statuto e degli altri atti fondamentali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto immediatamente applicabili e le altre norme in vigore con queste compatibili.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, in attesa dell’approvazione del piano triennale, ad approvare il programma annuale di cui al comma 6 dell’articolo 4.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, in rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione degli ERSU di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), rimangono in carica i primi due rappresentanti che hanno ricevuto più voti alle ultime elezioni del Consiglio di amministrazione dell’ERSU.
6. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 26 giugno 1986, n.19 sono abrogati.
7. E’ abrogata la l.r. 2 maggio 1989, n. 7.
8. Gli articoli 11 e 13 della l.r.16 gennaio 1990, n. 2 sono abrogati.
9. E’ abrogata la legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 concernente "Tributo regionale per il diritto allo studio universitario".
10. La tabella A allegata alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte riguardante gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, è modificata secondo quanto previsto nell’allegato A alla presente legge.
11. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.
 
 

1. L’articolo 47 della l.r. 38/1996 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

 

Data ad Ancona, addì 24 marzo 1998.

 
Ancona, 2 settembre 1996
 
IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI’ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
 
NOTE
Note all’art. 1, comma 1:
 
– Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione è il seguente:
"Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
 
"Art. 34 – La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso".
-La legge n. 390/1991 reca: "Norme sul diritto agli studi universitari".
 
Nota all’art. 3, comma 2:
 
Il testo dell’art. 20 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 20 – (Studenti stranieri) – 1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell’ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell’assistenza sanitaria con le modalità di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all’anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l’elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell’interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni".
 
Nota all’art. 4, comma 4:
 
Il testo dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 – (Piani regionali di settore) – (Omissis).
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
(Omissis).
 
Nota all’art. 6, comma 1:
 
Il testo dell’art. 10 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 10 – (Coordinamento nell’ambito regionale tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza dell’università) – 1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell’università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all’articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nella regione in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all’articolo 6".
 
Nota all’art. 13, comma 3:
 
Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
 
Nota all’art. 14, comma 1:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale".
 
Nota all’art. 15, comma 4, lettera a):
 
La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
 
Nota all’art. 16, comma 1:
 
Il testo dell’art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 3 – (Pubblico impiego) – (Omissis).
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite liste di collocamento ai sensi dell’art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell’art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.
(Omissis)".
 
Nota all’art. 18, commi 3, 4 e 5:
 
Il testo dell’art. 21 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 21 – (Beni immobili e mobili) – 1. Alle regioni è concesso l’uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai beni di cui al comma 1, nonchè ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l’uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente,destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell’uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall’ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione alle finalità di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all’università o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l’uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.
7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all’uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
8. All’accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell’università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le università hanno la facoltà di concedere in uso alle regioni, per fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L’uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all’università dalla proprietà dei beni".
 
Nota all’art. 19, comma 2:
 
La L.R. n. 25/1980 reca: "Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione".
 
Nota all’art. 19, comma 3:
 
La L.R. n. 27/1994 reca: "Organizzazione e funzionamento dell’organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali".
 
Note all’art. 20, comma 1, lettera a):
 
-La L.R. n. 2/1990 reca: "Organizzazione Amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)".
 
-La L.R. n. 6/1992 reca: "Norme per il conferimento di funzioni alla dirigenza Regionale".
 
-La L.R. n. 44/1994 reca: "Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività Amministrativa Regionale".
 
-Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
 
Nota all’art. 21, comma 1:
 
Il testo dell’art. 8, comma 3, della L.R. n. 27/1994 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 19,
comma 3) è il seguente:
 
"Art. 8 – (Atti degli enti diversi da comuni e province) (Omissis).
3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nel comma 2 dell’articolo 6:
a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
b) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) piante organiche e relative variazioni, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) programmi della gestione di propria competenza;
e) acquisti e alienazioni immobiliari e relative permute, appalti, contratti in genere;
f) accensione di mutui;
g) affidamento di incarichi professionali. (Omissis)".
 
Nota all’art. 22, comma 1:
 
Il testo dell’art. 25 dello statuto della regione Marche, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 345, è il seguente:
"Art. 25 – La giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
La giunta:
1) delibera la presentazione al consiglio regionale di proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di competenza del consiglio;
2) provvede, ove occorra, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli altri documenti allegati da sottoporre al consiglio;
4) predispone lo schema di sviluppo economico regionale, il piano economico globale, i piani settoriali e i piani di assetto territoriale e ne cura l’attuazione;
5) delibera lo storno dei fondi da un articolo all’altro di uno stesso capitolo di bilancio;
6) amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti;
7) delibera in materia di liti attive e passive di rinunce e transazioni; quando le rinunce o le transazioni superano il valore stabilito dalla legge regionale delibera su conforme parere della commissione consiliare competente; 8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal consiglio regionale concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l’organizzazione dei servizi pubblici, purchè risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
9) sovraintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma dell’articolo 25 dello Statuto;
10) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto e, in generale, ogni altra attività della Regione e non di competenza del consiglio".
 
Nota all’art. 23, commi 1 e 5:
 
Il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 4 – (Uniformità di trattamento) – 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominata ‘Ministro’, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all’articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell’accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito imponibile e dell’ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell’inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito in parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell’anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".
 
Nota all’art. 23, comma 8:
 
La legge n. 104/1992 reca: "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
 
Note all’art. 24, commi 2 e 3:
 
– Per il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 23, commi 1 e 5.
– Il testo dell’art. 22 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 22 (Accertamenti ) – 1. Ai fini dell’ammissione ai benefici previsti per l’attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all’ente erogatore un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per
i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi che provvedono all’erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all’Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono iscritti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli".
 
Nota all’art. 26, comma 1:
 
Il testo dell’art. 18 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 18 – (Alloggi) – 1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l’edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all’ampliamento, alla ristrutturazione, all’ammodernamento, e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l’edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalità per l’utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l’erogazione dei contributi monetari di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro può assegnare alle università che intendono partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all’edilizia universitaria, per un periodo non superiore complessivamente al 5 per cento dell’intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni".
 
Nota all’art. 26, comma 6: –
 
Per il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 23, commi 1 e 5.
 
Nota all’art. 26, comma 8:
 
Per il testo dell’art. 18 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 26, comma 1.
 
Nota all’art. 28, comma 1:
 
Il testo dell’art. 16 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 16 – (Prestiti d’onore) – 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d’onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. I1 prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio di un attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d’onore e, nei limiti degli apposti stanziamenti di bilancio, provvedano alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all’inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate alle regioni per gli interventi di cui al presente articolo, è istituito per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un ‘Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore’. Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedute per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L’importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato alla stessa per le finalità di cui al presente articolo".
 
 
 
 
Nota all’art. 29, comma 1:
 
Il testo dell’art. 19 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente;
"Art. 19 – (Prestazioni delle unità sanitarie locali) – Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano".
 
Nota all’art. 29, comma 2:
 
Per il testo dell’art. 20, comma 2, della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 3, comma 2.
 
Nota all’art. 29, comma 3:
 
Per il testo dell’art. 19 della legge n. 833/1978 vedi nella nota all’art. 29, comma 1.
 
Nota all’art. 32, comma 2:
 
Il testo dell’art. 12 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 12 – (Attribuzioni) – 1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:
a) concedono l’esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l’apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;
d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;
e) curano l’informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".
 
Nota all’art. 33, comma 2, lettera d):
 
Il testo dell’art. 7, comma 1, lettera e), della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 7 – (Principi generali) 1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all’articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi: (Omissis).
e) possono essere previste disposizioni particolari per l’accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonchè la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici. (Omissis)".
 
Note all’art. 34, commi 1, 2 e 4:
 
-Il testo dell’art. 13 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1, è il seguente:
"Art. 13 – (Attività a tempo parziale) – 1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonchè all’assunzione di responsabilità amministrative. L’assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulle base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti abbiano superato i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all’anno iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull’attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull’efficacia dei servizi".
 
-Per il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 23, commi 1 e 5.
 
Nota all’art. 35, comma 1:
 
Il testo dell’art. 24 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 24 – (Pubblicità) – 1. L’elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di intervento, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale".
 
Nota all’art. 36, comma 1:
 
Il testo dell’art. 23 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1. comma 1) è il seguente:
"Art. 23 – (Sanzioni) – 1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato".
 
Nota all’art. 38, comma 1, e all’art. 42, comma 1:
 
Il testo dell’art. 3, commi 20 e 23, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 3 – (Omissis).
20. Al fine di incrementare le disposizioni finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l’università o l’istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell’università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
(Omissis).
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
(Omissis)".
 
Nota all’art. 43, comma 2:
 
Per l’argomento della legge n. 390/1991 vedi nelle note all’art. 1, comma 1.
 
Nota all’art. 45, comma 1:
 
Il testo dell’art. 22 della L.R. n. 25/1990 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione) è il seguente:
"Art. 22 – (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti) – Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa da autorizzare in ciascun esercizio.
Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale".
 
Nota all’art. 46, comma 2:
 
La L.R. n. 7/1989 reca: "Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella Regione Marche".
Nota all’art. 46, comma 6:
 
La L.R. n. 19/1986 reca: "Norme per l’inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
 
Nota all’art. 46, comma 7:
 
La L.R. n. 7/1989 reca: "Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella Regione Marche".
 
 
Nota all’art. 46, comma 8:
 
La L.R. n. 2/1990 reca: "Organizzazione Amministrativa degli enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)".
 
Nota all’art. 46, comma 9:
 
La legge regionale concernente: "Tributo regionale per il diritto allo studio universitario", approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54, è la L.R. 24 luglio 1996, n. 32.
 
Nota all’art. 46, comma 10:
 
La Tabella A allegata alla L.R. n. 20/1984 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) concerne le indennità di carica mensile e le indennità di presenza degli organi e dei loro componenti.
 
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
 
– Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 112 del 28 marzo 1996;
 
– Relazione della I commissione permanente in data 4 luglio 1996;
– Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell’art. 22 dello statuto in data 11 luglio 1996;
 
– Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1996, n. 59 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 489/GAB. 96 del 29-8-96).
 
