Mese: Gennaio 2010 Page 1 of 2

Esame eliminato: eccezione o regola?

La malcapitata è una studentessa del primo fuori corso che poco prima di sostenere il suo ultimo esame, ha scoperto, a sue spese, che questo non era più presente tra quelli offerti dalla Facoltà. Era semplicemente stato eliminato.

Informandosi sul da farsi ha scoperto che l'ultimo appello di quell’esame si era tenuto nella scorsa

sessione e non sarebbe più stato possibile sostenerlo.

La presidenza, in via del tutto ufficiosa, le ha comunicato che sarebbe stato opportuno un cambiamento del piano di studi, ma qui l’assurdo è entrato in scena.

La “sfortunata” essendo scaduti tutti i termini per la presentazione dei piani era

ormai impossibilitata a modificare il proprio.

Cosa sarebbe costato alla Facoltà mettere un avviso in bacheca?

Come è possibile che uno studente abbia inserito nel proprio piano di studi un esame disattivato?

Sappiamo che questo non è l’unico caso di questo tipo per questo invitiamo tutti gli studenti a segnalare questi problemi.

La studentessa, alla fine è stata rassicurata dal fatto e le sarà garantita la possibilità

di sostenere il suo esame.

Morale della favola: questo problema potrebbe ripresentarsi anche in futuro vista la coesistenza di più ordinamenti didattici.

Si pregano quindi i signori studenti di porre particolare attenzione agli esami fantasma presenti nei piani di studio e “all’avviso che non c’è” affisso nelle bacheche.

Piano di studi S.O.S.

Di seguito riportiamo una testimonianza di una studentessa di Agraria:
Come studentessa al secondo anno di agraria, per la prima volta quest’anno mi sono trovata a dover presentare il piano di studi.
Sebbene le informazioni presenti nel sito dell’università dovrebbero essere sufficienti, non sempre lo sono, e allo stesso tempo non si riesce a trovare nessuno,all’interno della facoltà, in grado di guidare gli studenti in questa procedura.
Se in generale questo è un problema che si presenta ogni anno, quest’anno ci siamo trovati ancora più in difficoltà a causa dell’entrata in vigore della 270.
Infatti, a causa della entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono stati disattivati tutti i corsi del primo anno e anche alcuni corsi di laurea specialistica.
Sta di fatto che ormai il tempo è scaduto. A chi ha sbagliato a compilare il piano non resta quindi altro da fare che aspettare il prossimo anno per modificarlo, quando però anche gli insegnamenti del secondo anno saranno stati disattivati e non potranno più essere scelti.
Spero che il prossimo anno ci sia più chiarezza e che la progressiva entrata in vigore della 270 non crei ulteriori problemi agli studenti.

Blocchi didattici vs Gulliver

La questione dei blocchi didattici sembra non avere fine e anche questo inizio di anno accademico vede i Rappresentanti Gulliver impegnati per agevolare gli studenti a non essere automaticamente scartati per l’anno successivo.
Dopo l’incoraggiante vittoria di Giugno, con la bocciatura della proposta dei blocchi serrati ogni anno, ci sembrava d’obbligo dare un’opportunità aggiuntiva agli studenti per il blocco di Fisiologia, cioè considerare valido l’appello di Dicembre per iscriversi al quarto anno.
Nella commissione didattica di Settembre abbiamo presentato un documento che comprendeva tre richieste: l’inclusione dell’appello di Dicembre, l’obbligatorietà dell’appello di Aprile, e la sospensione del blocco per gli studenti di Odontoiatria del “vecchio” ordinamento didattico per adeguarli al nuovo, che non prevede lo sbarramento.
 
Nel consiglio di Facoltà di Ottobre è stata approvata soltanto la terza proposta e si sono dunque salvati gli studenti futuri dentisti che rischiavano di perdere un intero anno, con tutte le conseguenze che ne derivano.
 
Questa conquista ci sembra però insufficiente e come Lista Gulliver, cercheremo di ottenere soluzioni alternative, non accontentandoci di quello che abbiamo ottenuto e non salendo sul carro dei vincitori senza aver mosso un dito, che già di tali esempi non ne mancano.
Per il futuro lavoreremo sull’Appello di Aprile, per garantire agli studenti di poter sostenere almeno 4 volte un esame cosi decisivo, considerando che nelle maggiori sedi italiane di Medicina gli appelli disponibili sono 4-5 minimo, tra l’altro attivabili su richiesta degli studenti, e non stando ai comodi dei Professori.

Parcheggi e partecipazione: riproviamoci

Dall’inizio del nuovo anno accademico, come accade da molti anni, uno dei temi più discussi nella facoltà di economia è quello dei parcheggi.
Il Gulliver, nel corso del tempo, ha avanzato varie proposte per cercare di trovare una soluzione concreta al problema.
Dopo innumerevoli tentativi, viste le continue bocciature delle nostre idee da parte della presidenza, il 5 novembre abbiamo indetto un’assemblea per discutere con gli studenti di queste problematiche e delle possibili soluzioni.
Sebbene credessimo che questo fosse un tema molto sentito, la partecipazione all’assemblea è stata molto scarsa.
Nonostante molti negli ultimi tempi si lamentassero del fatto che l’area dei parcheggi riservata a docenti e personale tecnico fosse spesso semi vuota e che allo stesso tempo non ci fosse posto per le auto degli studenti, in pochissimi sono intervenuti, tanto da farci scegliere di non far iniziare affatto l’assemblea.
 
Lo scopo di questo breve articolo non è proporre soluzioni o parlare di un problema che tutti conoscono. Per questo speriamo che ci siano altre occasioni, magari più partecipate, dove soprattutto far sentire la voce degli studenti.

Non è nostra intenzione avanzare critiche gratuite; vogliamo soltanto farvi riflettere sul fatto che ci sono volte in cui è necessario essere attivi e partecipi per tutelare i propri interessi, essere propositivi e cercare di portare il proprio personale contributo alla soluzione dei problemi che ci riguardano.

Sicurezza o speculazione?

Da settembre di quest’anno, le giornate degli studenti universitari sono state segnate notevolmente dal timore di vedere rimossa la propria auto. Timore inevitabilmente mutato in cupa indignazione a causa di ciò che è passato da un lecito desiderio di ordine e sicurezza ad un’azione sconsiderata di rimozioni selvagge.
Gli studenti disorientati hanno così iniziato a segnalare la situazione ai rappresentanti della lista Gulliver: prontamente abbiamo sollecitato tutti gli organi di competenza affinché si riveda il contratto che regolamenta il servizio di rimozione.
Ciò che ci sgomenta in primis riguarda l’onere dei 60 euro e l'obbligo del tempestivo pagamento per il riottenimento del mezzo, specie considerando che si tratta di studenti che non sempre dispongono di una somma del genere, soprattutto nell’immediato.
Ci siamo inoltre attivati per il ripristino immediato del servizio di rimozione all'interno dell'area parcheggi riservata ai docenti e per eludere l'applicazione delle ganasce sulle auto difficoltose da rimuovere dal carro attrezzi.
Per queste due ultime richieste, il Gulliver ha subito ottenuto rivendicazione; questo perché era palesemente irragionevole, da parte dell'Amministrazione Centrale, farsi scudo delle normative di sicurezza circa la necessità di garantire la circolazione di eventuali mezzi di emergenza, per giustificare la diseguaglianza tra docenti e studenti e l'utilizzo di in uno strumento che blocca e rovina le auto, non libera il passaggio.
 
