*** Notizia volutamente vuolta ***
*** Notizia volutamente vuolta ***
B.U.R. Marche n. 63 del 12/9/96 – LEGGI REGIONALI
Commi 5/6/7/ abrogati
I Rata: scadenza 5 novembre 2009 (esclusi corsi ad accesso programmato)
Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo possono, in caso di smarrimento, recuperare il bollettino Mav per il pagamento della prima rata entrando nella propria area riservata come riportato nelle relative istruzioni.
II Rata: a conguaglio entro il 31 maggio 2010
Descrizione
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Importo
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Tassa ricognizione *
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184,38
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Contributo per ritardata immatricolazione/iscrizione
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50,00
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Contributo ordinario di mora
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50,00
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Contributo spese per il trasferimento
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150,00
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Contributo spese postali spedizione diploma a richiesta dell'interessato
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13,00
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Contributo esami di stato:
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– Facoltà di Agraria, Economia "Giorgio Fuà", Ingegneria, Scienze
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200,00
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– Facoltà di Medicina e Chirurgia: Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e corsi di laurea
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200,00
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– Facoltà di Medicina e Chirurgia: Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria
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500,00
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Costo duplicati pergamena di laurea, abilitazione etc.
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250,00
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Costo duplicato libretto
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50,00
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Costo attestato corsi di perfezionamento
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26,00
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Modalità di presentazione della domanda (dal 5.10.2009 al 16.11.2009):
Vedi bando art. 8; si consiglia un'attenta lettura della lettera f) di tale articolo " Termini particolari".
I limiti della condizione economico patrimoniale (riferita all'anno 2008) del nucleo familiare dello studente in relazione ai quali sarà attribuita nell'A.A. 2009/2010 la fascia di contribuzione di competenza al singolo studente che abbia prodotto l'autocertificazione relativa, sono quelli riportati nella Tabella, riportata nel predetto art. 11 del Bando. Tale Tabella prevede n. 11 fasce (da un minimo di Є 7.300,00= e sino ad un massimo di oltre Є 70.000,00=) intendendosi che il valore ISEE/ISEEU ivi riportato è quello attribuito ad un nucleo familiare composto da una sola persona.
Particolari riduzioni: sono confermati per il 2009/2010 i benefici in materia di contributi: Vedi bando art. 13
(Delibera Consiglio di Amministrazione: seduta del 29 maggio 2009)
Ripartizione Organizzazione didattica e diritto allo studio
Via Oberdan 12 – 60122 Ancona
Orari di apertura:
dal 1° gennaio al 30 settembre
dal 1° ottobre al 31 dicembre
Segreteria Diritto allo studio
Tel. +39 071 2202299 – 2202457 – 2202456
Fax +39 071 2202308
E mail: segreteria.dirittoallostudio@univpm.it
Titolo I – Corsi di studio e strutture didattiche
Art. 1 – Titoli e corsi di studio
Art. 2 – Titoli congiunti
Art. 3 – Organizzazione della facoltà
Art. 4 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
Art. 5 – Classi di corsi di studio
Art. 6 – Crediti formativi universitari
Art. 7 – Istituzione ed attivazione dei corsi di studio
Art. 8 – Norme di iscrizione ai corsi di studio
Art. 9 – Iscrizione ai corsi singoli
Titolo II – Regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche
Art. 10 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero
Art. 11 – Calendario didattico
Art. 12 – Insegnamenti
Art. 13 – Ricorso a professionalità esterne all'Università
Art. 14 – Modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e/o con speciali bisogni
Art. 15 – Sdoppiamenti
Art. 16 – Mutuazioni
Art. 17 – Prove di valutazione del profitto
Art. 18 – Prove finali dei corsi di studio
Art. 19 – Commissioni
Art .20 – Doveri didattici dei docenti
Art. 21 – Diritti degli studenti
Art. 22 – Servizi didattici integrativi di Ateneo
Art. 23 – Servizi didattici integrativi di Facoltà
Art. 24 – Tutorato e orientamento
Art. 25 – Scuole di specializzazione
Art. 26 – Dottorato di ricerca
Art. 27 – Master e corsi di perfezionamento
Art. 28 – Corsi di studio interFacoltà e interAteneo
Art. 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 30 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
Titolo III – Norme transitorie e finali
Art. 31- Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti
Art. 32- Norme transitorie e finali
TITOLO I
CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE
Art. 1 – Titoli e corsi di studio
1. L'Università di Ancona è costituita dalle Facoltà di cui all'allegato A e provvede al rilascio dei titoli relativi ai corsi di studio istituiti ed attivati secondo gli ordinamenti didattici di cui all'allegato B, parte integrante del presente regolamento e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e come specificato nel regolamento stesso.
2. L'Università di Ancona provvede, inoltre, alla formazione "post-lauream" mediante l'organizzazione e la gestione delle attività delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di Dottorato di Ricerca, e ad altri tipi di formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali l'Università di Ancona rilascia rispettivamente il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di primo livello, il master universitario di secondo livello e l'attestato di frequenza come meglio specificato nei successivi articoli del presente regolamento.
Art. 2 – Titoli congiunti
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 509/99, l'Università di Ancona può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.
Art. 3 – Organizzazione della Facoltà
La Facoltà, nell'ambito delle attribuzioni ad essa assegnate dalle norme vigenti e dallo Statuto di Ateneo, ha il compito primario di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e dell'impegno didattico dei docenti.
1. La Facoltà istituisce nel suo ambito la Commissione Didattica Paritetica che svolge le attività di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 3 Novembre 1999, n. 509. La composizione e la durata della Commissione Didattica Paritetica sono definite dallo statuto di autonomia dell'Ateneo; la regolamentazione dell'attività di tali Commissioni è definita dai Regolamenti di Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà individua, per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità tenendo conto delle specifiche competenze scientifico-disciplinari, dell'utilizzazione ottimale dei docenti, di un'equa ripartizione dei carichi didattici e di un equilibrato rapporto docenti/studenti.
3. L'Università di Ancona provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. 509/99, al rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è formato e rilasciato secondo le attestazioni delle strutture didattiche o dei docenti.
Art. 4 – Regolamenti Didattici dei corsi di studio
Ciascuna Facoltà adotta i regolamenti didattici dei corsi di studio previa definizione delle regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà stessa; tali regole comuni disciplinano anche le materie attribuite alla Facoltà dalle leggi e dallo statuto di Ateneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, nel rispetto della legislazione vigente ivi incluse le direttive europee, da ciascuna Facoltà per tutti i corsi di studio ad essa afferenti ed approvati con le procedure previste nello statuto dell'Ateneo. Tali regolamenti, formati in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio.
I regolamenti didattici dei corsi di studio vengono emanati con decreto rettorale.
I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio afferenti a ciascuna Facoltà.
Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio prevede:
a – gli obiettivi formativi specifici ed in particolare la durata massima consentita allo studente per lo svolgimento del curriculum formativo, tenuto conto della durata normale dei corsi di studio e della proporzionalità di quest'ultima al numero totale dei crediti richiesti dall'articolo 7 del D.M. n.509/1999 per il conseguimento del titoli di studio; ai sensi del citato art. 7 deve essere prevista l'eventuale integrazione dei crediti conseguiti con la laurea, ove mancanti, per il conseguimento della laurea specialistica;
b – l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c – l'assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito della Unione Europea per ogni insegnamento e per ogni altra attività formativa;
d – le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
e – i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei curricula individuali;
f – la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
g – le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio di cui all'art. 8 del presente regolamento.
h – le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
i – l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
j – Le forme di tutorato;
k – l'eventuale attivazione di attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche per gli studenti non impegnati a tempo pieno, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
l – per quanto riguarda la laurea, per il conseguimento della stessa lo studente deve aver anche acquisito la conoscenza della lingua europea oltre l'italiano.
5. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la discrepanza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche Paritetiche e di cui all'art. 3 del presente regolamento. Qualora tale condizione non ricorra, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico.
Art. 5 – Classi di corsi di studio
1. Nell' allegato "B" vengono riportati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, istituiti presso l'Università di Ancona, e redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e dei decreti ministeriali individuanti le classi dei corsi di studio emanati in attuazione di tale regolamento. L'Ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
2. L'Università di Ancona può proporre modifiche o istituzioni di corsi di studio, con le annesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. L'Università di Ancona assicura la revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa, al fine di garantire la coerenza tra durata legale e durata reale. Le proposte di revisione possono essere formulate anche dalle commissioni paritetiche di Facoltà.
4. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio appartenenti alla stessa classe hanno i medesimi effetti di legge.
Art. 6 – Crediti formativi universitari
Per ciascun Corso di Studio, in accordo con i Decreti di Area, vengono distribuiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio i crediti formativi per ogni anno di studio e la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altra attività formativa di tipo individuale.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. In ogni caso la valutazione dell'esame dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. Il Consiglio di Facoltà in seguito ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente, delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Studi o da altra Università.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali.
6. I Consigli di Facoltà possono riconoscere, secondo criteri predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. Con autonome deliberazioni l'Università di Ancona attiva o disattiva i corsi di studio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Facoltà a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. All'atto dell'istituzione di un corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Università di Ancona nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.
Art.8 – Norme di iscrizione ai corsi di studio
1. Il Senato Accademico detta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio assieme alle condizioni delle nuove attivazioni, sentiti i Consigli di Facoltà interessati ed il Consiglio Studentesco, tenendo conto, fra l'altro, della disponibilità di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo.
2. Le Facoltà all'inizio di ogni anno accademico provvedono, ove necessario, alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica secondo modalità previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla base di prerequisiti ai quali va data ampia pubblicità. I prerequisiti vanno commisurati ad un carico di lavoro aggiuntivo che possa essere ragionevolmente sostenuto nel corso del primo anno dagli studenti sprovvisti di un'adeguata preparazione iniziale.
Per l'accesso ai corsi di laurea è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere a tal fine istituiti, ad integrazione della preparazione risultante dal possesso del titolo di studio predetto, corsi formativi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.
Per l'accesso al corso di laurea specialistica è necessario il possesso della laurea o titolo equipollente e, laddove le modalità di verifica della preparazione sopra previste ne evidenzino la necessità, possono essere previsti obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
Art. 9 – Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli
1. Le Facoltà definiscono le modalità per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati all'interno di corsi di studio non a numero programmato.
2. Le Facoltà medesime provvedono inoltre, nell'ambito di criteri stabiliti dal Senato Accademico, a regolamentare le modalità relative al sostenimento delle prove di valutazione del profitto relative ai precitati corsi singoli.
3. Dell'iscrizione a tali corsi singoli e del superamento delle relative prove di valutazione del profitto gli studenti interessati hanno diritto di ottenere la certificazione secondo le vigenti norme.
TITOLO II
REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Art. 10 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero
1. Gli studenti dell'Università di Ancona possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Università che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi.
3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facoltà secondo modalità stabilite dal proprio regolamento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.
4. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:
a – frequenza
b – esame
c – periodo di preparazione di tesi
d – tirocinio.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. Il Consiglio di Facoltà attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
8. Previa delibera del Consiglio di Facoltà nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attività formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.
Art. 11 – Calendario didattico
1. Le attività didattiche iniziano di norma non oltre il 1° ottobre.
2. I Consigli di Facoltà fissano l'inizio e la fine delle lezioni di ciascun anno accademico nonché le pause delle medesime e ne danno notizia al Senato Accademico non oltre il 31 Maggio
3. Il Senato Accademico entro il 30 giugno delibera e rende pubblico il manifesto degli studi contenente i curricula ufficiali, le modalità d'immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative a tasse e contributi ed il calendario didattico.
4. Le Facoltà, sentite le strutture didattiche competenti, stabiliscono annualmente i calendari e gli orari annuali delle lezioni e il calendario degli esami. Tali documenti debbono essere resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni.
Se necessario il Senato Accademico provvede a coordinare le sessioni di esame previste dalle diverse Facoltà con particolare riguardo ai requisiti previsti per l'ottenimento delle agevolazioni economiche da parte degli studenti.
5. Nel caso di ripartizione dei corsi in due semestri il primo semestre inizia di norma non oltre il 1° ottobre e termina non oltre il 31 gennaio; il secondo semestre inizia di norma non oltre il 1° marzo e termina non oltre il 15 giugno.
6. Articolazioni sperimentali del calendario delle lezioni e degli esami possono essere deliberate dai Consigli di Facoltà.
Art. 12 – Insegnamenti
1. I corsi di insegnamento impartiti presso l'Università di Ancona possono essere monodisciplinari o integrati.
2. Un corso integrato è impartito da due o più docenti, uno di quali ne è il coordinatore, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame. Il coordinatore del corso integrato è nominato dal Consiglio di Facoltà.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le norme in materia di crediti didattici, nell'ambito di criteri generali fissati dalla legge.
4. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dalla Facoltà, sentite le competenti strutture didattiche.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere specifiche norme relative all'insegnamento a distanza.
Art. 13 – Ricorso a professionalità esterne all'Università
Le Facoltà possono affidare a professori a contratto corsi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare da quelle fissate dall'Ateneo.
Art. 14 – Modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e/o con speciali bisogni
Ai sensi dell'art. 14 della legge 390/1991 e dell'art. 11, comma 7, lettera h) del D.M. 509/99 i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'attivazione di apposite attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche rivolte a consentire anche agli studenti non impegnati a tempo pieno o che si trovino in condizioni di svantaggio una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
Art. 15 – Sdoppiamenti
1. I corsi di insegnamento nei corsi di laurea e di laurea specialistica sono di norma sdoppiati ogni volta che ricorrano le condizioni previste dal Senato Accademico e riaccorpati ogni volta che tali condizioni cessino di ricorrere.