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Testo DPCM 2001

D.P.C.M. 9 aprile 2001
Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
registrato alla Corte dei Conti il 6.6.2001 reg. 7, fg. 173.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD INTERIM MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

DECRETA
ARTICOLO 1
(Definizioni ed entrata in vigore)
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
  1. per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  2. per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;
  3. per istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  4. per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;
  5. per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall’anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all’emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari".
ARTICOLO 2
(I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti)
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell’articolo 12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.
4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l’ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell’anno accademico precedente.
5. La concessione delle borse di studio finalizzate all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17, con modalità autonomamente determinate dalle università.
ARTICOLO 3
(I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici)
1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuiti per concorso, secondo le modalità previste dall’articolo 4, agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.
2. I servizi e gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le seguenti modalità:
  1. per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;
  2. per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
  3. per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
  4. per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore anno;
  5. per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un’integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso.
6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
ARTICOLO 4
(Le procedure di selezione dei beneficiari)
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo 5, ammessi ai corsi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall’articolo 6 e dell’ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall’articolo 6 e dell’ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti, iscritti agli anni successivi al primo, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell’anno accademico 2000/01.
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all’articolo 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, può procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalità:
  1. per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 5;
  2. per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza un’ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dall’articolo 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell’impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.
8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:
  1. studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
  2. studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
  3. studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza.
10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di gestione e le università possono usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6. Nell’espletamento di tali controlli gli organismi regionali di gestione e le università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le università, le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi dall’emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonché per l’accesso all’Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell’inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l’inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro, e dei prestiti d'onore. In considerazione dell’introduzione dell’euro, per l’anno 2002 tale data è posticipata al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilità di tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.
16. A decorrere dall’anno accademico 2001/02, il Ministero predispone, presso il proprio sito web, un’applicazione informatica che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria condizione di idoneità, relativamente alla condizione economica per l’accesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli studenti idonei per l’anno accademico precedente al conseguimento della borsa di studio per ciascuna sede.
17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università comunicano tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati necessari alla valutazione del merito di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 5
(I criteri per la determinazione delle condizioni economiche)
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione economica all’estero, di cui al successivo comma 7, e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
7. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
  1. i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
  2. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica all’estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.
12. La disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall’anno accademico 2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.
ARTICOLO 6
(I criteri per la determinazione del merito)
1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalla province autonome, sentite le università, sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.
2. Il requisito di merito di cui al comma 1 è definito autonomamente, anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle province autonome, sentite le università, e comunque in misura non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli specifici corsi, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute. In tali casi il requisito di merito necessario per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le regioni, le province autonome, gli organismi regionali di gestione e le università definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
    1. per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
    2. per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
    3. per l’ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.
    5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
    1. per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
    2. per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
    3. per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
    4. per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
    5. per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
    6. per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
    6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
      1. 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
      2. 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
      3. 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
      La quota del "bonus" non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
      7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
        1. per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;
        2. per l’ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.
        Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
        Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
        8. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
        9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, in misura non superiore al venticinque per cento per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.
        10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.
        11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dell’attuazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997.
        12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente dall’eventuale ritardo nell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l’accesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 11, limitatamente all’anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.
        13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 12, le regioni, le province autonome e le università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.
        14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell’anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.
        ARTICOLO 7
        (I criteri per la graduazione dei contributi universitari)
        1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari, le università statali valutano autonomamente la condizione economica degli iscritti sulla base dei criteri definiti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
        ARTICOLO 8
        (I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi)
        1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.
        2. Le università esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri.
        3. Le università concedono l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti nelle specifiche università agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c). Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 2.
        4. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
        5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per l’anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
        6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
        7. Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:
        a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
        b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;
        c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi;
        d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.
        8. Le università rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.
        9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse università.
        10. Le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
        11. Al fine di garantire alle università una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, ai sensi rispettivamente dell’articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all’incremento del numero degli esoneri totali rispetto all’anno accademico 2000/01, all'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la mobilità internazionale di cui all'articolo 10.
        ARTICOLO 9
        (Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali)
        1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), nonché di un prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione è concesso un prestito d’onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16.
        2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:
        a) studenti fuori sede: 3.800 euro nell’anno accademico 2001/02, 3.900 euro nell’anno accademico 2002/03, 4.000 euro nell’anno accademico 2003/04;
        b) studenti pendolari: 2.150 euro;
        c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.
        3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo le modalità definite all’articolo 10.
        4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell’importo del prestito d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma 2, le regioni e le province autonome possono ridurre corrispondentemente l'importo.
        5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.400 euro su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo può essere altresì applicato dalle regioni e dalle province autonome per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.
        6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall’articolo 5, comma 9. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell’importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5.
        7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
        8. A partire dall'anno accademico 2002/03 gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell’anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.
        9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l’informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l’offerta dell’alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.
        10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli studenti fuori sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato ai sensi della medesima normativa, definendone autonomamente i requisiti per l’ammissione.
        11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L’organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.
        ARTICOLO 10
        (I contributi per la mobilità internazionale degli studenti)
        1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all’articolo 3, comma 1, e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell’anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 7.
        2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall’importo della integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome è dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all’importo di 100 euro per i paesi europei e sino all’importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.
        3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell’ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative, che risultino laureati da non più di un anno all’inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell’ultimo anno di studi.
        4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui all’articolo 6, può essere concesso dalle regioni e dalla province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l’ammontare di almeno 125 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell’onere per ulteriori 125 euro.
        5. Le regioni, le province autonome e le università definiscono autonomamente le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima dell’avvio del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.
        6. Le regioni, le province autonome e le università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale. Le università assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all’estero nell’ambito degli stessi programmi. Le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
        ARTICOLO 11
        (Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa)
        1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.
        2. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in conformità con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2, l’erogazione dei servizi stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni studentesche, nonché nel caso dei servizi abitativi ai soggetti beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
        3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio. Le regioni e le province autonome comunicano annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la relativa pubblicizzazione.
        4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l’importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome.
        5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’articolo 15, nonché i borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle università.
        6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.
        ARTICOLO 12
        (Le borse di studio concesse dalle università)
        1. Qualora le università concedano con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.
        2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto.
        3. Qualora le università concedano, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l’obiettivo di premiare studenti particolarmente meritevoli, nonché borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2.
        ARTICOLO 13
        (Gli interventi a favore degli studenti stranieri
        non appartenenti all’Unione europea)
        1. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del presente decreto.
        2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l’articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti all’Unione Europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità di questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, la quale, inoltre, attesta., sulla base di autocertificazione degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentate.
        3. Ai sensi dell’applicazione dell’articolo 4, comma 8, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
        4. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
        5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d’intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all’articolo 5.
        6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all’articolo 5.
        ARTICOLO 14
        (Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap)
        1. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
        2. Al fine di tenere conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l’handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le università, queste ultime nella persona del docente delegato all’integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l’attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all’articolo 2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento.
        3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
        4. Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, l’80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
        5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti:
          1. per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
          2. per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l’ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre arrotondata per difetto;
          3. per chi si iscrive all’ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
          4. per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45 per cento arrotondato per difetto;
          5. per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60 per cento arrotondato per difetto.
          6. In alternativa le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità, sulla base dei principi generali di cui ai commi 2 e 5.
          7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
          8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
          9. L’importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio.
          10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
          ARTICOLO 15
          (Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale)
          1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.
          2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all’articolo 2 sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.
          3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’articolo 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3.
          4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l’ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, le modalità per la valutazione del merito ai fini dell’attribuzione dei benefici.
          5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente decreto.
          6. Le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.
          7. Qualora le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12.
          ARTICOLO 16
          (I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio per il triennio 2001-2003)
          1. Nel triennio 2001-03 il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, sulla base dei seguenti criteri:
          a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome, ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l’anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all’articolo 10 nell’esercizio finanziario di riferimento;
          b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;
          c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
          2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione Europea, di cui all’articolo 13, comma 5, del presente decreto, nell’anno accademico in corso.
          3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed eventualmente, delle università e delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15 del presente decreto è valutata nel modo seguente:
          a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, è determinata in modo figurativo tenendo conto:
          1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l’importo minimo delle stesse fissato all’articolo 9, comma 2;
          2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente inteso nella definizione dell’articolo 9, comma 6, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l’80 per cento dell’importo minimo delle stesse fissato all’articolo 9, comma 2. Ove l’importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata. Ove l’importo della borsa di studio sia stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata, purché le borse di studio siano state concesse almeno all’85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per l’anno precedente;
          b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale di cui all’articolo 10 del presente decreto è ponderata con un parametro pari a 3;
          c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 2.
          4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell’anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto:
          a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza;
          b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31 ottobre;
          c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto all’articolo 4, comma 13.
          5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del differimento della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2000/01, si tiene conto della data del 15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
          6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al comma 3, lettera c), rispetto all’anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle modalità di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalla province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo i dati con quelli dell’anno precedente, il presente comma non si applica per il riparto del fondo nel 2001.
          7. L’importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell’anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti.
          8. Al fine di garantire un’adeguata e tempestiva programmazione degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia autonoma non può comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore al 80% di quella ottenuta nell’esercizio finanziario precedente.
          9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome sono soggetti all’attività di monitoraggio del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
          10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli organismi regionali di gestione la quota di rispettiva competenza.
          Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
           
          Roma, 9 aprile 2001

           

          Testo Legge 390/91

           

          Legge 2.12.1991, n.390
          Norme sul diritto agli studi universitari.
          legge 2 dicembre 1991, n. 390.
          G.U. n. 291 del 12 dicembre 1991.
          La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
           
           
          IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
          Promulga la seguente legge:
           
           
          Art. 1.1 (Finalità)
          1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
           
          Art. 2. (Destinatari)
          1. Ai fini della presente legge, per "studenti" si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle universita', degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
          2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione "universita'".
           
          Art. 3. (Interventi dello Stato, delle regioni e delle universita')
          1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
          2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
          3. Le universita' organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
          4. Le regioni, le universita', nonche' gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attivita'.
           
          Art. 4.2 (Uniformità di trattamento)
          1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
          a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalita' degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
          b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;
          c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
          2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.
           
          Art. 53. (Rapporto al Parlamento)
          1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle universita' per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
          2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari e' presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.
           
          Art. 6.4 (Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari)
          1. E' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.
          2. La Consulta:
          a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;
          b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;
          c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.
          3. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e' composta da cinque rappresentanti delle universita', da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.
          4. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.
          5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
           
          Art. 7.5 (Principi generali)
          1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:
          a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e' garantito a tutti gli studenti iscritti nelle universita' che hanno sede nella regione, secondo criteri di parita' di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;
          b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuita' o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purche' cio' avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
          c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita' degli studenti, e' regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita' degli interventi;
          d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
          e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonche' la possibilita', in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.
          2.Gli studenti gia' in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
          3.Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali: a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
          b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;
          c) orientamento al lavoro;
          d) assistenza sanitaria.
          4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attivita' didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle universita' ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
           
          Art. 8.6 (Borse di studio)
          1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle universita', affiche' queste provvedano ad erogare le borse.
           
           
          Art. 9. (Coordinamento interregionale)
          1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.
          2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n.590, e, per le regioni in cui sia presente una sola universita', il rettore o un suo delegato.
           