A nostro avviso nessuna soluzione può comunque tradursi in una rimozione priva di criterio sulle spalle (e nel portafoglio) degli studenti!

Testamento Biologico, tra etica e diritti

L’Associazione Culturale Universitaria “Gulliver”, in collaborazione con l’Associazione “Luca Coscioni”, presenta l'incontro/dibattito:

“Il Testamento Biologico, tra etica e diritti”

OSPITE: MINA WELBY

Giovedì 28 Gennaio 2010, ore 17:00

Aula Magna della Facoltà di Medicina Univpm

 

Introdurrà il Dott. Adriano Tagliabracci, Professore Ordinario di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univpm.

Seguirà l’intervento di Mina Welby, moglie del defunto Piergiorgio, che parlerà dell’esperienza di suo marito. L’uomo, affetto da distrofia muscolare, fu protagonista delle cronache quando negli ultimi anni di malattia chiese che venissero interrotte le cure che lo tenevano in vita.
Il caso Welby suscitò un acceso dibattito sulle questioni di fine vita e sul rapporto tra etica, legge e libertà individuali.

A seguire gli interventi:
•    del Dott. Massimo Marinelli, Membro del Comitato di Bioetica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti – Umberto I”;
•    del Dott. Paolo Marchionni, Docente invitato di Bioetica Speciale all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Giovanni Paolo II" di Pesaro e Presidente della Associazione "Scienza&Vita" della Provincia di Pesaro e Urbino.

Al termine degli interventi verrà lasciato spazio al dibattito. Testamento Biologico, tra etica e diritti

Scheda Tecnica D.L. 180 (Gelmini)

INDICE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI DAL DL 180 

ARTICOLO 1 e 1-BIS

  • Sanzioni per chi supera il tetto del 90% dell’FFO per le spese relative al personale

  • Turn over

  • Integrazione fondi per l’FFO

  • Procedure di reclutamento dei docenti

  • Procedure di reclutamento dei ricercatori

  • Chiamata diretta

  • Turn over degli enti di ricerca

 

ARTICOLO 2

  • Introduzione di una quota di FFO distribuita sulla base della valutazione

 

ARTICOLO 3, 3-BIS, 3-TER, 3-QUATER e 3-QUINQUES

  • Interventi sul diritto allo studio

  • Modifica della durata del mandato in CNSU

  • Istituzione dell’anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori e valutazione della ricerca

 

ARTICOLO 4

Norme di copertura finanziaria 

ARTICOLO 5

Entrata in vigore 
 
 

EXCURSUS STORICO SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO E NOVITA’ DA ESSO INTRODOTTE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E RELATIVE PROCEDURE 

ARTICOLO 1 

Calcolo delle spese per il personale, sanzioni per lo sforamento del tetto dell’FFO e peculiarità sulla possibilità di assunzione 

Normativa di riferimento pregressa

L. 449/97, articolo 51, comma 4: introduce il tetto del 90%, ovvero decreta che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali non possa eccedere il 90% dei trasferimenti statali disposti tramite l’FFO. Decreta anche che le università che non rispettano tale vincolo potranno procedere a nuove assunzioni solo entro il limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente

D.L. 97/04, articolo 5, commi 1 e 2: prevede che per l’anno 2004 non debbano essere considerati nella determinazione del limite del 90% gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dall’adeguamento della retribuzione dei docenti e dei ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale tecnico e amministrativo. Prevede inoltre che non debbano essere considerati, sempre nella determinazione del limite del 90%, un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

D.L. 266/04, articolo 10: proroga anche al 2005 la non considerazione degli incrementi retributivi.

D.L. 273/05, articolo 8: proroga sino al 31/12/06 la non considerazione degli incrementi retributivi.

D.L. 300/06, articolo 1, comma 1: proroga sino al 31/12/07 la non considerazione degli incrementi retributivi.

D.L. 248/07, articolo 12, comma 1: proroga sino al 31/12/08 la non considerazione degli incrementi retributivi.

L. 244/07 (Finanziaria 2008), articolo 2, commi 428 e 429: istituisce un fondo straordinario a integrazione dell’FFO di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e prevede che il suo stanziamento sia subordinato all’adozione di un piano programmatico da parte delle università, che deve tra gli obiettivi avere il rispetto effettivo del limite del 90%.

L. 296/06 (Finanziaria 2007), articolo 1, commi 647, 648, 650: introduce un piano triennale straordinario per l’assunzione di ricercatori universitari, con concorsi da bandire entro il 30 giugno 2008, per un numero di posti determinato tramite Decreto Ministeriale, e prevedendo per questo lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009. Al comma 648 stabilisce inoltre che il medesimo Decreto Ministeriale dovrà prevedere l’adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori.

D.L. 147/07, articolo 3, comma 1: prevede la disapplicazione per l’anno 2007 del comma 648 della L. 296/06, poiché non è stato emanato il previsto Decreto Ministeriale, e quindi rende disponibili i fondi per il piano straordinario di assunzione di ricercatori anche in assenza della determinazione dei posti per ciascuna università ed in assenza delle norme sulle nuove modalità di svolgimento dei concorsi.

D.L. 97/08, articolo 4-bis, comma 17: prevede la disapplicazione del comma 648 della L. 296/06 anche per l’anno 2008.  

L. 230/05, articolo 1, comma 14: prevede che, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, le università possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, previo l’espletamento di procedure disciplinate dai regolamenti universitari che devono garantire l’elevata qualificazione scientifica, la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, del diploma di scuola di specializzazione per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del titolo di laurea specialistica o magistrale o con altri studiosi. Tali contratti hanno la durata massima di tre anni e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.  

Novità  introdotte dal DL 180

Secondo il DL 180 approvato dal Consiglio dei Ministri le Università che sforano il tetto del 90% :

  • non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa

  • non possono procedere all’assunzione di personale

  • sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dal piano straordinario per l’assunzione di ricercatori.

Nel computo delle spese che concorrono al raggiungimento del limite del 90% è confermato quanto previsto dal D.L. 248/07, ovvero che non debbano essere considerati un terzo delle spese per il personale in convenzione con il servizio sanitario nazionale e sino al 31/12/09 gli incrementi retributivi (la scadenza del 31/12/09 è stata introdotta durante l’esame al Senato del Decreto, poiché nel testo originario era prevista quella del 31/12/08).