2. Le Facoltà, in relazione ai corsi sdoppiati, verificano la corrispondenza dei relativi programmi didattici e l'equivalenza delle prove di esame, stabiliscono le modalità di suddivisione degli studenti e disciplinano le eventuali possibilità di scelta lasciate allo studente.
Art.16 – Mutuazioni
1. Le Facoltà determinano i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti fra diversi corsi di studio, anche in Facoltà diverse.
2. La mutuazione di un insegnamento presso un'altra Facoltà è possibile solo nel caso in cui un insegnamento risulti scoperto e non sia possibile provvedere per supplenza o affidamento. In questo caso la Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, o della competente Commissione per la Didattica, individua presso quale Facoltà esso possa essere mutuato.
3. La Facoltà che richiede la mutuazione concorda con la Facoltà che acquisisce studenti le modalità organizzative di accesso alla didattica che dovranno permettere la frequenza nel modo più agevole possibile e che dovranno essere rese note agli studenti interessati al momento dell'accettazione della mutuazione.
Art .17 – Prove di valutazione del profitto
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le modalità di svolgimento degli esami e di altre forme di verifica del profitto.
2. Gli esami consistono in una prova finale scritta e/o orale e/o pratica. La prova scritta in ogni caso non è preclusiva della prova orale.
3. Le prove di esame di norma sono pubbliche.
4. Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento.
5. Le Facoltà esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.
6. Il risultato degli esami di profitto è espresso in trentesimi.
7. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.
8. Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento.
9. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno 2 mesi prima della data di inizio della sessione.
10. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio.
Art. 18 – Prove finali dei corsi di studio
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità delle prove finali ed in particolare della prova finale di laurea e di laurea specialistica in accordo con gli ordinamenti didattici.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea specialistica e del diploma di specializzazione è pubblica, può essere orale o scritta o pratica.
3. Per accedere alle prove di cui al comma 1 lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi e, con riferimento alla laurea, un'adeguata preparazione nella conoscenza della lingua straniera.
4. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero di commissari.
La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 nel caso di laurea o di laurea specialistica.
La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale.
La lode viene assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.
5. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, il regolamento didattico del corso di studi deve prevedere modalità dirette ad assicurare:
a – che le tesi siano assegnate tempestivamente agli studenti dietro loro richiesta, tenendo conto del loro piano di studi e delle loro aspirazioni;
b – la più ampia e aggiornata pubblicità sulle tesi in corso di svolgimento.
Tale regolamento fissa inoltre il termine per la consegna della tesi.
6. Per il conseguimento della Laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
7. Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e forma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica (corsi di studio residenziali o a distanza).
Art.19 – Commissioni
1. La composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di profitto e le modalità degli esami sono stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio in accordo con le seguenti norme generali e nel rispetto dei diritti didattici degli studenti:
a – le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside;
b – la commissione deve essere presieduta dal titolare dell'insegnamento o dal coordinatore del corso integrato. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside;
c – la commissione deve essere composta da almeno due membri, di cui uno è il presidente di cui al punto precedente e l'altro commissario può essere un professore o un ricercatore di materia affine.
Possono partecipare a tali commissioni anche:
· gli assegnisti in possesso di adeguato curriculum e titoli su proposta del Preside della Facoltà;
· i professori a contratto di corsi integrativi esclusivamente in commissioni di esami relative ai corsi di insegnamento cui il corso integrativo si riferisce;
· altre figure che potranno essere stabilite dal Senato Accademico.
2. Le commissioni degli esami finali sono nominate dal Rettore, su proposta del Preside e sono presiedute dal Preside o da altro professore da questi delegato.
Le commissioni predette sono costituite da professori e ricercatori.
I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano il numero di componenti delle commissioni degli esami finali; il numero di commissari non può in ogni caso essere inferiore a sette.
I relatori di tesi possono essere solo professori ufficiali dell'Università Politecnica delle Marche, i correlatori di tesi possono essere esclusivamente professori ufficiali e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche o di altre Università. E' facoltà del Senato Accademico definire altre figure per l'eventuale funzione di correlatore.
Art. 20 – Doveri didattici dei docenti
1. Ciascun docente è tenuto:
1.1- a svolgere personalmente il numero di ore minimo di lezioni e di esercitazioni determinato dal Consiglio di Facoltà ed approvato dal Senato Accademico;
1.2- a stabilire un orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico, a comunicarlo al Preside e a renderlo pubblico prima dell'inizio delle lezioni;
1.3- a definire in accordo con quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti il calendario degli esami e a rendere pubblica all'inizio di ogni appello la programmazione dello svolgimento dell'appello stesso;
1.4- a rispettare l'orario di lezione fissato dalla Facoltà;
1.5- a comunicare tempestivamente al Preside ed agli studenti eventuali assenze, sia dalle lezioni che dal ricevimento studenti e da qualunque altro obbligo didattico.
2. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse, sulla base della ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica, dei vincoli e dei requisiti di accesso accettati e resi pubblici dalle strutture didattiche competenti.
3. I docenti presidenti di commissione di esami hanno l'obbligo di restituire i verbali di esame alle rispettive segreterie studenti entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione di un registro delle attività didattiche annotando il numero di ore effettuate per ciascuna tipologia di attività didattica.
Il docente o ricercatore che sostituisce il responsabile del corso firma il registro delle lezioni per le ore effettuate. Il Preside è tenuto a vistare i registri per garantirne la conformità alle norme vigenti.
5. Il Preside ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.
Art. 21 – Diritti degli studenti
Agli studenti deve essere garantito:
1. il diritto all'informazione, mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e di ogni eventuale loro modifica;
2. il diritto di conoscere, fermo restando il giudizio insindacabile della commissione, in modo esplicito gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame;
3. il diritto che la risoluzione della prova scritta sia resa disponibile;
4. il diritto che il materiale di riferimento per i programmi di esame sia realmente disponibile;
5. il diritto a presentare eventuali piani di studio individuali nell'ambito dei limiti stabiliti all'organizzazione didattica in vigore e ad essere ascoltato dalla Commissione referente, che istruisce i piani di studio, qualora il suo piano non sia stato in prima istanza approvato;
6. il diritto all'assegnazione della tesi, ove prevista, in una delle materie relative al campo di studi prescelto secondo i criteri di assegnazione previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
7. il diritto di ricorrere al Preside e, in ultima istanza, al Rettore, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto per l'esame e la risoluzione di eventuali controversie legate a disservizi o comportamenti lesivi dei diritti didattici.
Art. 22 – Servizi didattici integrativi di Ateneo.
1. L'Università istituisce servizi centrali che svolgono le seguenti attività istituzionali, anche in collaborazione con enti esterni:
a ) sostegno ed aiuto di carattere amministrativo e logistico alle strutture didattiche dell'Ateneo;
b ) orientamento universitario e professionale;
c ) elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
Art. 23 – Servizi didattici integrativi di Facoltà.