          Art. 10.7 (Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'universita')
          1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'universita' e' attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le universita' aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola universita', questa e' rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
          2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
           
          Art. 11. (Regioni a statuto speciale)
          1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
           
          Art. 12.8 (Attribuzioni)
          1. Le universita' esercitano le funzioni gia' assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le universita' inoltre:
          a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
          b) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori; c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalita' di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
          d) promuovono attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresi' delle associazioni e cooperative studentesche;
          e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo stu- dio e la formazione presso altre universita' o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
          f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validita' ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.
          g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
          2. Le universita' provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
           
          Art. 13.9 (Attivita' a tempo parziale)
          1. Le universita', sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attivita' di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita', con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
          2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le universita' provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
          3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
          a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
          b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
          c) a parita' di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate;
          d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attivita' svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
           
          Art. 14.10 (Corsi intensivi)
          1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una piu' efficace fruizione dell'offerta formativa.
          2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
          3. L'insegnamento nei corsi intensivi e' svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attivita' di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalita' di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione e' stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
          4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalita' di cui al presente articolo:
          a) per il perseguimento di finalita' formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresi' essere riconosciuti totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;
          b) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
          c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
           
          Art. 15.(Concorso delle universita' agli altri interventi)
          1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.
           
          Art. 16. (Prestiti d'onore)
          1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
          2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
          3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
          a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
          b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
          4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo.
           
          Art. 17. 11(Fondo di incentivazione)
          1. Il piano triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una piu' proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:
          a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonche' per lo sviluppo delle universita' istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
          b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
          2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria".
          3. Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresi' il numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.
          4. Le universita' provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.
          5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le universita' sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.
           
          Art. 18.12 (Alloggi)
          1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprieta' da adibire alla medesima destinazione.
          2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.
          3. Le regioni disciplinano le modalita' per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
          4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro puo' assegnare alle universita' che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.
           
          Art. 19.(Assistenza sanitaria)
          1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le universita' per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.
           
          Art. 20. (Studenti stranieri)
          1. Gli studenti di nazionalita' straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
          2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, sempreche' esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
          3. Gli studenti, cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
          4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
          5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, e' concesso con riferimento all'anno accademico e puo' venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
          6. Le universita' comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle universita' e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.
           
          Art. 21.(Beni immobili e mobili)
          1. Alle regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
          2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
          3. Alle regioni e' concesso l'uso dei beni immobili delle universita' e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
          4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e universita' da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprieta' dei beni.
          5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'universita' o allo Stato.
          6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari e' disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed universita'.
          7. Le regioni subentrano alle universita' e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
          8. regione sede di universita', una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'universita', del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
          10. regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'universita' dalla proprieta' dei beni.
           
          Art. 22.13 (Accertamenti)
          1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
          2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
          3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.
           
          Art. 23. (Sanzioni)
          1.Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
           
          Art. 24. (Pubblicità)
          1.L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, e' pubblicato a cura delle universita', con decorrenza semestrale.
           
          Art. 25. (Norma finale. Organismi regionali di gestione)
          1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'universita'. Nelle citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, la legislazione regionale puo' prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non puo' designare personale universitario quale proprio rappresentante. Meta' dei rappresentanti dell'universita' sono designati dagli studenti. Il presidente e' nominato dalla regione d'intesa con l'universita'. Le regioni possono altresi' affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle universita', le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.
          2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle universita'.
          3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.
           
          Art. 26.14 (Norma abrogativa)
          1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonche' le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
          2. Sono fatte salve per l'universita' della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.
           
          Art. 27. (Copertura finanziaria)
          1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, e' autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio".
          2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
           
          La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
           
          Data a Roma, addi' 2 dicembre 1991
           
          1 Nota all'art. 1:
          – Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione e' il seguente:
          "Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
          E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e' sociale del Paese".
          "Art. 34. – La scuola e' aperta a tutti.
          L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
          I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
          La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
           
          2 Nota all'art. 4:
          L'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).
          1. E'istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
          2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
          3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
          4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
          5.La Conferenza viene consultata:
          a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
          b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
          c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
          6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza.
          7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbono anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare, solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
           
          3Nota all'art. 5:
          – Il testo dell'art. 2 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
          "Art. 2 (Funzioni). – 1. Il Ministro:
          a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
          b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'art. 11;
          c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
          d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
          e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
          Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
          f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;
          g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche;
          h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
          2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
          a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
          b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
          c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
          3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), e' corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro puo' avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole universita' e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio".
           
          4 Nota all'art. 6:
          – L'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 (Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato- regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400) cosi' recita:
          "Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni). – 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente".
           Nota all'art. 7:
          – Il testo dell'art. 33 della Costituzione e' il seguente:
          "Art. 33. – L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
          La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
          Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
          La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
          E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
          Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
           
          6 Nota all'art. 9:
          – Il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove universita') e' il seguente:
          "Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). – Nelle regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un comitato, formato dai redattori di ciascuna universita' e dai presidi delle relative facolta' con il compito di coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione".
           
          7 Nota all'art. 10:
          – Per il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 si veda la nota all'art. 9.
           
          8 Nota all'art. 12:
          – Gli articoli 6 e 11 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) sono cosi' formulati:
          "Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi).
          – 1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere:
          a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
          b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
          c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
          2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
          a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
          b) corsi di educazione ed attivita' culturali e form- ative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche', quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
          c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
          3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo.
          4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11".
          "Art. 11 (Autonomia didattica).
          – 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di ateneo'. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro centoottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
          2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
          3. Nell'ambito dei piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', delib- erate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".
           
           Nota all'art. 13:
          – Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 341/1990 e' il seguente:
          "Art. 12 (Attivita' di docenza).
          – 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
          2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.
          3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
          4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
          5. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gia' sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente:
          'Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'. In mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori'.
          6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti nell'anno precedente, supera duecentocinquanta. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
          7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
          8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni".
           
          10 Note all'art. 14:
          – Per il testo degli articoli 6 e 11 della legge n. 341/1990 si veda la nota all'art. 12. – Per il testo dell'art. 12 si veda la nota all'art. 13. – L'art. 4 della legge sopracitata cosi' recita: "Art. 4 (Diploma di specializzazione).
          – 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
          2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnamenti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
          3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico o didattico delle aree disciplinari interessate nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
          4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
           
          11 Note all'art. 17:
          – La legge n. 245/1990 reca: "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano triennale 1988-1990".
          – Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento o di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
           
          12 Nota all'art. 18:
          – Il testo dell'art. 4 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
          "Art. 4 (Attribuzioni delle regioni). – Le regioni, per le finalita' di cui all'art. 1, provvedono in particolare a:
          a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, nonche' il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
          b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
          c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;
          d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo art. 25;
          e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
          f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;
          g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente art. 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
          h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
          i) redigere annualmente, nel termine e con le modalita' stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonche' sulla attivita' svolta ai sensi della precedente lettera c) e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036; l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;
          m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.
          Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale".
           
          13 Nota all'art. 22:
          – Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente:
          "Art. 24. – I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
          Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60".
           
          14 Note all'art. 26:
          – La legge n. 80/1963 reca: "Istituzione dell'assegno di studio universitario".
          – La legge n. 442/1968 reca: "Istituzione di una universita' statale in Calabria".
           

           

          Tasse e Contibuti 2009/2010

          I Rata: scadenza 5 novembre 2009 (esclusi corsi ad accesso programmato)

          • Importo: 393,00 euro ( Iscr. Euro 184,38 + tassa reg. Euro 90,00 + bollo Euro 14,62 + quota contributo Euro 104,00) uguale per tutti i corsi di laurea ad esclusione dei corsi a distanza
          • Per i soli corsi a distanza entro il 5.11.2009 lo studente deve rivolgersi alla Segreteria Studenti del Polo di Monte Dago (tel. 071 220 4342; email: p.giardi@univpm.it)
          • Agli studenti disabili, con invalidità non inferiore al 66%, è consentito di sospendere temporaneamente il pagamento della prima rata in attesa del provvedimento di esonero; essi sono comunque tenuti al pagamento di Є 14,62 (imposta di bollo) da effettuarsi mediante modello disponibile presso le Ripartizioni didattiche e scaricabile dal sito web www.univpm.it/studenti/Segreteriastudenti   oltrechè in distribuzione presso le Segreterie stesse.

          Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo possono, in caso di smarrimento, recuperare il bollettino Mav per il pagamento della prima rata entrando nella propria area riservata come riportato nelle relative istruzioni.

           

          II Rata: a conguaglio entro il 31 maggio 2010

          • Importo personalizzato a conguaglio.
          • Altri contributi:

           

          Descrizione
          Importo
          Tassa ricognizione *
          184,38
          Contributo per ritardata immatricolazione/iscrizione
          50,00
          Contributo ordinario di mora
          50,00
          Contributo spese per il trasferimento
          150,00
          Contributo spese postali spedizione diploma a richiesta dell'interessato
          13,00
          Contributo esami di stato:
           
          – Facoltà di Agraria, Economia "Giorgio Fuà", Ingegneria, Scienze
          200,00
          – Facoltà di Medicina e Chirurgia: Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e corsi di laurea
          200,00
          – Facoltà di Medicina e Chirurgia: Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria
          500,00
          Costo duplicati pergamena di laurea, abilitazione etc.
          250,00
          Costo duplicato libretto
          50,00
          Costo attestato corsi di perfezionamento
          26,00

           

          Domanda per l'attribuzione della fascia di contribuzione 
          E' confermata la procedura per l'inserimento nelle fasce di contribuzione(commisurate alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente) per tutti gli studenti iscritti ai vari corsi di studio (con esclusione dei corsi a distanza, delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e dei master universitari).
          La mancata presentazione nei termini dell'istanza sopraindicata comporta l'obbligo per lo studente di pagare l'importo della fascia massima di contribuzione 

           

          Modalità di presentazione della domanda (dal 5.10.2009 al 16.11.2009):

          Vedi bando art. 8; si consiglia un'attenta lettura della lettera f) di tale articolo " Termini particolari".