È una rilevante novità, rispetto alle limitazioni previste in precedenza, il fatto che, oltre alle assunzioni, venga proibito di procedere anche all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione. Altra rilevante novità è l’esclusione dalla ripartizione dei fondi per il piano straordinario per l’assunzione di ricercatori.

Nell’esame al Senato viene specificato che le Università che sforano il tetto del 90% dell’FFO possono comunque completare le procedure di assunzione dei ricercatori vincitori dei concorsi banditi sulla base del piano di assunzione straordinario per i ricercatori e di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  

 

  • Turn over 

Normativa di riferimento pregressa

L. 311/04 (Finanziaria 2005), articolo 1, comma 105: prevede che le Università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico, a tempo determinato ed indeterminato), tenuto conto delle risorse stanziate dai rispettivi bilanci. Tali programmi debbono essere valutati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per valutare la coerenza con le risorse stanziate nell’FFO. Inoltre viene ribadito il tetto del 90% per le spese per il personale.

L. 133/08, articolo 66: prevede per il triennio 2009-2011 (in particolare L.133/08) un turn over nella misura del 20% delle risorse finanziarie liberate dalle cessazioni dell’anno precedente e del numero dei pensionamenti. Per gli anni 2012 e 2013 il turn over è invece limitato al 50%. I limiti previsti dalla finanziaria 2005 rimangono in vigore. 
 

Modifiche introdotte dal DL 180/08

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che per il triennio 2009-2011 il turn over si possa effettuare nella misura del 50% delle risorse liberate dai pensionamenti dell’anno precedente (superando quindi il blocco al 20% previsto dalla L.133 ed eliminando il vincolo sulla numerosità), ed introducendo inoltre due vincoli: un minimo del 60% delle spese per le nuove assunzioni deve essere destinato all’assunzione a tempo determinato od indeterminato di ricercatori e può essere destinato all’assunzione di professori ordinari un massimo del 10% delle spese per le nuove assunzioni. Nel passaggio in Senato il testo viene modificato in maniera tale che siano considerati nel 60% di spese per l’assunzione dei ricercatori anche le spese per i ricercatori assunti tramite i contratti di diritto privato a tempo determinato introdotti dalla L. 230/05.

Sono fatte salve le assunzioni previste sulla base del piano straordinario di assunzione dei ricercatori.  
 

Schema riassuntivo

 

Pre L. 133/08

Ex 133/08

Ex DL 180/08

Ex DL 180/08 come modificato in Senato

Turn over

Rispetto del budget d’Ateneo.

per il triennio 2009-2011 limitato al 20% su numero di pensionamenti e risparmio finanziario derivante dai pensionamenti; per il 2012 e il 2013 limitato al 50% su numero di pensionamenti e risparmio finanziario derivante dai pensionamenti.

50% sul risparmio finanziario derivante dai pensionamenti, con il vincolo che almeno il 60% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a ricercatori a tempo determinato o indeterminato, e che al massimo il 10% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a professori ordinari.

Nel computo non rientrano le assunzioni dei ricercatori derivanti dall’applicazione del piano straordinario.

50% sul risparmio finanziario derivante dai pensionamenti, con il vincolo che almeno il 60% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a ricercatori a tempo determinato o indeterminato o per ricercatori assunti con un contratto di diritto privato, e che al massimo il 10% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a professori ordinari.

Nel computo non rientrano le assunzioni dei ricercatori derivanti dall’applicazione del piano straordinario.

Eccezioni nel computo delle spese che concorrono al 90% dell’FFO

– Un terzo delle spese per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale

– Sino al 31/12/2008 gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti salariali per i docenti ed i ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per il personale tecnico e amministrativo.

– Un terzo delle spese per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale

– Sino al 31/12/2008 gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti salariali per i docenti ed i ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per il personale tecnico e amministrativo.

– Un terzo delle spese per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale

– Sino al 31/12/2008 gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti salariali per i docenti ed i ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per il personale tecnico e amministrativo.

Mantiene valide le eccezioni precedenti e proroga al 31/12/09 la data entro cui non si debbono calcolare gli incrementi retributivi.

Sanzioni previste per lo sforamento del tetto del 90%

Possono effettuare assunzioni di personale di ruolo nella misura massima del 35% delle risorse finanziarie liberate dai pensionamenti. (Possono comunque indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa).

Sino al 2011 le precedenti limitazioni sono di fatto superate dall’introduzione della limitazione del turn over al 20%, quindi esattamente come tutti gli altri atenei nel periodo 2009-2011 possono procedere ad assunzioni nel limite del 20%, Rimangono valide le stesse sanzioni precedenti, anche se ciò non è detto in maniera esplicita, a partire dal 2012.

– Non possono effettuare assunzioni

– Non possono indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa

– Sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione di ricercatori

– Non possono effettuare assunzioni

– Non possono indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa

– Sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione di ricercatori

 
 

Stanziamenti FFO

Il DL 180 prevede un incremento dell’FFO, rispetto a quanto previsto in Finanziaria, di:

24 milioni di euro per il 2009

71 milioni di euro per il 2010

118 milioni di euro per il 2011

141 milioni di euro a partire dal 2012. 

L’FFO totale risulta così determinato

 

2009

2010

2011

2012

2013

Previsto dalla Finanziaria 2009 in esame al Senato

6.893.000.000

6.162.600.000

6.029.900.000

 

 

Tagli previsti dalla L. 133/08

63.500.000

190.000.000

316.000.000

417.000.000

455.000.000

Incrementi previsti dal DL 180

24.000.000

71.000.000

118.000.000

141.000.000

141.000.000

Totale tagli

39.500.000

119.000.000

198.000.000

276.000.000

314.000.000

Totale FFO (risultante di quanto previsto dalla Finanziaria 2009 e da quanto integrato dal DL 180)

6.917.300.000

6.233.600.000

6.147.900.000

 

 

 
 

  • Procedure per il reclutamento della docenza 

Normativa di riferimento pregressa

DPR 382/80: ha articolato il ruolo dei professori universitari in due fasce, quella dei professori straordinari e ordinari (all’atto della nomina i professori di prima fascia assumono la qualifica di straordinario, dopo tre anni di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario) e quella dei professori associati. Ha istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Ha introdotto la categoria dei professori a contratto.

L. 210/98, articoli 1 e 2: ha trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e di ricercatori. Ha individuato le modalità di reclutamento della docenza.

DPR 390/98: ha disciplinato le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa

DPR 117/00: ha modificato le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori.

La valutazione comparativa dei candidati prevede la formazione di commissioni.