Le Facoltà con proprie delibere, approvate dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione, possono proporre ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341:
a ) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;
b ) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, nonché per la formazione permanente;
c ) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento, questi ultimi secondo quanto previsto dai successivi articoli.
Art. 24 – Tutorato e orientamento.
1. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio e all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta del percorso di studio.
2. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata alle singole Facoltà.
3. L'organizzazione delle varie forme di tutorato è prevista da apposito regolamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.
4. Le Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, potranno avvalersi anche degli studenti scelti dalla struttura didattica sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390.
5. Oltre alle attività di tutorato, possono essere previste forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.
6. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria. Sono previste anche prove di accesso obbligatorie, ma non vincolanti, e corsi estivi di sostegno.
Art. 25 – Scuole di Specializzazione.
1. L'Ateneo sostiene per quanto di sua competenza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, la costituzione e le attività delle Scuole di Specializzazione e ne asseconda lo sviluppo mediante i propri piani di sviluppo pluriennali.
2. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, del D.M. 509/99, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3, del D.M. 509/99.
3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito sono determinati dai decreti d'area.
4. Le modalità di svolgimento della didattica, il calendario didattico, le modalità di espletamento delle prove di esame di profitto e finale sono definiti dal regolamento didattico del corso di studio sentite le commissioni competenti.
Art. 26 – Dottorato di Ricerca
Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge l'Università di Ancona disciplina l'istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso ed il conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi, la durata, i contributi e l'importo delle borse, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.
L'Ateneo è tenuto ad assicurare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, i mezzi necessari allo svolgimento dei corsi stessi ed a garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi, anche mediante convenzioni con enti di ricerca o con istituzioni ed imprese pubbliche e private, italiane ed estere.
L'Ateneo, per comprovate esigenze organizzative, può altresì prevedere forme di collaborazione con Università, anche straniere, nell'ambito delle quali sia possibile sviluppare le necessarie attività di didattica e di ricerca. Apposite convenzioni regolamenteranno le anzidette forme di collaborazione.
Art. 27 – Master e Corsi di perfezionamento
1. L'Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 3 novembre 1999, n. 509, e su proposta delle Facoltà può istituire dei master di primo o di secondo livello.Ai master di primo livello si accede dopo aver conseguito la laurea; ai master di secondo livello si accede dopo aver conseguito la laurea specialistica.
2. L'attivazione e l'organizzazione dei master e dei corsi di perfezionamento è definita da uno specifico regolamento approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 28 – Corsi di studio interFacoltà e interAteneo
1. Qualora si ravvisino particolari esigenze di formazione, e sentite le Facoltà interessate, il Senato Accademico può approvare l'attivazione di corsi di studio alla cui formulazione ed al cui svolgimento concorrano competenze didattiche e scientifiche appartenenti a diverse Facoltà dell'Ateneo.
2. Ai fini amministrativi il corso di studio afferisce ad una sola Facoltà.
3. Le modalità di gestione dei corsi di studio interfacoltà vengono decise dal Senato Accademico su parere favorevole di tutte le Facoltà interessate, e sentito il Consiglio studentesco.
4. Apposite convenzioni regolamentano le attività di corsi di studio interuniversitari anche con Atenei italiani o stranieri alla conclusione dei quali corsi si rilasciano i titoli di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Art. 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte
1. Il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà, e, ove presenti, i Consigli di corso di studio, rilevano ogni anno, mediante appositi questionari, i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica.
2. Il Senato Accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i criteri e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche svolte nei corsi di studio, e li trasmette ai Presidi di Facoltà e, ove presenti, ai Presidenti di corso di studio. I Presidi o i Presidenti di corso di studio sulla base dei suddetti criteri ed indicatori preparano una relazione periodica sull'attività didattica del corso di studio corredata degli opportuni dati statistici, ivi compresi quelli riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. Questa relazione, previa approvazione del Consiglio di Facoltà, viene trasmessa dal Preside al Rettore che la sottopone all'esame del Senato Accademico, del Consiglio studentesco e del Nucleo di valutazione.
Art. 30 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
L'Università di Ancona assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.31 – Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti
L'Università, con apposito regolamento, riordina e disciplina le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni vigenti e con quelle del presente regolamento.
Art.32 – Norme transitorie e fínali
1. L'Università di Ancona assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai vigenti sopravvenuti ordinamenti, secondo modalità definite dai Consigli di Facoltà.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari, in base ai previgenti ordinamenti didattici, sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento del diploma di laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, qualunque ne sia la durata.
3. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.
5. Sino alla emanazione del presente regolamento e dei regolamenti didattici dei corsi di studio, l'attività didattica è regolata dalle disposizioni e dagli ordinamenti previgenti fatto salvo il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, 3° comma, del D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".
6. Per tutto ciò che non è compreso nel presente regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto dell'Ateneo, al Regolamento di Ateneo nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.
7. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua emanazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Titolo I
PARTE GENERALE
Art.1
Regolamento generale: contenuto e articolazione
1. Il regolamento generale di ateneo, adottato ai sensi dell'art. 53 dello statuto, contiene le norme attuative delle disposizioni statutarie ivi compresi i procedimenti elettorali.
2. Il regolamento generale si articola oltre che nel presente titolo, nel Tit. II – organi, nel Tit. III – strutture scientifiche, didattiche e amministrative e nel Tit. IV – norme comuni e finali.
Art.2
Organi
1. Gli organi dell'Università Politecnica delle Marche si suddividono in:
a) organi di governo;
b) organi consultivi.
2. Sono organi di governo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
3. E' organo consultivo e propositivo il consiglio studentesco.
Art.3
Strutture dell'Ateneo
1. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.
2. Sono strutture organizzative primarie le facoltà, i dipartimenti e gli istituti; sono strutture organizzative derivate i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di ateneo.
3. Sono altresì strutture di ateneo le aziende e l'amministrazione centrale
4. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un solo dipartimento o istituto dell'ateneo.
Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art.4
Rettore
1. Il rettore è l'autorità accademica che rappresenta l'ateneo, è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
2. Le elezioni del rettore sono indette dal decano, professore di I fascia più anziano nel ruolo, entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato rettorale.
Il decano indice le elezioni con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla data della prima votazione.
All'atto della convocazione del corpo elettorale il decano fissa anche il calendario delle prime quattro votazioni che devono essere, di norma, distanziate una settimana una dall'altra.
Le elezioni non devono svolgersi oltre il 20 luglio.
3. Il decano, con proprio atto, costituisce il seggio elettorale.
4. L'elettorato attivo è costituito da:
a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'università;
b) ricercatori confermati;
c) rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Studentesco e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'E.R.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario;
d) personale tecnico amministrativo,che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati
L'individuazione dell'elettorato attivo avviene al momento dell'indizione delle votazioni.
I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti al momento delle singole votazioni.