          I limiti della condizione economico patrimoniale (riferita all'anno 2008) del nucleo familiare dello studente in relazione ai quali sarà attribuita nell'A.A. 2009/2010 la fascia di contribuzione di competenza al singolo studente che abbia prodotto l'autocertificazione relativa, sono quelli riportati nella Tabella, riportata nel predetto art. 11 del Bando. Tale Tabella prevede n. 11 fasce (da un minimo di Є 7.300,00= e sino ad un massimo di oltre Є 70.000,00=) intendendosi che il valore ISEE/ISEEU ivi riportato è quello attribuito ad un nucleo familiare composto da una sola persona.
          Particolari riduzioni: sono confermati per il 2009/2010 i  benefici in materia di contributi: Vedi bando art. 13

          (Delibera Consiglio di Amministrazione: seduta del 29 maggio 2009)

           
          Documentazione

           

          Ripartizione Organizzazione didattica e diritto allo studio
          Via Oberdan 12 – 60122 Ancona

          Orari di apertura:
          dal 1° gennaio al 30 settembre

          • lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 11.00 – 13.00
          • mercoledì ore 15.00 – 16.30

          dal 1° ottobre al 31 dicembre

          • lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 – 12.00
          • mercoledì ore 15.00 – 16.30 

           

          Segreteria Diritto allo studio
          Tel. +39 071 2202299 – 2202457 – 2202456
          Fax +39 071 2202308
          E mail: segreteria.dirittoallostudio@univpm.it 

          Regolamento Didattico Ateneo

           

          NORME GENERALI

           

          INDICE

          Titolo I – Corsi di studio e strutture didattiche

          Art. 1 – Titoli e corsi di studio

          Art. 2 – Titoli congiunti

          Art. 3 – Organizzazione della facoltà

          Art. 4 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

          Art. 5 – Classi di corsi di studio

          Art. 6 – Crediti formativi universitari

          Art. 7 – Istituzione ed attivazione dei corsi di studio

          Art. 8 – Norme di iscrizione ai corsi di studio

          Art. 9 – Iscrizione ai corsi singoli

           

          Titolo II – Regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche

          Art. 10 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

          Art. 11 – Calendario didattico

          Art. 12 – Insegnamenti

          Art. 13 – Ricorso a professionalità esterne all'Università

          Art. 14 – Modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e/o con speciali bisogni

          Art. 15 – Sdoppiamenti

          Art. 16 – Mutuazioni

          Art. 17 – Prove di valutazione del profitto

          Art. 18 – Prove finali dei corsi di studio

          Art. 19 – Commissioni

          Art .20 – Doveri didattici dei docenti

          Art. 21 – Diritti degli studenti

          Art. 22 – Servizi didattici integrativi di Ateneo

          Art. 23 – Servizi didattici integrativi di Facoltà

          Art. 24 – Tutorato e orientamento

          Art. 25 – Scuole di specializzazione

          Art. 26 – Dottorato di ricerca

          Art. 27 – Master e corsi di perfezionamento

          Art. 28 – Corsi di studio interFacoltà e interAteneo

          Art. 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte

          Art. 30 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

           

          Titolo III – Norme transitorie e finali

          Art. 31- Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti

          Art. 32- Norme transitorie e finali

           

          TITOLO I

          CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

           

          Art. 1 – Titoli e corsi di studio

          1. L'Università di Ancona è costituita dalle Facoltà di cui all'allegato A e provvede al rilascio dei titoli relativi ai corsi di studio istituiti ed attivati secondo gli ordinamenti didattici di cui all'allegato B, parte integrante del presente regolamento e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e come specificato nel regolamento stesso.

          2. L'Università di Ancona provvede, inoltre, alla formazione "post-lauream" mediante l'organizzazione e la gestione delle attività delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di Dottorato di Ricerca, e ad altri tipi di formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali l'Università di Ancona rilascia rispettivamente il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di primo livello, il master universitario di secondo livello e l'attestato di frequenza come meglio specificato nei successivi articoli del presente regolamento.

           

          Art. 2 – Titoli congiunti

          Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 509/99, l'Università di Ancona può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.

           

          Art. 3 – Organizzazione della Facoltà

          La Facoltà, nell'ambito delle attribuzioni ad essa assegnate dalle norme vigenti e dallo Statuto di Ateneo, ha il compito primario di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e dell'impegno didattico dei docenti.

          1. La Facoltà istituisce nel suo ambito la Commissione Didattica Paritetica che svolge le attività di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 3 Novembre 1999, n. 509. La composizione e la durata della Commissione Didattica Paritetica sono definite dallo statuto di autonomia dell'Ateneo; la regolamentazione dell'attività di tali Commissioni è definita dai Regolamenti di Facoltà.

          2. Il Consiglio di Facoltà individua, per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità tenendo conto delle specifiche competenze scientifico-disciplinari, dell'utilizzazione ottimale dei docenti, di un'equa ripartizione dei carichi didattici e di un equilibrato rapporto docenti/studenti.

          3. L'Università di Ancona provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. 509/99, al rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è formato e rilasciato secondo le attestazioni delle strutture didattiche o dei docenti.

           

          Art. 4 – Regolamenti Didattici dei corsi di studio

          Ciascuna Facoltà adotta i regolamenti didattici dei corsi di studio previa definizione delle regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà stessa; tali regole comuni disciplinano anche le materie attribuite alla Facoltà dalle leggi e dallo statuto di Ateneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, nel rispetto della legislazione vigente ivi incluse le direttive europee, da ciascuna Facoltà per tutti i corsi di studio ad essa afferenti ed approvati con le procedure previste nello statuto dell'Ateneo. Tali regolamenti, formati in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio.

          I regolamenti didattici dei corsi di studio vengono emanati con decreto rettorale.

          I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio afferenti a ciascuna Facoltà.

          Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio prevede:

          a – gli obiettivi formativi specifici ed in particolare la durata massima consentita allo studente per lo svolgimento del curriculum formativo, tenuto conto della durata normale dei corsi di studio e della proporzionalità di quest'ultima al numero totale dei crediti richiesti dall'articolo 7 del D.M. n.509/1999 per il conseguimento del titoli di studio; ai sensi del citato art. 7 deve essere prevista l'eventuale integrazione dei crediti conseguiti con la laurea, ove mancanti, per il conseguimento della laurea specialistica;

          b – l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

          c – l'assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito della Unione Europea per ogni insegnamento e per ogni altra attività formativa;

          d – le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

          e – i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei curricula individuali;

          f – la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

          g – le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio di cui all'art. 8 del presente regolamento.

          h – le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

          i – l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

          j – Le forme di tutorato;

          k – l'eventuale attivazione di attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche per gli studenti non impegnati a tempo pieno, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;

          l – per quanto riguarda la laurea, per il conseguimento della stessa lo studente deve aver anche acquisito la conoscenza della lingua europea oltre l'italiano.

          5. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la discrepanza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche Paritetiche e di cui all'art. 3 del presente regolamento. Qualora tale condizione non ricorra, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico.

           

          Art. 5 – Classi di corsi di studio

          1. Nell' allegato "B" vengono riportati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, istituiti presso l'Università di Ancona, e redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e dei decreti ministeriali individuanti le classi dei corsi di studio emanati in attuazione di tale regolamento. L'Ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

          2. L'Università di Ancona può proporre modifiche o istituzioni di corsi di studio, con le annesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

          3. L'Università di Ancona assicura la revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa, al fine di garantire la coerenza tra durata legale e durata reale. Le proposte di revisione possono essere formulate anche dalle commissioni paritetiche di Facoltà.

          4. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio appartenenti alla stessa classe hanno i medesimi effetti di legge.

           

          Art. 6 – Crediti formativi universitari

          Per ciascun Corso di Studio, in accordo con i Decreti di Area, vengono distribuiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio i crediti formativi per ogni anno di studio e la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altra attività formativa di tipo individuale.

          I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

          3. In ogni caso la valutazione dell'esame dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

          4. Il Consiglio di Facoltà in seguito ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente, delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Studi o da altra Università.

          5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali.

          6. I Consigli di Facoltà possono riconoscere, secondo criteri predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

           

          Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi di studio

          1. Con autonome deliberazioni l'Università di Ancona attiva o disattiva i corsi di studio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

          2. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Facoltà a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

          3. All'atto dell'istituzione di un corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Università di Ancona nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.

           

          Art.8 – Norme di iscrizione ai corsi di studio

          1. Il Senato Accademico detta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio assieme alle condizioni delle nuove attivazioni, sentiti i Consigli di Facoltà interessati ed il Consiglio Studentesco, tenendo conto, fra l'altro, della disponibilità di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo.

          2. Le Facoltà all'inizio di ogni anno accademico provvedono, ove necessario, alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica secondo modalità previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla base di prerequisiti ai quali va data ampia pubblicità. I prerequisiti vanno commisurati ad un carico di lavoro aggiuntivo che possa essere ragionevolmente sostenuto nel corso del primo anno dagli studenti sprovvisti di un'adeguata preparazione iniziale.

          Per l'accesso ai corsi di laurea è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere a tal fine istituiti, ad integrazione della preparazione risultante dal possesso del titolo di studio predetto, corsi formativi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.

          Per l'accesso al corso di laurea specialistica è necessario il possesso della laurea o titolo equipollente e, laddove le modalità di verifica della preparazione sopra previste ne evidenzino la necessità, possono essere previsti obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

           

          Art. 9 – Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

          1. Le Facoltà definiscono le modalità per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati all'interno di corsi di studio non a numero programmato.

          2. Le Facoltà medesime provvedono inoltre, nell'ambito di criteri stabiliti dal Senato Accademico, a regolamentare le modalità relative al sostenimento delle prove di valutazione del profitto relative ai precitati corsi singoli.

          3. Dell'iscrizione a tali corsi singoli e del superamento delle relative prove di valutazione del profitto gli studenti interessati hanno diritto di ottenere la certificazione secondo le vigenti norme.

           

          TITOLO II

          REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

           

          Art. 10 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

          1. Gli studenti dell'Università di Ancona possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Università che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.

          2. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi.

          3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facoltà secondo modalità stabilite dal proprio regolamento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.

          4. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:

          a – frequenza

          b – esame

          c – periodo di preparazione di tesi

          d – tirocinio.

          5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.

          6. Il Consiglio di Facoltà attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

          7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

          8. Previa delibera del Consiglio di Facoltà nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attività formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

           

          Art. 11 – Calendario didattico

          1. Le attività didattiche iniziano di norma non oltre il 1° ottobre.

          2. I Consigli di Facoltà fissano l'inizio e la fine delle lezioni di ciascun anno accademico nonché le pause delle medesime e ne danno notizia al Senato Accademico non oltre il 31 Maggio

          3. Il Senato Accademico entro il 30 giugno delibera e rende pubblico il manifesto degli studi contenente i curricula ufficiali, le modalità d'immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative a tasse e contributi ed il calendario didattico.

          4. Le Facoltà, sentite le strutture didattiche competenti, stabiliscono annualmente i calendari e gli orari annuali delle lezioni e il calendario degli esami. Tali documenti debbono essere resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni.

          Se necessario il Senato Accademico provvede a coordinare le sessioni di esame previste dalle diverse Facoltà con particolare riguardo ai requisiti previsti per l'ottenimento delle agevolazioni economiche da parte degli studenti.

          5. Nel caso di ripartizione dei corsi in due semestri il primo semestre inizia di norma non oltre il 1° ottobre e termina non oltre il 31 gennaio; il secondo semestre inizia di norma non oltre il 1° marzo e termina non oltre il 15 giugno.

          6. Articolazioni sperimentali del calendario delle lezioni e degli esami possono essere deliberate dai Consigli di Facoltà.

           

          Art. 12 – Insegnamenti

          1. I corsi di insegnamento impartiti presso l'Università di Ancona possono essere monodisciplinari o integrati.

          2. Un corso integrato è impartito da due o più docenti, uno di quali ne è il coordinatore, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame. Il coordinatore del corso integrato è nominato dal Consiglio di Facoltà.

          3. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le norme in materia di crediti didattici, nell'ambito di criteri generali fissati dalla legge.

          4. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dalla Facoltà, sentite le competenti strutture didattiche.

          5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere specifiche norme relative all'insegnamento a distanza.