Per la copertura di posti di professore ordinario la commissione è composta:

– da un professore ordinario appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini (ma non necessariamente appartenente alla facoltà o all’ateneo che ha richiesto il bando), designato dalla facoltà che ha richiesto il bando con deliberazione del consiglio di facoltà nella composizione ristretta ai soli professori ordinari

– da quattro professori ordinari non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando, eletti, con elezioni che debbono avvenire dopo la nomina del professore designato dalla facoltà, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, di settori scientifico-disciplinari affini.

Per la copertura di posti di professore associato la commissione è composta:

– da un professore ordinario od associato appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini (ma non necessariamente appartenente alla facoltà o all’ateneo che ha richiesto il bando), designato dalla facoltà che ha richiesto il bando, con deliberazione del consiglio di facoltà nella composizione ristretta ai soli professori ordinari ed associati

– da due professori ordinari non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando, eletti, con elezioni che debbono avvenire dopo la nomina del professore designato dalla facoltà, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini

– da due professori associati non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando, eletti, con elezioni che debbono avvenire dopo la nomina del professore designato dalla facoltà, dai professori associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini.

In tutti i casi l’elettorato attivo spetta ai professori della medesima fascia del professore da eleggere appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i professori che hanno ottenuto più voti; a parità di voti prevale il più anziano in ruolo ed caso di pari anzianità prevale il più anziano per età.  Le elezioni, disciplinate con decreto del Rettore sentita la CRUI,  avvengono tramite procedure telematiche, dopo che, sempre per via telematica, il Ministero abbia diffuso gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo. Le procedure per le elezioni devono garantire l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto.  È sempre il Rettore a rendere pubblici i risultati delle elezioni.

D.L. 07/05, articolo 1, comma 2-bis: limita la proposta della commissione giudicatrice ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

L. 230/05 (il cosiddetto Decreto Moratti): detta nuove norme relative allo stato giuridico dei docenti ed introduce un nuovo sistema di reclutamento dei professori e nuove modalità di costituzione delle commissioni, conferendo su questi aspetti la delega al Governo. Abroga gli articoli 1 e 2 della L. 210/98. Introduce l’idoneità scientifica nazionale, che deve essere conseguita sulla base di procedure nazionali, bandite dal Ministero, distintamente per ciascuna fascia (ordinari ed associati) e per ogni settore scientifico-disciplinare.

Ogni Ateneo, sulla base di propri regolamenti autonomi, procede ad una valutazione comparativa per selezionare le persone, in possesso dell’idoneità scientifica nazionale, da chiamare a coprire i posti banditi dall’Ateneo.

Decreto Legislativo 164/06: ha specificato principi e criteri per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo di professori universitari

D.L. 223/06, articolo 23: elimina il parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa per i posti professore ordinario e associato bandite secondo la normativa precedente la L. 230/05 e per le procedure di conferma in ruolo.

Perché la Legge 230/05 potesse entrare in vigore e potesse essere adottata la nuova procedura per il reclutamento erano necessari alcuni provvedimenti attuativi, che non sono mai stati adottati dal Governo (durante la XV legislatura).

Nell’impossibilità di bandire i concorsi con la procedura prevista dalla L. 230/05, e poiché parte della L. 210/98 era stata abrogata dalla L. 230/05, si è determinato un sostanziale blocco dei concorsi.

D.L. 248/2007, articolo 12, comma 2: ha disposto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa per l’accesso al ruolo dei professori universitari utilizzando le norme precedenti contenute nella L. 210/98 e nel suo regolamento di attuazione, il DPR 117/00, sino al 31/12/08, stabilendo che le procedure per la valutazione comparativa debbano essere indette entro il 30/06/08. Non viene in questa riattivazione considerato il DL 07/05, è quindi possibile per tali concorsi attribuire due idoneità.

D.L. 97/08, articolo 4-bis, comma 16: proroga sino al 31/12/09, e stabilisce che le procedure per la valutazione comparativa debbano essere indette entro il 30/11/08, l’utilizzo delle disposizioni della L. 210/98 e del DPR 117/00. Stabilisce anche che i concorsi banditi dopo il 30/06/08 debbano prevedere l’attribuzione di una sola idoneità, come previsto dal DL 07/05. 

 

Norme previste dal DL 180

Vengono modificate le procedure per la formazione delle commissioni relative alla prima e seconda sessione 2008.

Il testo del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva che le commissioni fossero composte, sia per quanto riguarda il reclutamento dei professori ordinari che per quanto riguarda il reclutamento dei professori associati, da:

– un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando

– quattro professori ordinari non appartenenti all’università che ha richiesto il bando. Questi quattro docenti vengono sorteggiati da una lista di commissari, composta da un numero di nomi pari al triplo del numero di commissari esterni complessivamente necessari alla sessione (numero di procedure di valutazione comparativa indette per la sessione, moltiplicato per quattro e poi moltiplicato per tre), eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove l’elettorato attivo spetta a tutti i professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore sia inferiore a quello necessario, la lista da cui verrà effettuato il sorteggio sarà composta da tutti gli ordinari appartenenti al settore e sarà integrata sino al completamento con eletti all’interno di settori scientifico-disciplinari affini, sempre con elettorato passivo composto dagli ordinari e con elettorato attivo composto da ordinari e straordinari. In questo caso il sorteggio deve avvenire, dove sia possibile, in maniera tale da garantire la presenza, all’interno della commissione, di almeno due commissari appartenenti al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando.

Se possibile ogni professore può partecipare ad una sola commissione per ogni sessione.

Durante l’esame in Senato è stata aggiunta la specificazione per cui se il numero di ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato con quelli appartenenti ai settori affini, sia comunque insufficiente, si procede direttamente al sorteggio.

Sempre durante l’esame in Senato è stato specificato che mantengono l’elettorato attivo e passivo per la composizione delle commissioni anche i professori che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro, sino al 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

Sono prive di effetto tutte le procedure già avviate che non siano conformi con quanto previsto da questo Decreto.

Durante l’esame in Senato è stata invece introdotta la possibilità per le università di prorogare al 31/01/09 la data di presentazione delle domande di partecipazione sia per le procedure di valutazione comparativa il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia per le procedure di valutazione che in quel momento siano ancora aperte. 
 

Schema riassuntivo reclutamento ordinari 

 

 

Procedura attuale

Procedura ex DL 180 (post Senato)

Composizione commissione

Un ordinario designato dalla facoltà  e quattro ordinari esterni

Un ordinario designato dalla facoltà  e quattro ordinari esterni

Procedure per la selezione del membro designato dalla facoltà

Designato dal consiglio di facoltà  richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari,  fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare

Designato dal consiglio di facoltà richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari,  fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare

Procedure per la selezione dei membri esterni

Elezione diretta

Elezione di un numero triplo rispetto ai membri necessari e successivo sorteggio

Elettorato passivo

Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando.

Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando.