5. L'elettorato passivo per l'elezione del rettore è costituito dai professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Il requisito del tempo pieno e dell'appartenenza al ruolo devono essere posseduti dal rettore per tutta la durata del mandato, fatta salva l'anticipata cessazione.
6. ll valore complessivo dei voti espressi dal personale tecnico e amministrativo è pari al 5% del numero dei professori e ricercatori confermati aventi diritto al voto, con approssimazione all'unità intera immediatamente inferiore, ed è determinato al momento della indizione delle elezioni.
Il peso di ciascun voto espresso dal personale tecnico e amministrativo varia a seconda del numero dei votanti e non può in ogni caso essere superiore a uno.
Al fine dell'attribuzione dei voti espressi dal personale tecnico e amministrativo ai singoli candidati, il voto ponderato, qualora risulti in forma decimale, deve essere approssimato per difetto.
7. Il rettore è eletto a maggioranza dei votanti.
In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio questo viene effettuato tra tutti loro.
Le votazioni sono valide quando sono stati espressi il 50% più uno dei voti esprimibili.
Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute. In tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
8. Nel caso di vacanza della carica di rettore prima della scadenza del mandato, la convocazione per le elezioni del nuovo rettore deve essere effettuata dal decano entro 30 giorni dal giorno dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e l'ottantesimo giorno dalla convocazione. Il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.
9. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni di rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.
Art. 5
Senato accademico
1. Fanno parte del senato accademico:
a) il rettore, che lo presiede;
b) i presidi di facoltà;
c) direttori di dipartimento o di istituto in numero pari a quello dei presidi di facoltà, eletti per aree disciplinari;
d) un rappresentante dei professori associati;
e) un rappresentante dei ricercatori confermati;
f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
g) due rappresentanti degli studenti.
2. La partecipazione delle componenti sopra indicate ai lavori del senato accademico è determinata dallo statuto dell'Ateneo.
Partecipano poi, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.
3. Le aree disciplinari utili, pari al numero delle facoltà, ai fini dell'elezione dei direttori di dipartimento o istituto di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:
a) 01 SCIENZE MATEMATICHE tutti i settori dell'area A: da MAT/01 a INF/01
02 SCIENZE FISICHE tutti i settori dell'area B: da FIS/01 a FIS/08
03 SCIENZE CHIMICHE tutti i settori dell'area C: da CHIM/01 a CHIM/12
04 SCIENZE DELLA TERRA tutti i settori dell'area D: da GEO/01 a GEO/12
05 SCIENZE BIOLOGICHE tutti i settori dell'area E: da BIO/01 a BIO/19
b) 06 SCIENZE MEDICHE tutti i settori dell'area F: da MED/01 a MED/50
c) 07 SCIENZE AGRARIE E
VETERINARIE tutti i settori dell'area G e V: da AGR/01 a VET/10
d) 08 INGEGNERIA CIVILE E
ARCHITETTURA tutti i settori dell'area H: da ICAR/01 a ICAR/22
09 INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE tutti i settori delle aree I e K: da ING-IND/01 a ING-INF/07
e) 10 SCIENZE DELL'ANTICHITA'
FILOLOGICO-LETTERARIE
E STORICO ARTISTICO tutti i settori dell'area L: da L-ANT/01 a L-0R/23
12 SCIENZE GIURIDICHE tutti i settori dell'area N: da IUS/01 a IUS/21
13 SCIENZE ECONOMICHE
E STATISTICHE tutti i settori delle aree P e S: da SECS-P/01 a SECS-S/06
14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI tutti i settori dell'area Q: SPS/0 a SPS/14
4. Le aree di ricerca sopraelencate sono individuate in analogia ai comitati CUN e l'appartenenza dei singoli docenti nonché dei direttori di dipartimento e istituto alle aree predette, ai fini dell'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza di cui al precedente comma 1, è determinata dal settore di inquadramento del singolo professore e ricercatore.
5. L'elettorato attivo per la rappresentanza nel senato accademico dei direttori di dipartimento o di istituto è esercitato dai professori ordinari e associati e dai ricercatori confermati, ciascuno per la propria area o settore disciplinare. Le rappresentanze dei professori associati, dei ricercatori confermati e del personale tecnico e amministrativo di ruolo, compresi i dirigenti, sono elette dalla rispettiva categoria.
I requisiti debbono essere posseduti dall'elettorato attivo e passivo al momento della votazione; nel caso che gli atti che li determinano siano in corso di emanazione è richiesta, in sostituzione, una dichiarazione del rettore.
La perdita dei requisiti relativi all'elettorato passivo da parte degli eletti comporta la decadenza dal mandato.
Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università.
Gli aventi diritto al voto saranno informati con nota rettorale.
6. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati.
Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso il competente ufficio amministrativo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.
Le candidature relative al personale tecnico e amministrativo devono essere altresì sottoscritte, per presentazione, da un numero di elettori pari al 3% degli aventi diritto al voto. 7. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria o area disciplinare.
Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.
8. Risultano eletti per ogni categoria o area disciplinare coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi.
In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; a parità di ruolo quello più giovane di età.
I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Università, entro tre giorni dalle elezioni.
Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al senato accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni.
9. In caso di dimissioni o di cessazione subentrano, per ciascuna categoria o area disciplinare, coloro che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti.
Nel caso di parità di voti si procede secondo quanto previsto nel precedente comma.
In caso di esaurimento delle graduatorie si indicono nuove elezioni, su domanda di almeno venti aventi diritto al voto.
10. Il senato accademico è validamente costituito anche in assenza delle rappresentanze elettive che lo compongono.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
1. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
d) due rappresentanti dei professori ordinari;
e) due rappresentanti dei professori associati;
f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) due rappresentanti degli studenti;
i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli enti che contribuiscono al finanziamento dell'ateneo.
I soggetti pubblici e privati che per almeno un triennio finanziano l'Università con un contributo annuo non inferiore a 300.000.000 o all'equivalente importo in euro, partecipano, su richiesta, con un proprio rappresentante, al consiglio di amministrazione.
Nel caso che i soggetti finanziatori siano più di tre e venga richiesta dagli stessi la partecipazione al consiglio di amministrazione, ogni volta che si rinnova il consiglio di amministrazione, verrà stilata una graduatoria tra i "finanziatori richiedenti" in relazione agli importi della contribuzione annua.
Qualora nel triennio di durata del consiglio di amministrazione si verifichi la vacanza di un posto di rappresentante degli enti finanziatori viene stilata una nuova graduatoria per la sostituzione nel posto vacante, per la durata dello scorcio del triennio, tra tutti i finanziatori non rappresentati nel consiglio di amministrazione e che ne facciano richiesta.
2. Il rettore con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina delle rappresentanze nel consiglio di amministrazione dei professori ordinari e associati, dei ricercatori confermati, del personale tecnico e amministrativo di ruolo, compresi i dirigenti, contestualmente a quelle per la nomina delle rappresentanze interne nel senato accademico.