           

          Art. 13 – Ricorso a professionalità esterne all'Università

          Le Facoltà possono affidare a professori a contratto corsi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare da quelle fissate dall'Ateneo.

           

          Art. 14 – Modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e/o con speciali bisogni

          Ai sensi dell'art. 14 della legge 390/1991 e dell'art. 11, comma 7, lettera h) del D.M. 509/99 i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'attivazione di apposite attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche rivolte a consentire anche agli studenti non impegnati a tempo pieno o che si trovino in condizioni di svantaggio una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

           

          Art. 15 – Sdoppiamenti

          1. I corsi di insegnamento nei corsi di laurea e di laurea specialistica sono di norma sdoppiati ogni volta che ricorrano le condizioni previste dal Senato Accademico e riaccorpati ogni volta che tali condizioni cessino di ricorrere.

          2. Le Facoltà, in relazione ai corsi sdoppiati, verificano la corrispondenza dei relativi programmi didattici e l'equivalenza delle prove di esame, stabiliscono le modalità di suddivisione degli studenti e disciplinano le eventuali possibilità di scelta lasciate allo studente.

           

          Art.16 – Mutuazioni

          1. Le Facoltà determinano i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti fra diversi corsi di studio, anche in Facoltà diverse.

          2. La mutuazione di un insegnamento presso un'altra Facoltà è possibile solo nel caso in cui un insegnamento risulti scoperto e non sia possibile provvedere per supplenza o affidamento. In questo caso la Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, o della competente Commissione per la Didattica, individua presso quale Facoltà esso possa essere mutuato.

          3. La Facoltà che richiede la mutuazione concorda con la Facoltà che acquisisce studenti le modalità organizzative di accesso alla didattica che dovranno permettere la frequenza nel modo più agevole possibile e che dovranno essere rese note agli studenti interessati al momento dell'accettazione della mutuazione.

           

          Art .17 – Prove di valutazione del profitto

          1. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le modalità di svolgimento degli esami e di altre forme di verifica del profitto.

          2. Gli esami consistono in una prova finale scritta e/o orale e/o pratica. La prova scritta in ogni caso non è preclusiva della prova orale.

          3. Le prove di esame di norma sono pubbliche.

          4. Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento.

          5. Le Facoltà esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.

          6. Il risultato degli esami di profitto è espresso in trentesimi.

          7. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.

          8. Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

          9. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno 2 mesi prima della data di inizio della sessione.

          10. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

          11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio.

           

          Art. 18 – Prove finali dei corsi di studio

          1. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità delle prove finali ed in particolare della prova finale di laurea e di laurea specialistica in accordo con gli ordinamenti didattici.

          2. La prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea specialistica e del diploma di specializzazione è pubblica, può essere orale o scritta o pratica.

          3. Per accedere alle prove di cui al comma 1 lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi e, con riferimento alla laurea, un'adeguata preparazione nella conoscenza della lingua straniera.

          4. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero di commissari.

          La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 nel caso di laurea o di laurea specialistica.

          La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale.

          La lode viene assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.

          5. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, il regolamento didattico del corso di studi deve prevedere modalità dirette ad assicurare:

          a – che le tesi siano assegnate tempestivamente agli studenti dietro loro richiesta, tenendo conto del loro piano di studi e delle loro aspirazioni;

          b – la più ampia e aggiornata pubblicità sulle tesi in corso di svolgimento.

          Tale regolamento fissa inoltre il termine per la consegna della tesi.

          6. Per il conseguimento della Laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

          7. Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e forma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica (corsi di studio residenziali o a distanza).

           

          Art.19 – Commissioni

          1. La composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di profitto e le modalità degli esami sono stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio in accordo con le seguenti norme generali e nel rispetto dei diritti didattici degli studenti:

          a – le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside;

          b – la commissione deve essere presieduta dal titolare dell'insegnamento o dal coordinatore del corso integrato. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside;

          c – la commissione deve essere composta da almeno due membri, di cui uno è il presidente di cui al punto precedente e l'altro commissario può essere un professore o un ricercatore di materia affine.

          Possono partecipare a tali commissioni anche:

          · gli assegnisti in possesso di adeguato curriculum e titoli su proposta del Preside della Facoltà;

          · i professori a contratto di corsi integrativi esclusivamente in commissioni di esami relative ai corsi di insegnamento cui il corso integrativo si riferisce;

          · altre figure che potranno essere stabilite dal Senato Accademico.

          2. Le commissioni degli esami finali sono nominate dal Rettore, su proposta del Preside e sono presiedute dal Preside o da altro professore da questi delegato.

          Le commissioni predette sono costituite da professori e ricercatori.

          I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano il numero di componenti delle commissioni degli esami finali; il numero di commissari non può in ogni caso essere inferiore a sette.

          I relatori di tesi possono essere solo professori ufficiali dell'Università Politecnica delle Marche, i correlatori di tesi possono essere esclusivamente professori ufficiali e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche o di altre Università. E' facoltà del Senato Accademico definire altre figure per l'eventuale funzione di correlatore.

           

          Art. 20 – Doveri didattici dei docenti

          1. Ciascun docente è tenuto:

          1.1- a svolgere personalmente il numero di ore minimo di lezioni e di esercitazioni determinato dal Consiglio di Facoltà ed approvato dal Senato Accademico;

          1.2- a stabilire un orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico, a comunicarlo al Preside e a renderlo pubblico prima dell'inizio delle lezioni;

          1.3- a definire in accordo con quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti il calendario degli esami e a rendere pubblica all'inizio di ogni appello la programmazione dello svolgimento dell'appello stesso;

          1.4- a rispettare l'orario di lezione fissato dalla Facoltà;

          1.5- a comunicare tempestivamente al Preside ed agli studenti eventuali assenze, sia dalle lezioni che dal ricevimento studenti e da qualunque altro obbligo didattico.

          2. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse, sulla base della ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica, dei vincoli e dei requisiti di accesso accettati e resi pubblici dalle strutture didattiche competenti.

          3. I docenti presidenti di commissione di esami hanno l'obbligo di restituire i verbali di esame alle rispettive segreterie studenti entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello.

          4. Ciascun docente provvede alla compilazione di un registro delle attività didattiche annotando il numero di ore effettuate per ciascuna tipologia di attività didattica.

          Il docente o ricercatore che sostituisce il responsabile del corso firma il registro delle lezioni per le ore effettuate. Il Preside è tenuto a vistare i registri per garantirne la conformità alle norme vigenti.

          5. Il Preside ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.

           

          Art. 21 – Diritti degli studenti

          Agli studenti deve essere garantito:

          1. il diritto all'informazione, mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e di ogni eventuale loro modifica;

          2. il diritto di conoscere, fermo restando il giudizio insindacabile della commissione, in modo esplicito gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame;

          3. il diritto che la risoluzione della prova scritta sia resa disponibile;

          4. il diritto che il materiale di riferimento per i programmi di esame sia realmente disponibile;

          5. il diritto a presentare eventuali piani di studio individuali nell'ambito dei limiti stabiliti all'organizzazione didattica in vigore e ad essere ascoltato dalla Commissione referente, che istruisce i piani di studio, qualora il suo piano non sia stato in prima istanza approvato;

          6. il diritto all'assegnazione della tesi, ove prevista, in una delle materie relative al campo di studi prescelto secondo i criteri di assegnazione previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

          7. il diritto di ricorrere al Preside e, in ultima istanza, al Rettore, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto per l'esame e la risoluzione di eventuali controversie legate a disservizi o comportamenti lesivi dei diritti didattici.

           

          Art. 22 – Servizi didattici integrativi di Ateneo.

          1. L'Università istituisce servizi centrali che svolgono le seguenti attività istituzionali, anche in collaborazione con enti esterni:

          a ) sostegno ed aiuto di carattere amministrativo e logistico alle strutture didattiche dell'Ateneo;

          b ) orientamento universitario e professionale;

          c ) elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

           

          Art. 23 – Servizi didattici integrativi di Facoltà.

          Le Facoltà con proprie delibere, approvate dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione, possono proporre ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341:

          a ) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;

          b ) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, nonché per la formazione permanente;

          c ) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento, questi ultimi secondo quanto previsto dai successivi articoli.

           

          Art. 24 – Tutorato e orientamento.

          1. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio e all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta del percorso di studio.

          2. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata alle singole Facoltà.

          3. L'organizzazione delle varie forme di tutorato è prevista da apposito regolamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.

          4. Le Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, potranno avvalersi anche degli studenti scelti dalla struttura didattica sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390.

          5. Oltre alle attività di tutorato, possono essere previste forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.

          6. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria. Sono previste anche prove di accesso obbligatorie, ma non vincolanti, e corsi estivi di sostegno.

           

          Art. 25 – Scuole di Specializzazione.

          1. L'Ateneo sostiene per quanto di sua competenza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, la costituzione e le attività delle Scuole di Specializzazione e ne asseconda lo sviluppo mediante i propri piani di sviluppo pluriennali.

          2. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, del D.M. 509/99, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3, del D.M. 509/99.

          3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito sono determinati dai decreti d'area.

          4. Le modalità di svolgimento della didattica, il calendario didattico, le modalità di espletamento delle prove di esame di profitto e finale sono definiti dal regolamento didattico del corso di studio sentite le commissioni competenti.

           

          Art. 26 – Dottorato di Ricerca

          Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge l'Università di Ancona disciplina l'istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso ed il conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi, la durata, i contributi e l'importo delle borse, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.

          L'Ateneo è tenuto ad assicurare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, i mezzi necessari allo svolgimento dei corsi stessi ed a garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi, anche mediante convenzioni con enti di ricerca o con istituzioni ed imprese pubbliche e private, italiane ed estere.

          L'Ateneo, per comprovate esigenze organizzative, può altresì prevedere forme di collaborazione con Università, anche straniere, nell'ambito delle quali sia possibile sviluppare le necessarie attività di didattica e di ricerca. Apposite convenzioni regolamenteranno le anzidette forme di collaborazione.

           

          Art. 27 – Master e Corsi di perfezionamento

          1. L'Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 3 novembre 1999, n. 509, e su proposta delle Facoltà può istituire dei master di primo o di secondo livello.Ai master di primo livello si accede dopo aver conseguito la laurea; ai master di secondo livello si accede dopo aver conseguito la laurea specialistica.

          2. L'attivazione e l'organizzazione dei master e dei corsi di perfezionamento è definita da uno specifico regolamento approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

           

          Art. 28 – Corsi di studio interFacoltà e interAteneo

          1. Qualora si ravvisino particolari esigenze di formazione, e sentite le Facoltà interessate, il Senato Accademico può approvare l'attivazione di corsi di studio alla cui formulazione ed al cui svolgimento concorrano competenze didattiche e scientifiche appartenenti a diverse Facoltà dell'Ateneo.

          2. Ai fini amministrativi il corso di studio afferisce ad una sola Facoltà.

          3. Le modalità di gestione dei corsi di studio interfacoltà vengono decise dal Senato Accademico su parere favorevole di tutte le Facoltà interessate, e sentito il Consiglio studentesco.