Elettorato attivo

Ordinari e straordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

 

Schema riassuntivo reclutamento associati 

 

 

Procedura attuale

Procedura ex DL 180 (post Senato)

Composizione commissione

Un ordinario o un associato designato dalla facoltà, due  ordinari esterni e due associati esterni

Un ordinario designato dalla facoltà  e quattro ordinari esterni

Procedure per la selezione del membro designato dalla facoltà

Designato dal consiglio di facoltà richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari e associati,  fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare

Designato dal consiglio di facoltà  richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari,  fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare

Procedure per la selezione dei membri esterni

Elezione diretta

Elezione di un numero triplo rispetto ai membri necessari e successivo sorteggio

Elettorato passivo

Ordinari e associati appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando.

Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando.

Elettorato attivo

Ordinari e straordinari e associati, ciascuno per la sua fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.

  

  • Procedure per il reclutamento dei ricercatori 

Normativa di riferimento pregressa

DPR 382/80: istituisce il ruolo dei ricercatori universitari.

L. 210/98; DPR 390/98; DPR 117/00: ridefiniscono le modalità di accesso ai ruoli universitari.

La valutazione dei candidati prevede la creazione di commissioni.

Le commissioni sono composte da:

– un professore ordinario od associato appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini (ma non necessariamente appartenete alla facoltà o all’ateneo che ha richiesto il bando), designato dalla facoltà che ha richiesto il bando riunita in consiglio di facoltà nella composizione ristretta comprendente i professori ordinari ed associati ed i ricercatori

– un professore associato, nel caso in cui la facoltà abbia nominato un ordinario, oppure un professore ordinario nel caso in cui la facoltà abbia nominato un associato, appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini, eletto, successivamente alla designazione del commissario interno, dalla corrispondente fascia tra professori non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando

– un ricercatore confermato, eletto, successivamente alla designazione del commissario interno, dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini, tra i ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando.

La commissione può  indicare un solo vincitore per ogni posto da ricercatore.

Sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti e di borsisti postdottorato. Inoltre la valutazione avviene anche sulla base di due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio.

L. 230/05: riforma la normativa contenuta nella legge 210/98, stabilendo nuove modalità di accesso alla carriera accademica.

L’accesso alla carriera accademica avviene tramite contratti a tempo determinato stipulati sulla base di procedure disciplinate con regolamenti propri degli atenei, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.  Tali contratti possono essere instaurati con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, oppure del diploma di scuola di specializzazione per quanto riguarda le Facoltà di Medicina e Chirurgia, oppure della laurea specialistica o magistrale, oppure con studiosi che abbiano una elevata qualificazione scientifica valutata secondo procedure stabilita dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Ferma restando la possibilità di assumere attraverso contratti di diritto privato i ricercatori, stabilisce che le nuove modalità di ingresso alla carriera universitaria entreranno in vigore a partire dal 30/09/13, fino a tale data continueranno ad applicarsi le procedure previste dalla L.210/98 e relativi regolamenti attuativi. Stabilisce inoltre che nella valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti e di borsisti postdottorato.

L. 296/06 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 647, 648 e 650: prevede l’adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca entro il 31/03/07, modalità che avrebbero dovuto applicarsi dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto avrebbe dovuto soffermarsi in particolare sulle modalità procedurali e sui criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca. (sono poi i medesimi articoli che dispongono l’adozione del già citato piano straordinario di assunzione triennale).

DL 147/07, articolo 3: consente di utilizzare le somme stanziate per il piano di reclutamento straordinario per l’anno 2007 anche in assenza del decreto Ministeriale contenente le procedure con cui assegnare i posti da ricercatore messi a disposizione in tale maniera.

D.M. 565/07 e D.M. 620/07: stabilisce la ripartizione tra le università statali dei fondi necessari per l’attivazione delle procedure di reclutamento relative al piano di assunzione triennale straordinario.

D.L. 248/07, articolo 12, comma 2-bis: specifica che sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (01/03/08) e che tali procedure concorsuali dovranno svolgersi secondo la disciplina prevista dalla L. 210/98 e dal relativo regolamento di attuazione. 

Norme previste dal DL 180

Vengono modificate le procedure per la valutazione dei ricercatori e per la composizione delle commissioni. Le procedure introdotte dal DL 180 saranno valide sino al riordino organico del reclutamento dei ricercatori e comunque sino il 31/12/09.

Vengono modificate sia la composizione delle commissioni che le procedure di valutazione dei titoli.

Le commissioni sono composte:

– da un professore ordinario o associato appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando

– da due professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini, sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari alla sessione. L’elettorato attivo è composto da tutti i professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando.

Durante l’esame in Senato è stato specificato che mantengono l’elettorato attivo e passivo per la composizione delle commissioni anche i professori che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro, sino al 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

Per quanto riguarda invece le procedure di valutazione dei titoli si stabilisce che la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato. I parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione comparativa devono essere individuati da un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che dovrà essere adottato, secondo la modifica apportata durante l’esame in Senato, entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.  Non vengono quindi più effettuate le prove scritte e la prova orale.

Le norme relative alle procedure di valutazione si applicano anche per le procedure indette prima della data di entrata in vigore del decreto per le quali non si siano ancora svolte le votazioni per la composizione delle commissioni.

Tutte le procedure già attivate che non siano conformi con quanto previsto nel decreto sono invece prive di effetto.

Durante l’esame in Senato è stata invece introdotta la possibilità per le università di prorogare al 31/01/09 la data di presentazione delle domande di partecipazione sia per le procedure di valutazione comparativa il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia per le procedure di valutazione che in quel momento siano ancora aperte. 

Schema riassuntivo reclutamento ricercatori 

 

Procedura attuale

Procedura ex DL 180 (post Senato)

Composizione commissione

Un ordinario o un associato designato dalla facoltà, un associato o ordinario esterno ed un ricercatore confermato esterno

Un ordinario o associato designato dalla facoltà e due ordinari esterni

Procedure per la selezione del membro designato dalla facoltà

Designato dal consiglio di facoltà, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari e associati e ricercatori,  richiedente il bando fra gli ordinari e gli associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare o, in caso di necessità, a settori scientifico-disciplinari affini.

Designato dal consiglio di facoltà, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari e associati,  richiedente il bando fra gli ordinari e gli associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in caso di necessità, a settori scientifico-disciplinari affini.

Procedure per la selezione dei membri esterni

Elezione diretta

Elezione di un numero triplo rispetto ai membri necessari e successivo sorteggio

Elettorato passivo

Ordinari e associati appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando. Ricercatori confermati appartenente al settore scientifico-disciplinare interessato e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini.

Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini.

Elettorato attivo

Ordinari e straordinari o associati, ciascuno per la sua fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare che deve eleggere il commissario. Ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare che deve eleggere il commissario.

Ordinari e straordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare che deve eleggere i commissario.