3. Relativamente all'elettorato attivo e passivo, alla costituzione e al funzionamento del seggio, alla manifestazione del voto, alla elezione, alla eventuale sostituzione degli eletti, alle incompatibilità , si rinvia al precedente art.5. del presente regolamento che disciplina anche le elezioni del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in assenza di una o due categorie elettive e dei rappresentanti degli enti finanziatori.
Art.7
Incompatibilità
1. Coloro i quali siano stati eletti contemporaneamente nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto, sono tenuti ad optare, entro dieci giorni, per un solo organismo.
Art. 8
Rappresentanti degli studenti negli organi di governo
1. I rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono designati dal consiglio studentesco, così come previsto all'art. 20 co. 3° dello Statuto dell'Ateneo.
Art.9
Consiglio studentesco
1. Il consiglio studentesco è costituito da venti componenti, più due rappresentanti per ciascuna facoltà.
2. Il rettore, con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina dei venti componenti del consiglio studentesco.
3. L'elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti, regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, al momento della votazione.
L'elettorato passivo è riservato agli stessi, regolarmente candidati, secondo quanto previsto dai successivi commi.
4. Il voto può essere espresso solo nei confronti delle liste e dei candidati regolarmente presentati.
5. Le liste con l'indicazione dei candidati in numero non superiore a trenta devono essere presentate presso il competente ufficio amministrativo, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni e le stesse devono essere sottoscritte da un numero di elettori pari a trenta nonchè dai candidati per accettazione.
6. Ogni studente esprime il proprio voto con un massimo di due preferenze all'interno di una sola lista
7. Il voto è nullo nel caso in cui:
1) la preferenza sia riferita a candidati di più liste;
2) la preferenza sia riferita a studenti non candidati.
8. I seggi sono ripartiti, in modo proporzionale, sulla base dei voti ottenuti tra le liste
9 Sono eletti i candidati appartenenti alle varie liste sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
In caso di parità, nella stessa lista, prevale lo studente più giovane per iscrizione all'Università Politecnica delle Marche.
10. In caso di cessazione dalla carica sono nominati i candidati della stessa lista che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
11. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è demandata al senato accademico sentito il consiglio studentesco.
12. Almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni il rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi elettorali composti ciascuno da un professore con funzioni di presidente, da un tecnico o amministrativo, con funzioni di segretario e da n. tre studenti indicati dal consiglio studentesco in scadenza.
In prima applicazione gli scrutatori studenti sono designati dai rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione.
Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni di voto; almeno quattro membri devono essere presenti allo spoglio.
13. Le votazioni si svolgeranno in minimo due giorni feriali non prefestivi nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento in un periodo tale da assicurare il massimo dell'affluenza alle urne e la certezza dell'elettorato.
L'orario minimo delle votazioni nei due giorni è:
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
dalle ore 8.00 alle ore 14.00
14. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato complessivamente almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
15. Terminate le operazioni di voto l'amministrazione accerta il raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni e, in tal caso, dispone lo scrutinio dei voti.
16. Nell'ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, il rettore, entro trenta giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale.
In tal caso le votazioni sono valide a condizione che vi abbiano partecipato almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
17. Il rettore, entro tre giorni successivi allo scrutinio pubblica i risultati elettorali.
18. Avverso le operazioni elettorali gli elettori partecipanti alle votazioni possono avanzare ricorsi al senato accademico in forma scritta da far pervenire nel termine perentorio di tre giorni successivi alla data di pubblicazione dei risultati.
Il senato accademico decide nei quindici giorni successivi.
19. I rappresentanti degli studenti nei singoli consigli di facoltà, eletti contestualmente ai venti componenti eletti nel Consiglio studentesco procedono, con voto segreto e limitato ad una sola preferenza, alla elezione dei due rappresentanti degli studenti in seno al consiglio studentesco.
In caso di parità prevale lo studente appartenente alle liste non già rappresentate; se la parità è all'interno di una stessa lista prevale il più giovane.
20. Il consiglio studentesco, nella prima seduta, con convocazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla sua costituzione da parte dello studente che ha riportato il maggior numero dei voti, procede alla nomina del presidente e della giunta, composta da quattro membri, di cui almeno uno per ogni lista maggiormente rappresentata.
In caso di parità prevale lo studente più giovane per iscrizione all'Università Politecnica delle Marche.
21. Lo stesso consiglio procede nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva, alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
E' incompatibile la nomina a membro del senato accademico contestualmente a quella di membro del consiglio di amministrazione.
Tali incarichi sono altresì incompatibili con quello di presidente del consiglio studentesco.
22. Il consiglio studentesco adotta un regolamento interno, per il proprio funzionamento, entro novanta giorni dalla sua costituzione.
Il regolamento dovrà garantire il pluralismo democratico, la libertà di espressione e la trasparenza nelle decisioni.
Il regolamento di cui al presente comma, una volta approvato dal consiglio studentesco, è emanato dal rettore, sentito il senato accademico.
Titolo III
STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE
Art.10
Le facoltà
1. Le facoltà sono strutture didattiche e possono articolarsi in corsi di studio quali diplomi universitari, corsi di laurea, scuole di specializzazione.
Gli stessi corsi di studio sono indicati nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo
Art.11
Consiglio di facoltà
1. Per la composizione del consiglio di facoltà si rimanda all'art. 26, I comma dello Statuto.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato
8. abrogato
9. abrogato.
10. Il rettore, ogni due anni accademici indice le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti, in seno al consiglio di facoltà
Le elezioni avvengono nei tempi e nei modi determinati per il consiglio studentesco all'art.9 del presente regolamento ad eccezione del numero dei candidati indicati nelle liste che non deve essere superiore al doppio degli eleggibili.
11. La composizione dei consigli di corso di studio o delle commissioni didattiche è demandata ai consigli di facoltà che devono comunque prevedere la partecipazione della rappresentanza studentesca.
Art.12
Preside
1. Il decano di ciascuna facoltà, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del preside, indice le elezioni per il rinnovo di tale carica.
2. L'elettorato attivo è costituto dai componenti del consiglio di facoltà e l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
3. Il decano costituisce il seggio elettorale presieduto da un professore di I fascia, da quattro scrutatori, rappresentanti delle singole categorie facenti parte del consiglio di facoltà e da un funzionario che funge da segretario.
4. E' eletto preside della facoltà il professore che ottiene la maggioranza dei votanti.
In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio, questo viene effettuato tra tutti loro.
5. Le votazioni sono valide quando abbiano partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, altrimenti lo spoglio dei voti non viene effettuato.
Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato del preside, entro trenta giorni, il decano della facoltà indice le votazioni per la nomina del nuovo preside. Il mandato ha inizio all'atto della nomina e cessa con l'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.
Art.13
Dipartimenti
1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.