          4. Apposite convenzioni regolamentano le attività di corsi di studio interuniversitari anche con Atenei italiani o stranieri alla conclusione dei quali corsi si rilasciano i titoli di cui all'art. 2 del presente regolamento.

           

          Art. 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte

          1. Il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà, e, ove presenti, i Consigli di corso di studio, rilevano ogni anno, mediante appositi questionari, i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica.

          2. Il Senato Accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i criteri e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche svolte nei corsi di studio, e li trasmette ai Presidi di Facoltà e, ove presenti, ai Presidenti di corso di studio. I Presidi o i Presidenti di corso di studio sulla base dei suddetti criteri ed indicatori preparano una relazione periodica sull'attività didattica del corso di studio corredata degli opportuni dati statistici, ivi compresi quelli riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. Questa relazione, previa approvazione del Consiglio di Facoltà, viene trasmessa dal Preside al Rettore che la sottopone all'esame del Senato Accademico, del Consiglio studentesco e del Nucleo di valutazione.

           

          Art. 30 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

          L'Università di Ancona assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

           

          TITOLO III

          NORME TRANSITORIE E FINALI

           

          Art.31 – Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti

          L'Università, con apposito regolamento, riordina e disciplina le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni vigenti e con quelle del presente regolamento.

           

          Art.32 – Norme transitorie e fínali

          1. L'Università di Ancona assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai vigenti sopravvenuti ordinamenti, secondo modalità definite dai Consigli di Facoltà.

          2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari, in base ai previgenti ordinamenti didattici, sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento del diploma di laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, qualunque ne sia la durata.

          3. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico.

          4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

          5. Sino alla emanazione del presente regolamento e dei regolamenti didattici dei corsi di studio, l'attività didattica è regolata dalle disposizioni e dagli ordinamenti previgenti fatto salvo il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, 3° comma, del D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".

          6. Per tutto ciò che non è compreso nel presente regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto dell'Ateneo, al Regolamento di Ateneo nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.

          7. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua emanazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

          Regolamento Generale Ateneo

          Titolo I
          PARTE GENERALE

           

          Art.1
          Regolamento generale: contenuto e articolazione

          1. Il regolamento generale di ateneo, adottato ai sensi dell'art. 53 dello statuto, contiene le norme attuative delle disposizioni statutarie ivi compresi i procedimenti elettorali.

          2. Il regolamento generale si articola oltre che nel presente titolo, nel Tit. II – organi, nel Tit. III – strutture scientifiche, didattiche e amministrative e nel Tit. IV – norme comuni e finali.

           

          Art.2
          Organi

          1. Gli organi dell'Università Politecnica delle Marche si suddividono in:
          a) organi di governo;
          b) organi consultivi.
          2. Sono organi di governo:
          a) il rettore;
          b) il senato accademico;
          c) il consiglio di amministrazione.
          3. E' organo consultivo e propositivo il consiglio studentesco.

           

          Art.3
          Strutture dell'Ateneo

          1. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.
          2. Sono strutture organizzative primarie le facoltà, i dipartimenti e gli istituti; sono strutture organizzative derivate i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di ateneo.
          3. Sono altresì strutture di ateneo le aziende e l'amministrazione centrale
          4. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un solo dipartimento o istituto dell'ateneo.

           

           

          Titolo II
          ORGANI DELL'UNIVERSITA'

           

          Art.4
          Rettore

          1. Il rettore è l'autorità accademica che rappresenta l'ateneo, è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
          2. Le elezioni del rettore sono indette dal decano, professore di I fascia più anziano nel ruolo, entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato rettorale.
          Il decano indice le elezioni con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla data della prima votazione.
          All'atto della convocazione del corpo elettorale il decano fissa anche il calendario delle prime quattro votazioni che devono essere, di norma, distanziate una settimana una dall'altra.
          Le elezioni non devono svolgersi oltre il 20 luglio.
          3. Il decano, con proprio atto, costituisce il seggio elettorale.
          4. L'elettorato attivo è costituito da:
          a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'università;
          b) ricercatori confermati;
          c) rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Studentesco e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'E.R.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario;
          d) personale tecnico amministrativo,che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati
          L'individuazione dell'elettorato attivo avviene al momento dell'indizione delle votazioni.
          I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti al momento delle singole votazioni.
          5. L'elettorato passivo per l'elezione del rettore è costituito dai professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Il requisito del tempo pieno e dell'appartenenza al ruolo devono essere posseduti dal rettore per tutta la durata del mandato, fatta salva l'anticipata cessazione.
          6. ll valore complessivo dei voti espressi dal personale tecnico e amministrativo è pari al 5% del numero dei professori e ricercatori confermati aventi diritto al voto, con approssimazione all'unità intera immediatamente inferiore, ed è determinato al momento della indizione delle elezioni.
          Il peso di ciascun voto espresso dal personale tecnico e amministrativo varia a seconda del numero dei votanti e non può in ogni caso essere superiore a uno.
          Al fine dell'attribuzione dei voti espressi dal personale tecnico e amministrativo ai singoli candidati, il voto ponderato, qualora risulti in forma decimale, deve essere approssimato per difetto.
          7. Il rettore è eletto a maggioranza dei votanti.
          In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio questo viene effettuato tra tutti loro.
          Le votazioni sono valide quando sono stati espressi il 50% più uno dei voti esprimibili.
          Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute. In tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
          8. Nel caso di vacanza della carica di rettore prima della scadenza del mandato, la convocazione per le elezioni del nuovo rettore deve essere effettuata dal decano entro 30 giorni dal giorno dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e l'ottantesimo giorno dalla convocazione. Il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.
          9. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni di rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

           

          Art. 5
          Senato accademico

          1. Fanno parte del senato accademico:
          a) il rettore, che lo presiede;
          b) i presidi di facoltà;
          c) direttori di dipartimento o di istituto in numero pari a quello dei presidi di facoltà, eletti per aree disciplinari;
          d) un rappresentante dei professori associati;
          e) un rappresentante dei ricercatori confermati;
          f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
          g) due rappresentanti degli studenti.
          2. La partecipazione delle componenti sopra indicate ai lavori del senato accademico è determinata dallo statuto dell'Ateneo.
          Partecipano poi, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.
          3. Le aree disciplinari utili, pari al numero delle facoltà, ai fini dell'elezione dei direttori di dipartimento o istituto di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:
          a) 01 SCIENZE MATEMATICHE tutti i settori dell'area A: da MAT/01 a INF/01
          02 SCIENZE FISICHE tutti i settori dell'area B: da FIS/01 a FIS/08
          03 SCIENZE CHIMICHE tutti i settori dell'area C: da CHIM/01 a CHIM/12
          04 SCIENZE DELLA TERRA tutti i settori dell'area D: da GEO/01 a GEO/12
          05 SCIENZE BIOLOGICHE tutti i settori dell'area E: da BIO/01 a BIO/19
          b) 06 SCIENZE MEDICHE tutti i settori dell'area F: da MED/01 a MED/50
          c) 07 SCIENZE AGRARIE E
          VETERINARIE tutti i settori dell'area G e V: da AGR/01 a VET/10
          d) 08 INGEGNERIA CIVILE E
          ARCHITETTURA tutti i settori dell'area H: da ICAR/01 a ICAR/22
          09 INGEGNERIA INDUSTRIALE
          E DELL'INFORMAZIONE tutti i settori delle aree I e K: da ING-IND/01 a ING-INF/07
          e) 10 SCIENZE DELL'ANTICHITA'
          FILOLOGICO-LETTERARIE
          E STORICO ARTISTICO tutti i settori dell'area L: da L-ANT/01 a L-0R/23

          12 SCIENZE GIURIDICHE tutti i settori dell'area N: da IUS/01 a IUS/21
          13 SCIENZE ECONOMICHE
          E STATISTICHE tutti i settori delle aree P e S: da SECS-P/01 a SECS-S/06
          14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI tutti i settori dell'area Q: SPS/0 a SPS/14
          4. Le aree di ricerca sopraelencate sono individuate in analogia ai comitati CUN e l'appartenenza dei singoli docenti nonché dei direttori di dipartimento e istituto alle aree predette, ai fini dell'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza di cui al precedente comma 1, è determinata dal settore di inquadramento del singolo professore e ricercatore.
          5. L'elettorato attivo per la rappresentanza nel senato accademico dei direttori di dipartimento o di istituto è esercitato dai professori ordinari e associati e dai ricercatori confermati, ciascuno per la propria area o settore disciplinare. Le rappresentanze dei professori associati, dei ricercatori confermati e del personale tecnico e amministrativo di ruolo, compresi i dirigenti, sono elette dalla rispettiva categoria.
          I requisiti debbono essere posseduti dall'elettorato attivo e passivo al momento della votazione; nel caso che gli atti che li determinano siano in corso di emanazione è richiesta, in sostituzione, una dichiarazione del rettore.
          La perdita dei requisiti relativi all'elettorato passivo da parte degli eletti comporta la decadenza dal mandato.
          Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università.
          Gli aventi diritto al voto saranno informati con nota rettorale.
          6. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati.
          Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso il competente ufficio amministrativo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.
          Le candidature relative al personale tecnico e amministrativo devono essere altresì sottoscritte, per presentazione, da un numero di elettori pari al 3% degli aventi diritto al voto. 7. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria o area disciplinare.
          Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.
          8. Risultano eletti per ogni categoria o area disciplinare coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi.
          In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; a parità di ruolo quello più giovane di età.
          I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Università, entro tre giorni dalle elezioni.
          Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al senato accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni.
          9. In caso di dimissioni o di cessazione subentrano, per ciascuna categoria o area disciplinare, coloro che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti.
          Nel caso di parità di voti si procede secondo quanto previsto nel precedente comma.
          In caso di esaurimento delle graduatorie si indicono nuove elezioni, su domanda di almeno venti aventi diritto al voto.
          10. Il senato accademico è validamente costituito anche in assenza delle rappresentanze elettive che lo compongono.

           

          Art. 6
          Consiglio di amministrazione

          1. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
          a) il rettore, che lo presiede;
          b) il pro-rettore;
          c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
          d) due rappresentanti dei professori ordinari;
          e) due rappresentanti dei professori associati;
          f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;
          g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
          h) due rappresentanti degli studenti;
          i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli enti che contribuiscono al finanziamento dell'ateneo.
          I soggetti pubblici e privati che per almeno un triennio finanziano l'Università con un contributo annuo non inferiore a 300.000.000 o all'equivalente importo in euro, partecipano, su richiesta, con un proprio rappresentante, al consiglio di amministrazione.
          Nel caso che i soggetti finanziatori siano più di tre e venga richiesta dagli stessi la partecipazione al consiglio di amministrazione, ogni volta che si rinnova il consiglio di amministrazione, verrà stilata una graduatoria tra i "finanziatori richiedenti" in relazione agli importi della contribuzione annua.
          Qualora nel triennio di durata del consiglio di amministrazione si verifichi la vacanza di un posto di rappresentante degli enti finanziatori viene stilata una nuova graduatoria per la sostituzione nel posto vacante, per la durata dello scorcio del triennio, tra tutti i finanziatori non rappresentati nel consiglio di amministrazione e che ne facciano richiesta.
          2. Il rettore con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina delle rappresentanze nel consiglio di amministrazione dei professori ordinari e associati, dei ricercatori confermati, del personale tecnico e amministrativo di ruolo, compresi i dirigenti, contestualmente a quelle per la nomina delle rappresentanze interne nel senato accademico.
          3. Relativamente all'elettorato attivo e passivo, alla costituzione e al funzionamento del seggio, alla manifestazione del voto, alla elezione, alla eventuale sostituzione degli eletti, alle incompatibilità , si rinvia al precedente art.5. del presente regolamento che disciplina anche le elezioni del consiglio di amministrazione.
          4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in assenza di una o due categorie elettive e dei rappresentanti degli enti finanziatori.