Procedure di valutazione comparativa

La valutazione si articola in:

– valutazione dei titoli

– due prove scritte

– una prova orale

La valutazione si basa solo sulla valutazione dei titoli, e l’individuazione dei titoli valutabili viene rimessa alla discrezionalità della commissione.

 
 

N.B. perché  le disposizioni in materia di reclutamento contenute nel DL 180 possano entrare in vigore deve ancora essere emanato un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che stabilisca le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio dei componenti delle commissioni. La scadenza per la data di presentazione di questo decreto era stata fissata nel testo del DL approvato dal Consiglio dei Ministri a trenta giorni dalla data di emanazione del Decreto stesso, durante l’esame al Senato la data di scadenza è stata spostata a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Sempre in merito ai sorteggi durante l’esame in Senato è stata aggiunta la previsione della costituzione di una commissione nazionale composta da sette ordinari designati dal CUN al proprio interno che deve certificare i meccanismi di sorteggio e sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio.  

 

  • Chiamata diretta 

Normativa di riferimento pregressa

L. 127/97, articolo 17, comma 112: affida al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione di criteri per la chiamata diretta da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

DM 25 luglio 1997, DM 2 agosto 1999: definiscono i criteri per la chiamata diretta. In particolare prevedono che i docenti chiamati siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino da almeno un triennio analoga posizione in università straniere, oppure siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, oppure abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali

DM 26 gennaio 2001, n. 13: istituisce il programma “Rientro dei cervelli” al fine di incentivare la stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri od italiani impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. Il Miur destina ogni anno all’interno dell’FFO un’apposita quota destinata a questo programma da determinare con decreto del Ministro. Istituisce un Comitato preposto alla gestione del programma composto dai presidenti del CUN e della CRUI, che si occupa di raccogliere le domande e di proporre al Ministero quali finanziare, sulla base di una serie di elementi indicati nelle linee guida.

DM 16 luglio 2001: stabilisce che i contratti devono avere durata fino a tre anni accademici

DM 24 luglio 2003, DM 13 aprile 2005: precisano le linee guida, inserendo la possibilità che i candidati senior di particolare rilevanza per l’università ospitante possano chiudere contratti limitati ad un solo anno accademico e non rinnovabili, previa valutazione del Comitato

DM 20 marzo 2003 n. 501, DM 1 febbraio 2005 n. 18: aggiornano le linee guida per il programma “Rientro dei cervelli”. Allo stato attuale sono confermati i criteri per la chiamata diretta e si stabilisce che i contratti devono avere una durata minima di due anni e massima di quattro e richiedono un impegno didattico compreso fra un minimo di 30 ed un massimo di 60 ore per anno accademico. Il titolare del contratto si deve impegnare ad una attività continuativa, esclusiva e a tempo pieno presso l’università ospitante, fatti salvi occasionali impegni fuori sede.

L. 230/05: sancisce a livello legislativo la chiamata diretta. Le università devono dapprima attestare di possedere le adeguate risorse. Si può procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10% dei posti di professore ordinario e associato mediante la chiamata diretta. Stabilisce che possono essere assunti tramite chiamata diretta studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito un’idoneità accademica di pari livello rispetto a quella prevista per i docenti italiani, oppure che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Miur un periodo di docenza nelle università italiane, oppure che siano studiosi di chiara fama. Prevede che le università formulino specifiche propose al Miur che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del CUN. Il livello retributivo previsto per le chiamate dirette è il più alto spettante ai professori ordinari.

DM 207/06: destina 3 milioni di euro per il cofinanziamento, fino al 95% delle spese, della chiamata diretta da parte delle facoltà, ad eccezione di quelle per chiara fama.

DM 246/07: destina un milione e mezzo di euro al cofinanziamento delle chiamate dirette.

DM 9/08: destina un milione e mezzo di euro al cofinanziamento delle chiamate dirette. 

Norme previste dal DL 180

L’articolo riguardante la chiamata diretta è stato introdotto durante l’esame in Senato del DL 180.

Si prevede che le Università possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario e gli studiosi che abbiano già svolto un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli” e che abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata. Le università formulano le proposte di chiamata al Miur che, sentito il CUN, concede o nega il nulla osta. 

Rispetto alla normativa precedente vengono introdotte alcune novità: la possibilità di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori; non vi è più il tetto massimo del 10% per il personale assunto tramite chiamata diretta, si precisa che l’esperienza triennale deve essere stata maturata o in un’università straniera o nell’ambito del “Programma di rientro dei cervelli”; non è più richiesta l’attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell’università.

Rimane distinta la procedura per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama, che debbano coprire posti di professore ordinario. È confermato il fatto che tali chiamate debbano avvenire nell’ambito delle disponibilità di bilancio, ma si introduce il parere – preventivo al nulla osta del Ministro – di una commissione nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata proposta la chiamata. Inoltre si modifica il livello retributivo dei docenti a chiamata, che anziché essere, come in precedenza, il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari, è determinato sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito, attraverso il medesimo Decreto del rettore che dispone la nomina.  

 

  • Turn over degli enti di ricerca 

Normativa di riferimento pregressa

DL 112/08, articolo 74, comma 1: prevede che una serie di enti, fra cui gli enti di ricerca, devono provvedere, entro il 30/11/08, a ridimensionare gli assetti organizzativi, operando una riduzione non inferiore al 20% degli uffici dirigenziali, al 15% degli uffici di livello non generale, al 10% del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali, ed al 10% delle spese per le dotazioni organiche del personale non dirigenziale.  

Norme previste dal DL 180

Gli enti di ricerca vengono esclusi dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10%. 

 

ARTICOLO 2 

Introduzione di una quota di FFO da distribuire sulla base della valutazione 

Normativa di riferimento pregressa

L. 537/99, articolo 5: riforma il sistema di finanziamento delle università, istituendo il FFO. In particolare le risorse statali vengono ripartite nei seguenti tre fondi:

a) Fondo per il finanziamento ordinario, attinente il funzionamento degli atenei, comprendente le spese per il personale docente e non docente, per la ricerca scientifica universitaria, per la manutenzione ordinaria

b) Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche, comprendente la quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi

c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative didattiche.

L. 370/1999, articolo 2: istituisce il CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) in sostituzione dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Viene, fra gli altri, attribuito al CNVSU il compito di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università, predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario, promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare, attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche.

Decreto legislativo 204/98, articolo 5: istituisce il CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). È un organismo di nomina governativa, dura in carica quattro anni, è composto da sette membri, anche stranieri, di comprovata ed elevata esperienza e competenza in campo scientifico, sociale e produttivo. Fra i compiti attribuiti al CIVR vi è anche la sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche pratiche di valutazione.