2. La proposta di costituzione di un dipartimento, da presentare al senato accademico, deve contenere:
a) la denominazione;
b) l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;
c) le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, gli spazi e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno dieci possibili componenti di cui almeno sette professori di ruolo.
3. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva la costituzione del dipartimento, con deliberazione a maggioranza dei componenti. Il dipartimento è costituito, con decreto rettorale, con decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del provvedimento.
4. Ai dipartimenti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nei dipartimenti stessi. Nei casi di richiesta di trasferimento da un'altra struttura dell'ateneo, le istanze vengono presentate al consiglio di dipartimento al quale si intende afferire e comunicate alla struttura di provenienza. Il consiglio di dipartimento delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al senato accademico che delibera in via definitiva.
5. Ogni modifica del dipartimento, compreso l'eventuale cambiamento dei settori scientifico disciplinari conseguente all'accoglimento delle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere delle strutture coinvolte.
6. Il senato accademico delibera la disattivazione dei dipartimenti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a sette oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività del dipartimento stesso o su proposta del consiglio di dipartimento adottata a maggioranza dei componenti.
Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, destina le risorse del dipartimento disattivato ad altre strutture dell'ateneo.
7. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.
8. Ogni dipartimento, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno che dovrà contenere anche le modalità di costituzione e di funzionamento delle eventuali sezioni. Lo stesso regolamento deve definire le modalità per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno al consiglio di dipartimento.
9. Il senato accademico riserva una quota dello stanziamento complessivo destinato alle strutture primarie dell'ateneo, a quei dipartimenti ai quali afferiscono almeno venti professori di ruolo, in misura proporzionale al numero dei professori medesimi, come forma di incentivazione per i dipartimenti di maggiore ampiezza numerica.
10. Previa delibera del consiglio di dipartimento, il direttore stipula contratti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati che coinvolgano esclusivamente competenze interne al dipartimento, purchè redatti secondo gli schemi tipo approvati dal consiglio di amministrazione e comunque entro l'importo contrattuale massimo di € 150.000,00.
Art.14
Istituti
1.L'istituto è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.
2. La proposta di costituzione di un istituto, da presentare al senato accademico, deve contenere:
a) la denominazione;
b) l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;
c) Le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, gli spazi e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinque professori di ruolo.
3. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva la costituzione dell'istituto, con deliberazione a maggioranza dei componenti. L'istituto è costituito, con decreto rettorale, con decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del provvedimento.
4. Agli istituti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi negli istituti stessi. Le istanze vengono comunicate alla struttura di appartenenza e presentate al consiglio di istituto cui si intende afferire. Il consiglio di istituto delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al senato accademico che delibera in via definitiva.
5. Ogni modifica del'istituto, relativamente ai settori scientifico disciplinari che lo costituiscono, conseguente alle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, il parere delle strutture coinvolte.
6. Il senato accademico decide sulla disattivazione degli istituti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a cinque oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività dell'istituto stesso o su proposta del consiglio di istituto, adottata a maggioranza dei componenti.
Il senato accademico, in caso di disattivazione dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione, destina le risorse precedentemente assegnate allo stesso, ad altre strutture dell'ateneo.
7. Fanno parte del consiglio di istituto i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Le votazioni per la elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo sono indette, ogni tre anni accademici, dal direttore di istituto e devono avvenire a scrutinio segreto.
Art.15
Centri interdipartimentali di ricerca
1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario che si esplicano su progetti di durata pluriennale che coinvolgono attività di più strutture primarie.
2. Al centro, una volta costituito, aderiscono professori e ricercatori afferenti alle strutture primarie aderenti.
3. Sono organi del centro interdipartimentale di ricerca il consiglio scientifico e il direttore scientifico.
4. Il consiglio scientifico è costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti designati dai consigli delle strutture primarie aderenti.
5. Compete al consiglio scientifico:
a) approvare il regolamento interno;
b) deliberare a maggioranza dei componenti sulle richieste di nuove adesioni al centro, sentiti i consigli delle strutture primarie aderenti;
c) nominare il direttore scientifico;
d) predisporre i programmi di ricerca;
e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal centro, predisposta dal direttore;
f) indicare la struttura alla quale affidare la gestione amministrativa del centro, scegliendola tra quelle costituenti il centro medesimo;
g) assolvere a tutte le funzioni demandate dal regolamento per l' amministrazione, la contabilità e la finanza, ai consigli dei centri di spesa o di gestione a seconda della struttura cui è affidata la gestione amministrativa.
6. Il direttore scientifico è di norma un professore di ruolo dell'università nominato con decreto rettorale, su designazione del consiglio scientifico.
Il direttore:
a) presiede il consiglio scientifico;
b) sovrintende e coordina le attività del centro;
c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'ateneo.
Art.16
Centri interdipartimentali di servizi
1. I centri interdipartimentali di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse di interesse comune a più strutture primarie.
2. Il senato accademico al momento della costituzione del centro di servizi, su richiesta dei proponenti, definirà se lo stesso ha gestione autonoma o la stessa è affidata ad una struttura primaria afferente al centro. L'eventuale successiva modifica, su proposta del comitato tecnico scientifico, dovrà essere sottoposta al senato accademico.
3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizi il consiglio tecnico scientifico e il coordinatore.
4. Il consiglio tecnico scientifico è costituito da almeno un rappresentante per ciascuna delle strutture primarie afferenti, designato dai rispettivi consigli, è presieduto dal coordinatore e dura in carica un triennio accademico. Il numero dei rappresentanti di ciascun centro è stabilito dallo Statuto del Centro.
5. Compete al consiglio tecnico scientifico:
a) approvare il regolamento interno;
b) deliberare a maggioranza dei componenti sulle richieste di nuove adesioni al centro, sentiti i consigli delle strutture aderenti;
c) nominare il coordinatore;
d) predisporre i programmi dell'attività del centro;
e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal centro, predisposta dal coordinatore;
f) richiedere al senato accademico l'autonomia gestionale oppure indicare la struttura alla quale affidare la gestione amministrativa del centro, scegliendola tra le strutture primarie costituenti il centro medesimo.
g)assolvere a tutte le funzioni demandate dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ai consigli dei centri di spesa o di gestione a seconda della struttura cui è affidata la gestione amministrativa.
6. Il Coordinatore:
a) presiede il consiglio tecnico – scientifico;
b) sovrintende e coordina le attività del centro;
c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro, nei limiti e con le modalità indicati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'ateneo.
Art.17
Sistema bibliotecario di ateneo
1 Il sistema bibliotecario di ateneo è articolato in strutture interfacoltà, di facoltà, ed eventualmente in biblioteche di dipartimenti ed istituti.
2. Le biblioteche di facoltà e di interfacoltà devono essere aperte agli utenti almeno cinquanta ore settimanali, essere dotate di un catalogo ed essere collegate in rete.