           

          Art.7
          Incompatibilità

          1. Coloro i quali siano stati eletti contemporaneamente nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto, sono tenuti ad optare, entro dieci giorni, per un solo organismo.

           

          Art. 8
          Rappresentanti degli studenti negli organi di governo

          1. I rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono designati dal consiglio studentesco, così come previsto all'art. 20 co. 3° dello Statuto dell'Ateneo.

           

          Art.9
          Consiglio studentesco

          1. Il consiglio studentesco è costituito da venti componenti, più due rappresentanti per ciascuna facoltà.
          2. Il rettore, con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina dei venti componenti del consiglio studentesco.
          3. L'elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti, regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, al momento della votazione.
          L'elettorato passivo è riservato agli stessi, regolarmente candidati, secondo quanto previsto dai successivi commi.
          4. Il voto può essere espresso solo nei confronti delle liste e dei candidati regolarmente presentati.
          5. Le liste con l'indicazione dei candidati in numero non superiore a trenta devono essere presentate presso il competente ufficio amministrativo, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni e le stesse devono essere sottoscritte da un numero di elettori pari a trenta nonchè dai candidati per accettazione.
          6. Ogni studente esprime il proprio voto con un massimo di due preferenze all'interno di una sola lista
          7. Il voto è nullo nel caso in cui:
          1) la preferenza sia riferita a candidati di più liste;
          2) la preferenza sia riferita a studenti non candidati.
          8. I seggi sono ripartiti, in modo proporzionale, sulla base dei voti ottenuti tra le liste
          9 Sono eletti i candidati appartenenti alle varie liste sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
          In caso di parità, nella stessa lista, prevale lo studente più giovane per iscrizione all'Università Politecnica delle Marche.
          10. In caso di cessazione dalla carica sono nominati i candidati della stessa lista che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
          11. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è demandata al senato accademico sentito il consiglio studentesco.
          12. Almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni il rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi elettorali composti ciascuno da un professore con funzioni di presidente, da un tecnico o amministrativo, con funzioni di segretario e da n. tre studenti indicati dal consiglio studentesco in scadenza.
          In prima applicazione gli scrutatori studenti sono designati dai rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione.
          Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni di voto; almeno quattro membri devono essere presenti allo spoglio.
          13. Le votazioni si svolgeranno in minimo due giorni feriali non prefestivi nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento in un periodo tale da assicurare il massimo dell'affluenza alle urne e la certezza dell'elettorato.
          L'orario minimo delle votazioni nei due giorni è:
          dalle ore 10.00 alle ore 17.00
          dalle ore 8.00 alle ore 14.00
          14. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato complessivamente almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
          15. Terminate le operazioni di voto l'amministrazione accerta il raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni e, in tal caso, dispone lo scrutinio dei voti.
          16. Nell'ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, il rettore, entro trenta giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale.
          In tal caso le votazioni sono valide a condizione che vi abbiano partecipato almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
          17. Il rettore, entro tre giorni successivi allo scrutinio pubblica i risultati elettorali.
          18. Avverso le operazioni elettorali gli elettori partecipanti alle votazioni possono avanzare ricorsi al senato accademico in forma scritta da far pervenire nel termine perentorio di tre giorni successivi alla data di pubblicazione dei risultati.
          Il senato accademico decide nei quindici giorni successivi.
          19. I rappresentanti degli studenti nei singoli consigli di facoltà, eletti contestualmente ai venti componenti eletti nel Consiglio studentesco procedono, con voto segreto e limitato ad una sola preferenza, alla elezione dei due rappresentanti degli studenti in seno al consiglio studentesco.
          In caso di parità prevale lo studente appartenente alle liste non già rappresentate; se la parità è all'interno di una stessa lista prevale il più giovane.
          20. Il consiglio studentesco, nella prima seduta, con convocazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla sua costituzione da parte dello studente che ha riportato il maggior numero dei voti, procede alla nomina del presidente e della giunta, composta da quattro membri, di cui almeno uno per ogni lista maggiormente rappresentata.
          In caso di parità prevale lo studente più giovane per iscrizione all'Università Politecnica delle Marche.
          21. Lo stesso consiglio procede nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva, alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
          E' incompatibile la nomina a membro del senato accademico contestualmente a quella di membro del consiglio di amministrazione.
          Tali incarichi sono altresì incompatibili con quello di presidente del consiglio studentesco.
          22. Il consiglio studentesco adotta un regolamento interno, per il proprio funzionamento, entro novanta giorni dalla sua costituzione.
          Il regolamento dovrà garantire il pluralismo democratico, la libertà di espressione e la trasparenza nelle decisioni.
          Il regolamento di cui al presente comma, una volta approvato dal consiglio studentesco, è emanato dal rettore, sentito il senato accademico.

           

           

          Titolo III
          STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE

          Art.10

          Le facoltà

          1. Le facoltà sono strutture didattiche e possono articolarsi in corsi di studio quali diplomi universitari, corsi di laurea, scuole di specializzazione.
          Gli stessi corsi di studio sono indicati nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo

           

          Art.11
          Consiglio di facoltà

          1. Per la composizione del consiglio di facoltà si rimanda all'art. 26, I comma dello Statuto.
          2. abrogato.
          3. abrogato.
          4. abrogato.
          5. abrogato.
          6. abrogato.
          7. abrogato
          8. abrogato
          9. abrogato.
          10. Il rettore, ogni due anni accademici indice le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti, in seno al consiglio di facoltà
          Le elezioni avvengono nei tempi e nei modi determinati per il consiglio studentesco all'art.9 del presente regolamento ad eccezione del numero dei candidati indicati nelle liste che non deve essere superiore al doppio degli eleggibili.
          11. La composizione dei consigli di corso di studio o delle commissioni didattiche è demandata ai consigli di facoltà che devono comunque prevedere la partecipazione della rappresentanza studentesca.

           

          Art.12
          Preside

          1. Il decano di ciascuna facoltà, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del preside, indice le elezioni per il rinnovo di tale carica.
          2. L'elettorato attivo è costituto dai componenti del consiglio di facoltà e l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
          3. Il decano costituisce il seggio elettorale presieduto da un professore di I fascia, da quattro scrutatori, rappresentanti delle singole categorie facenti parte del consiglio di facoltà e da un funzionario che funge da segretario.
          4. E' eletto preside della facoltà il professore che ottiene la maggioranza dei votanti.
          In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio, questo viene effettuato tra tutti loro.
          5. Le votazioni sono valide quando abbiano partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, altrimenti lo spoglio dei voti non viene effettuato.
          Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute.
          6. In caso di cessazione anticipata del mandato del preside, entro trenta giorni, il decano della facoltà indice le votazioni per la nomina del nuovo preside. Il mandato ha inizio all'atto della nomina e cessa con l'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.

           

          Art.13
          Dipartimenti

          1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.
          2. La proposta di costituzione di un dipartimento, da presentare al senato accademico, deve contenere:
          a) la denominazione;
          b) l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;
          c) le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, gli spazi e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.
          La proposta deve essere sottoscritta da almeno dieci possibili componenti di cui almeno sette professori di ruolo.
          3. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva la costituzione del dipartimento, con deliberazione a maggioranza dei componenti. Il dipartimento è costituito, con decreto rettorale, con decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del provvedimento.
          4. Ai dipartimenti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nei dipartimenti stessi. Nei casi di richiesta di trasferimento da un'altra struttura dell'ateneo, le istanze vengono presentate al consiglio di dipartimento al quale si intende afferire e comunicate alla struttura di provenienza. Il consiglio di dipartimento delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al senato accademico che delibera in via definitiva.
          5. Ogni modifica del dipartimento, compreso l'eventuale cambiamento dei settori scientifico disciplinari conseguente all'accoglimento delle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere delle strutture coinvolte.
          6. Il senato accademico delibera la disattivazione dei dipartimenti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a sette oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività del dipartimento stesso o su proposta del consiglio di dipartimento adottata a maggioranza dei componenti.
          Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, destina le risorse del dipartimento disattivato ad altre strutture dell'ateneo.
          7. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.
          8. Ogni dipartimento, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno che dovrà contenere anche le modalità di costituzione e di funzionamento delle eventuali sezioni. Lo stesso regolamento deve definire le modalità per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno al consiglio di dipartimento.
          9. Il senato accademico riserva una quota dello stanziamento complessivo destinato alle strutture primarie dell'ateneo, a quei dipartimenti ai quali afferiscono almeno venti professori di ruolo, in misura proporzionale al numero dei professori medesimi, come forma di incentivazione per i dipartimenti di maggiore ampiezza numerica.
          10. Previa delibera del consiglio di dipartimento, il direttore stipula contratti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati che coinvolgano esclusivamente competenze interne al dipartimento, purchè redatti secondo gli schemi tipo approvati dal consiglio di amministrazione e comunque entro l'importo contrattuale massimo di € 150.000,00.

           

          Art.14
          Istituti

          1.L'istituto è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

          2. La proposta di costituzione di un istituto, da presentare al senato accademico, deve contenere:
          a) la denominazione;
          b) l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;
          c) Le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, gli spazi e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.
          La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinque professori di ruolo.
          3. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva la costituzione dell'istituto, con deliberazione a maggioranza dei componenti. L'istituto è costituito, con decreto rettorale, con decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del provvedimento.
          4. Agli istituti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi negli istituti stessi. Le istanze vengono comunicate alla struttura di appartenenza e presentate al consiglio di istituto cui si intende afferire. Il consiglio di istituto delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al senato accademico che delibera in via definitiva.
          5. Ogni modifica del'istituto, relativamente ai settori scientifico disciplinari che lo costituiscono, conseguente alle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, il parere delle strutture coinvolte.
          6. Il senato accademico decide sulla disattivazione degli istituti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a cinque oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività dell'istituto stesso o su proposta del consiglio di istituto, adottata a maggioranza dei componenti.
          Il senato accademico, in caso di disattivazione dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione, destina le risorse precedentemente assegnate allo stesso, ad altre strutture dell'ateneo.
          7. Fanno parte del consiglio di istituto i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Le votazioni per la elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo sono indette, ogni tre anni accademici, dal direttore di istituto e devono avvenire a scrutinio segreto.