Doc 1/04 del CNVSU: delinea un nuovo modello teorico (quello attualmente in uso) per la ripartizione annuale dell’FFO. Tale modello prevede che l’FFO venga attribuito:

– per il 30% sulla base della domanda da soddisfare (numero di studenti iscritti e loro caratteristiche)

– per il 30% sulla base dei risultati dei processi formativi (numero di CFU acquisiti dagli studenti, attività formative di riferimento, tempi e modi della loro acquisizione)

– per il 30% sulla base dei risultati della ricerca scientifica (considerando il numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnasti etc, pesati secondo la categoria di appartenenza e per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente e considerando i fondi esterni ottenuti dall’ateneo per attività di ricerca)

– per il 10% per incentivi speciali (sostegno alla mobilità dei docenti, sostegno agli studenti disabili, compensazione delle minori entrate dalla contribuzione studentesca conseguenti l’applicazione della normativa sul diritto allo studio)

Questo modello teorico in realtà non è stato applicato negli anni scorsi, e le risorse dell’FFO sono state attribuite prevalentemente sulle quote storiche di spesa.

D.L. 262/06, articolo 2, commi 138-142: istituisce l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca), con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione dell’università e degli enti di ricerca. Stabilisce anche che CNVSU e CIVR debbano essere soppressi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell’ANVUR

L. 244/07 (Finanziaria 2008), articolo 2, commi 428 e 429: istituisce un fondo straordinario che vada ad integrare l’FFO, per far fronte alle spese per il personale, ad altre esigenze di spesa corrente e di investimento, con una dotazione di 550.000.000€ per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Prevede anche che l’assegnazione delle risorse sia subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Miur.

DPR 64/08: emana il Regolamento relativo al funzionamento dell’ANVUR che però non lo rende operativo, rimandando l’avvio dell’operatività dell’ANVUR all’entrata in vigore di un ulteriore regolamento e prevedendo che CIVR e CNVSU permangano in vigore e che a loro siano destinate le risorse finanziarie precedentemente destinate al funzionamento dell’ANVUR.  

Norme previste dal DL 180

Prevede che a partire dal 2009 un minimo del 7% dell’FFO e del Fondo straordinario istituito dalla finanziaria 2008 venga ripartito tra le università sulla base dei risultati dei processi formativi e dell’attività di ricerca scientifica. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva che fra i parametri da considerare per l’attribuzione di questa quota vi fosse anche la valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza delle sedi didattiche, ma durante l’esame in Senato il testo è stato modificato, escludendo questo criterio dalla prima applicazione.

Le modalità di ripartizione di queste somme devono ancora essere definite con un Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dopo aver sentito il parere del CIVR e del CNVSU. Il termine per la presentazione di questo decreto, originariamente previsto per il 31/12/08 è stato prorogato durante l’esame al Senato al 31/03/09 (anche perché la scadenza prevista nel testo originale era antecedente il termine ultimo per la conversione del Decreto Legge in Legge). 

 

ARTICOLO 3 

  • Interventi sul diritto allo studio 

Normativa di riferimento pregressa

L. 338/00: prevede il cofinanziamento dello Stato per gli interventi necessario all’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la restrutturazione di immobili di nuova costruzione o già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari da parte di regioni, organismi regionali per il diritto allo studio, università statali o legalmente riconosciute, collegi universitari legalmente riconosciuti, consorzi universitari. Specifica che gli alloggi così realizzati sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Autorizza una spesa di 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2003 e demanda alla legge finanziaria la quantificazione per gli anni successivi. Stabilisce che il cofinanziamento copre una cifra non superiore al 50% del costo totale del progetto esecutivo. I progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, sono individuati dal Miur che procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale, piano che prevede i tempi e le modalità dei lavori e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti.

Demanda la definizione delle modalità e delle procedure per la presentazione dei progetti e l’erogazione dei finanziamenti a un decreto del Miur. Demanda a un altro decreto del Miur la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi.

Legge finanziaria 2001, articolo 144, comma 18: aggiunge ai soggetti che possono usufruire del cofinanziamento per la realizzazione di alloggi o residenze universitarie anche fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, le fondazioni universitarie, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciuti.

D.M. 9 maggio 2001, n. 116: disciplina le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 338/00.

Precisa quali sono i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento; specifica quali sono gli interventi ammissibili al finanziamento, specifica quali sono gli obblighi cui deve sottostare la struttura cofinanziata (in particolare vige l’obbligo della destinazione d’uso per almeno 20 anni), stabilisce quali sono i criteri di valutazione dei progetti. Demanda la definizione delle modalità di revoca dei cofinanziamenti nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze previste e le modalità di assegnazione dei finanziamenti ad un ulteriore decreto del Miur.

D.M. 9 maggio 2001, n. 188: definisce gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

D.M. 22 maggio 2007, n. 42: ultimo decreto relativo le procedure ed alle modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Apporta qualche piccola modifica a quanto previsto dal D.M. 116/2001, in particolare apre l’utilizzo degli alloggi, per una percentuale pari al 10%, all’utilizzo da parte di dottorandi, borsisti ed assegnisti, prolunga a venticinque anni il vincolo di destinazione d’uso, aggiorna i minimi e i massimi di posti letto messi a disposizione al termine dei lavori entro i quali il progetto è finanziabile, corregge l’importo minimo dei progetti affinché essi possano essere cofinanziati, aggiorna i criteri di valutazione.

D.M. 22 maggio 2007, n. 43: ultimo aggiornamento degli standard minimi dimensionali e qualitativi e delle linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. 

L. 390/91, articolo 16: è la legge quadro nazionale sul diritto allo studio. In particolare, per quanto ci riguarda, all’articolo 16 prevede che, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi per il diritto allo studio, fosse istituito per gli anni 1991 e 1992 presso il Ministero, un fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore.

L. 147/1992: conferma il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore anche per gli anni successivi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando ala legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

L. 662/96, articolo 1, comma 89: prevede che il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore possa essere destinato anche all’erogazione delle borse di studio.

DPCM 28 luglio 1997: stabilisce che i trasferimenti del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio siano destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei, che nella concessione delle borse di studio debbano essere utilizzate prioritariamente le risorse proprie e quelle derivante dal gettito della tassa regionale per il dritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo, e che le eventuali risorse del fondo eccedenti possano essere destinate alla concessione dei prestiti d’onore, alla concessione di borse di studio a studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica ma condizioni di merito inferiori a quelle previste, concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo. Stabilisce inoltre i criteri di riparto del fondo per l’anno 1997 in questa maniera: dopo una decurtazione dell’1% destinato a regioni e province autonome ove non sono istituite università, in proporzione alle borse di studio da esse erogate, il fondo è ripartito tra le altre regioni e province autonome in base a questi criteri:

– il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate per l’anno accademico precedente, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di mobilità internazionale, all’erogazione di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio anche a studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio (le spese erogate dalle regioni  eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio sono considerate pesate con una parametro che ne fa aumentare il valore)

– il 20% in proporzione al numero degli iscritti in corso nell’anno accademico 95/96 e al numero degli studenti iscritti in corso provenienti da altri regioni e da altri paesi nell’anno accademico 94/95.