3.Le raccolte di materiale bibliografico possedute da istituti, dipartimenti.e centri di servizi sono considerate biblioteche e afferiscono al sistema biblitecario d'Ateneo soltanto se:
a) è disponibile il catalogo delle opere possedute ed è collegato in rete;
b) la struttura garantisce con le risorse esistenti l'apertura della bibloteca, agli studenti ed al personale dell'Università, per almeno venti ore settimanali.
Titolo IV
NORME COMUNI E FINALI
Art.18
Sigillo, labaro, annuario
1. ll sigillo ufficiale dell'Università Politecnica delle Marche si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati.
Tale simbolo è racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Università Politecnica delle Marche.
2. Il labaro dell'Università Politecnica delle Marche ha forma rettangolare, riproduce, al centro, in oro, il sigillo dell'università posizionato su fondo rosso e nella parte alta del fondo sono riprodotti i colori delle facoltà che costituiscono l'ateneo dorico.
3. L'Università, ogni anno accademico, pubblica l'annuario ufficiale in cui sono indicate:
a) le autorità accademiche;
b) gli organi;
c) le strutture;
d) il corpo accademico;
e) ogni altra notizia che si riterrà utile inserire.
Art.19
Nucleo di valutazione
1. In attuazione dell'art. 46 dello Statuto, il Nucleo di valutazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I componenti del Nucleo sono designati dal Senato Accademico e dura in carica tre anni accademici.
Il Nucleo di valutazione può essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo.
2. All'atto del suo insediamento, il nucleo designa al proprio interno un presidente con funzioni di coordinamento.
3. Il nucleo comunica il risultato delle sue analisi, oltre che alle strutture dell'ateneo, agli organi di governo dell'Università ai quali risponde esclusivamente.
4. Ai membri del nucleo è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione oltre, se dovuto, al rimborso delle spese di trasferta;
Art.20
Comitato per le pari opportunità
1. ll Comitato per le pari opportunità ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il Comitato si fa altresì promotore delle opportune iniziative per la rimozione delle discriminazioni riscontrate e può a tale scopo inviare documentate relazioni agli organi di governo dell'Università e alla direzione amministrativa, proponendo l'adozione di misure denominate "azioni positive" per le pari opportunità.
2. Il Comitato è costituito da 8 componenti, di cui almeno 4 donne, eletti da tutto il personale dell'Ateneo.
3. Il Comitato per le pari opportunità dura in carica tre anni accademici.
4. Il Comitato redige un proprio regolamento interno, approvato dal senato accademico.
Art.21
Definizione normativa
1. Sono definiti studenti, ai fini applicativi del presente regolamento, tutti gli iscritti a:
a) abrogato;
b) corsi di laurea;
c) scuole di specializzazione;
d) dottorati di ricerca (con sede presso l'Università Politecnica delle Marche);
e) ed in generale gli iscritti a tutti i corsi di studio istituiti presso l'Università Politecnica delle Marche.
Art.22
Disposizioni comuni relative alle elezioni
1. Le elezioni sono indette dal rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
2. Le elezioni devono svolgersi in un giorno non festivo ed il seggio elettorale rimane aperto per le votazioni dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
3. I seggi elettorali sono costituiti con decreto rettorale, sono composti da sei membri rappresentativi delle varie categorie interessate alle votazioni e sono presieduti da un professore ordinario.
Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni del seggio e almeno cinque membri devono assistere allo spoglio delle schede votate.
4. All'insediamento del seggio il direttore amministrativo comunica al presidente del seggio le eventuali variazioni relative all'elenco dell'elettorato attivo intercorse tra il momento della indizione delle elezioni e la data della votazione.
5. In ogni votazione è escluso dall'elettorato attivo il personale collocato in aspettativa senza assegni.
6. In tutte le votazioni i candidati non possono essere anche componenti dei seggi elettorali.
7. Sono considerate valide le votazioni alle quali hanno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
I presidenti dei seggi procedono allo spoglio delle schede votate solo una volta accertata la validità della votazione.
8. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum necessario per la validità della votazione, il rettore, con proprio decreto, indice un nuovo turno elettorale entro venti giorni da quello precedente.
9. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza dal mandato.
10. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi diversamente disciplinati dal presente regolamento.
Art.23
Durata delle cariche accademiche
1. Tutte le cariche accademiche e le rappresentanze elettive durano tre anni accademici, escluse quelle studentesche che durano due anni accademici.
2. Di norma ogni mandato inizia il 1 Novembre.
3.Al fine di garantire la partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di governo, considerati i tempi necessari per la costituzione del consiglio studentesco, le rappresentanze degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione decorrono, ogni biennio dal 1 gennaio successivo a quello della nomina.
Fino a tale data rimangono in carica, nei predetti organi, i rappresentanti degli studenti precedentemente nominati.
Art.24
Provvedimenti costitutivi
1.Le strutture dell'ateneo e i relativi organi sono costituiti con decreto rettorale.
Art.25
Copertura assicurativa e patrocinio legale
1. L'Università può stipulare una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti ai componenti degli organi di governo nonché per i direttori dei dipartimenti e degli istituti per l'espletamento delle loro funzioni.
2. Tali polizze sono attivate per la responsabilità civile derivante agli assicurati, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa l'università, sia che i danni debbano essere indennizzati direttamente nei confronti di terzi, sia che i danni debbano essere indennizzati all'università, quando questa abbia risarcito terzi e debba richiedere la rivalsa per dolo o colpa grave dell'amministratore.
3. L'università si assume l'onere della spesa dovuta per il pagamento del premio assicurativo.
4. I componenti degli organi di governo sono assicurati per tutti gli atti compiuti nel periodo del loro mandato.
5. L'università, a richiesta dell'interessato, può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
6. Tale spesa può essere assunta solo a condizione che l'attore della denuncia sia diverso dall'università e la stessa non può superare l'equivalente dell'onorario minimo stabilito dall'Ordine degli Avvocati, con l'esclusione delle spese dovute a trasferte del professionista.
7. Il patrocinatore legale è indicato dal dipendente interessato che è tenuto alla restituzione della spesa sostenuta dall'università nel caso in cui questi venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o colpa grave, entro l'esercizio finanziario successivo a quello dell'emissione della predetta sentenza.
L'amministrazione, su richiesta dell'interessato, può concedere la rateizzazione di tale onere con una trattenuta stipendiale mensile non superiore alla quinta parte dello stipendio.
Art.26
Regolamenti dell'ateneo
1. I regolamenti dell'ateneo, compresi quelli delle singole strutture, sono emanati con decreto rettorale, sentito il senato accademico
Detti regolamenti entrano in vigore il 30° giorno successivo alla loro emanazione.
2. I regolamenti indicati all'art. 53, 3° comma dello statuto sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel medesimo articolo.
Art.27
Entrata in vigore del regolamento generale di ateneo
1.Il presente regolamento generale di ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2.Il regolamento generale di ateneo, una volta emanato, deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il regolamento generale di ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco.
Aggiornato al 31 agosto 2009
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