           

          Art.15
          Centri interdipartimentali di ricerca

          1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario che si esplicano su progetti di durata pluriennale che coinvolgono attività di più strutture primarie.
          2. Al centro, una volta costituito, aderiscono professori e ricercatori afferenti alle strutture primarie aderenti.
          3. Sono organi del centro interdipartimentale di ricerca il consiglio scientifico e il direttore scientifico.
          4. Il consiglio scientifico è costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti designati dai consigli delle strutture primarie aderenti.
          5. Compete al consiglio scientifico:
          a) approvare il regolamento interno;
          b) deliberare a maggioranza dei componenti sulle richieste di nuove adesioni al centro, sentiti i consigli delle strutture primarie aderenti;
          c) nominare il direttore scientifico;
          d) predisporre i programmi di ricerca;
          e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal centro, predisposta dal direttore;
          f) indicare la struttura alla quale affidare la gestione amministrativa del centro, scegliendola tra quelle costituenti il centro medesimo;
          g) assolvere a tutte le funzioni demandate dal regolamento per l' amministrazione, la contabilità e la finanza, ai consigli dei centri di spesa o di gestione a seconda della struttura cui è affidata la gestione amministrativa.
          6. Il direttore scientifico è di norma un professore di ruolo dell'università nominato con decreto rettorale, su designazione del consiglio scientifico.
          Il direttore:
          a) presiede il consiglio scientifico;
          b) sovrintende e coordina le attività del centro;
          c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'ateneo.

           

          Art.16
          Centri interdipartimentali di servizi

          1. I centri interdipartimentali di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse di interesse comune a più strutture primarie.
          2. Il senato accademico al momento della costituzione del centro di servizi, su richiesta dei proponenti, definirà se lo stesso ha gestione autonoma o la stessa è affidata ad una struttura primaria afferente al centro. L'eventuale successiva modifica, su proposta del comitato tecnico scientifico, dovrà essere sottoposta al senato accademico.
          3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizi il consiglio tecnico scientifico e il coordinatore.
          4. Il consiglio tecnico scientifico è costituito da almeno un rappresentante per ciascuna delle strutture primarie afferenti, designato dai rispettivi consigli, è presieduto dal coordinatore e dura in carica un triennio accademico. Il numero dei rappresentanti di ciascun centro è stabilito dallo Statuto del Centro.
          5. Compete al consiglio tecnico scientifico:
          a) approvare il regolamento interno;
          b) deliberare a maggioranza dei componenti sulle richieste di nuove adesioni al centro, sentiti i consigli delle strutture aderenti;
          c) nominare il coordinatore;
          d) predisporre i programmi dell'attività del centro;
          e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal centro, predisposta dal coordinatore;
          f) richiedere al senato accademico l'autonomia gestionale oppure indicare la struttura alla quale affidare la gestione amministrativa del centro, scegliendola tra le strutture primarie costituenti il centro medesimo.
          g)assolvere a tutte le funzioni demandate dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ai consigli dei centri di spesa o di gestione a seconda della struttura cui è affidata la gestione amministrativa.

          6. Il Coordinatore:
          a) presiede il consiglio tecnico – scientifico;
          b) sovrintende e coordina le attività del centro;
          c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro, nei limiti e con le modalità indicati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'ateneo.

           

          Art.17
          Sistema bibliotecario di ateneo

          1 Il sistema bibliotecario di ateneo è articolato in strutture interfacoltà, di facoltà, ed eventualmente in biblioteche di dipartimenti ed istituti.
          2. Le biblioteche di facoltà e di interfacoltà devono essere aperte agli utenti almeno cinquanta ore settimanali, essere dotate di un catalogo ed essere collegate in rete.
          3.Le raccolte di materiale bibliografico possedute da istituti, dipartimenti.e centri di servizi sono considerate biblioteche e afferiscono al sistema biblitecario d'Ateneo soltanto se:
          a) è disponibile il catalogo delle opere possedute ed è collegato in rete;
          b) la struttura garantisce con le risorse esistenti l'apertura della bibloteca, agli studenti ed al personale dell'Università, per almeno venti ore settimanali.

           

           
          Titolo IV
          NORME COMUNI E FINALI

           

          Art.18
          Sigillo, labaro, annuario

          1. ll sigillo ufficiale dell'Università Politecnica delle Marche si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati.
          Tale simbolo è racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Università Politecnica delle Marche.
          2. Il labaro dell'Università Politecnica delle Marche ha forma rettangolare, riproduce, al centro, in oro, il sigillo dell'università posizionato su fondo rosso e nella parte alta del fondo sono riprodotti i colori delle facoltà che costituiscono l'ateneo dorico.
          3. L'Università, ogni anno accademico, pubblica l'annuario ufficiale in cui sono indicate:
          a) le autorità accademiche;
          b) gli organi;
          c) le strutture;
          d) il corpo accademico;
          e) ogni altra notizia che si riterrà utile inserire.

           

          Art.19
          Nucleo di valutazione

          1. In attuazione dell'art. 46 dello Statuto, il Nucleo di valutazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I componenti del Nucleo sono designati dal Senato Accademico e dura in carica tre anni accademici.
          Il Nucleo di valutazione può essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo.

          2. All'atto del suo insediamento, il nucleo designa al proprio interno un presidente con funzioni di coordinamento.

          3. Il nucleo comunica il risultato delle sue analisi, oltre che alle strutture dell'ateneo, agli organi di governo dell'Università ai quali risponde esclusivamente.

          4. Ai membri del nucleo è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione oltre, se dovuto, al rimborso delle spese di trasferta;

           

          Art.20
          Comitato per le pari opportunità

          1. ll Comitato per le pari opportunità ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il Comitato si fa altresì promotore delle opportune iniziative per la rimozione delle discriminazioni riscontrate e può a tale scopo inviare documentate relazioni agli organi di governo dell'Università e alla direzione amministrativa, proponendo l'adozione di misure denominate "azioni positive" per le pari opportunità.
          2. Il Comitato è costituito da 8 componenti, di cui almeno 4 donne, eletti da tutto il personale dell'Ateneo.
          3. Il Comitato per le pari opportunità dura in carica tre anni accademici.
          4. Il Comitato redige un proprio regolamento interno, approvato dal senato accademico.

           

          Art.21
          Definizione normativa

          1. Sono definiti studenti, ai fini applicativi del presente regolamento, tutti gli iscritti a:
          a) abrogato;
          b) corsi di laurea;
          c) scuole di specializzazione;
          d) dottorati di ricerca (con sede presso l'Università Politecnica delle Marche);
          e) ed in generale gli iscritti a tutti i corsi di studio istituiti presso l'Università Politecnica delle Marche.

           

          Art.22
          Disposizioni comuni relative alle elezioni

          1. Le elezioni sono indette dal rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
          2. Le elezioni devono svolgersi in un giorno non festivo ed il seggio elettorale rimane aperto per le votazioni dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
          3. I seggi elettorali sono costituiti con decreto rettorale, sono composti da sei membri rappresentativi delle varie categorie interessate alle votazioni e sono presieduti da un professore ordinario.
          Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni del seggio e almeno cinque membri devono assistere allo spoglio delle schede votate.
          4. All'insediamento del seggio il direttore amministrativo comunica al presidente del seggio le eventuali variazioni relative all'elenco dell'elettorato attivo intercorse tra il momento della indizione delle elezioni e la data della votazione.
          5. In ogni votazione è escluso dall'elettorato attivo il personale collocato in aspettativa senza assegni.
          6. In tutte le votazioni i candidati non possono essere anche componenti dei seggi elettorali.
          7. Sono considerate valide le votazioni alle quali hanno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
          I presidenti dei seggi procedono allo spoglio delle schede votate solo una volta accertata la validità della votazione.
          8. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum necessario per la validità della votazione, il rettore, con proprio decreto, indice un nuovo turno elettorale entro venti giorni da quello precedente.
          9. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza dal mandato.
          10. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi diversamente disciplinati dal presente regolamento.

           

          Art.23
          Durata delle cariche accademiche

          1. Tutte le cariche accademiche e le rappresentanze elettive durano tre anni accademici, escluse quelle studentesche che durano due anni accademici.
          2. Di norma ogni mandato inizia il 1 Novembre.
          3.Al fine di garantire la partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di governo, considerati i tempi necessari per la costituzione del consiglio studentesco, le rappresentanze degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione decorrono, ogni biennio dal 1 gennaio successivo a quello della nomina.
          Fino a tale data rimangono in carica, nei predetti organi, i rappresentanti degli studenti precedentemente nominati.

           

          Art.24
          Provvedimenti costitutivi

          1.Le strutture dell'ateneo e i relativi organi sono costituiti con decreto rettorale.

           

          Art.25
          Copertura assicurativa e patrocinio legale

          1. L'Università può stipulare una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti ai componenti degli organi di governo nonché per i direttori dei dipartimenti e degli istituti per l'espletamento delle loro funzioni.
          2. Tali polizze sono attivate per la responsabilità civile derivante agli assicurati, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa l'università, sia che i danni debbano essere indennizzati direttamente nei confronti di terzi, sia che i danni debbano essere indennizzati all'università, quando questa abbia risarcito terzi e debba richiedere la rivalsa per dolo o colpa grave dell'amministratore.
          3. L'università si assume l'onere della spesa dovuta per il pagamento del premio assicurativo.
          4. I componenti degli organi di governo sono assicurati per tutti gli atti compiuti nel periodo del loro mandato.
          5. L'università, a richiesta dell'interessato, può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
          6. Tale spesa può essere assunta solo a condizione che l'attore della denuncia sia diverso dall'università e la stessa non può superare l'equivalente dell'onorario minimo stabilito dall'Ordine degli Avvocati, con l'esclusione delle spese dovute a trasferte del professionista.
          7. Il patrocinatore legale è indicato dal dipendente interessato che è tenuto alla restituzione della spesa sostenuta dall'università nel caso in cui questi venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o colpa grave, entro l'esercizio finanziario successivo a quello dell'emissione della predetta sentenza.
          L'amministrazione, su richiesta dell'interessato, può concedere la rateizzazione di tale onere con una trattenuta stipendiale mensile non superiore alla quinta parte dello stipendio.

           

          Art.26
          Regolamenti dell'ateneo

          1. I regolamenti dell'ateneo, compresi quelli delle singole strutture, sono emanati con decreto rettorale, sentito il senato accademico
          Detti regolamenti entrano in vigore il 30° giorno successivo alla loro emanazione.
          2. I regolamenti indicati all'art. 53, 3° comma dello statuto sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

           

          Art.27
          Entrata in vigore del regolamento generale di ateneo

          1.Il presente regolamento generale di ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
          2.Il regolamento generale di ateneo, una volta emanato, deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
          3. Il regolamento generale di ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco.

           

          Aggiornato al 31 agosto 2009

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