– il 15% in proporzione al numero degli idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico precedente.

– il 15% in proporzione al numero di posti alloggio disponibili, che vengono pesati con un parametro pari a due se sono stati resi disponibili nei due anni precedenti.

In ogni caso il finanziamento ad ogni regione o provincia autonoma derivante dal riparto del fondo integrativo non può eccedere la somma del gettito delle tasse regionali per il diritto allo studio e dalle risorse proprie messe a disposizione dalla regione o dalla provincia autonoma.

Il DPCM stabilisce inoltre i criteri di riparto del fondo per il 1998, confermando i medesimi parametri previsti per il 1997, ad eccezione dell’eliminazione della decurtazione iniziale dell’1%, ed aggiungendo il vincolo che il numero figurativo degli iscritti in corso è incrementato rispettivamente del 50%, del 100% e del 150% per le regioni e le province autonome che abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti da un precedente DPCM: presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi, erogazione della prima rata della borsa di studio. Viene inoltre aggiunto il vincolo che non si considera nel calcolo della spesa destinata alla concessione di borse di studio etc… la parte derivante dal riparto del fondo integrativo dell’anno precedente, ed infine si aggiunge che la riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio rispetto all’anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo sulla quota attribuibile nel riparto per il 1998.

DPCM 30 luglio 1998: stabilisce l’ammontare, sulla base dei dati raccolti, della quota di fondo integrativo 1998 da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma. Conferma che le regioni e le province autonome debbano utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo. Modifica parzialmente quanto previsto dal DPCM del ’97, stabilendo che le eventuali eccedenze del fondo integrativo debbano essere usate per la concessione di prestiti d’onore o per la concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo e non più anche per l’erogazione di borse di studio a studenti che rispettino i requisiti di reddito ma non quelli di merito. Conferma inoltre che il fondo debba essere utilizzato per la concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. Determina i criteri di riparto per il fondo integrativo per il 1999 in questa maniera:

– il 60% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate per l’anno accademico precedente, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di mobilità internazionale, all’erogazione di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio anche a studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio (le spese erogate dalle regioni  eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio sono considerate pesate con una parametro che ne fa aumentare il valore)

– il 25% in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico precedente, con un peso doppio per gli studenti fuorisede

– il 15% in proporzione al numero di posti alloggio resi disponibili entro il 01/11/98, pesati in maniera doppia nel caso in cui siano stati resi disponibili per due anni. 

Il numero figurativo degli idonei è incrementato rispettivamente del 50%, del 100% e del 150% per le regioni e le province autonome che abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti da un precedente DPCM: presentazione dei bandi per i concorsi per la borse di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza, pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31/10, erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31/12. Vengono confermati i vincoli per cui non si considera nel calcolo della spesa destinata alla concessione di borse di studio etc… la parte derivante dal riparto del fondo integrativo dell’anno precedente e che la riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio rispetto all’anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo sulla quota attribuibile nel riparto per il 1999.

DPCM 20 aprile 2000: stabilisce l’ammontare, sulla base dei dati raccolti, della quota di fondo integrativo 1999 da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma, stabilendo inoltre che le somme trasferite alle regioni e alle province autonome devono essere utilizzate in modo da assicurare che il pagamento delle borse avvenga entro il 30 giugno 2000. Conferma che le regioni e le province autonome debbano utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo. Modifica parzialmente quanto previsto dal DPCM del ’98, stabilendo che le eventuali eccedenze del fondo integrativo debbano possano essere utilizzate, oltre che per la concessione di prestiti d’onore o per la concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo, anche per la concessione di contributi integrativi delle borse di studio finalizzati alla partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale. Conferma inoltre che il fondo debba essere utilizzato per la concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. Conferma sostanzialmente per il 2000 i criteri di riparto per il fondo integrativo per il 1999, con la piccola modifica che i posti alloggio per essere considerati nel calcolo devono essere resi disponibili non entro il 01/11 ma entro il 10/11. Viene aggiunto un coefficiente che raddoppia la considerazione della spesa per le borse di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Si introduce inoltre una considerazione del 20% in più della spesa per le borse di studio nel caso in cui vengano attribuite a tutti gli idonei.  Vengono inoltre cambiati i coefficienti con cui viene incrementato il numero figurativo degli idonei nel caso in cui si rispettino i termini previsti dal DPCM: passano dal 50%, 100% e 150% al 100%, 200% e 300% rispettivamente.  Vengono confermati i vincoli per cui non si considera nel calcolo della spesa destinata alla concessione di borse di studio etc… la parte derivante dal riparto del fondo integrativo dell’anno precedente e che la riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio rispetto all’anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo sulla quota attribuibile nel riparto per il 2000.

DPCM 9 aprile 2001: è il decreto che stabilisce i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio (quello che è scandalosamente ancora in vigore ora). Stabilisce anche i criteri per il riparto del fondo integrativo per il triennio 2001-2003, modificando i criteri utilizzati fino all’anno precedente, in questa maniera:

  • il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio per l’anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di versione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale. Tale spesa viene calcolata in maniera figurativa tenendo conto:

    • del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia, moltiplicato per l’importo minimo delle stesse

    • del numero delle borse ad importo ridotto concesse per ciascuna tipologia, moltiplicato per l’80% dell’importo minimo. Se l’ammontare della borsa di studio è stato determinato dalla regione o provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo. Se l’importo della borsa di studio è stato determinato in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo purché le borse di studio siano state concesse almeno all’85% degli studenti idonei.

Inoltre ai fini della determinazione della spesa complessiva :

      • non si tiene conto della parte derivante dal riparto del fondo integrativo per l’anno precedente

      • la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale è ponderata con un parametro pari a 3

      • la spesa delle regioni o delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 2.

      Il 35% in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico in corso, pubblicate entro il 31/12 dell’anno precedente. Si tiene conto nel calcolo del numero degli idonei delle seguenti riponderazioni:

      • gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2

      • il numero degli idonei è incrementato rispettivamente del 100%, del 200% e del 300% nel caso in cui siano stati rispettati, nell’anno accademico in corso, uno, due o tre fra i seguenti termini: la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza, prevista all’interno di questo stesso DPCM, la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31/10, l’erogazione della prima rata della borsa di studio entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il 31/12 (31/01 solo per l’anno 2002)

      Il 15% in proporzione al numero di posti alloggio effettivamente disponibili al 31/10 dell’anno precedente.

      Vigono inoltre le seguenti condizioni:

      • a partire dal 2002 a ciascuna regione o provincia autonoma spetta un ammontare di risorse pari a 3200€ per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all’Unione europea nell’anno accademico in corso

      • la riduzione delle risorse destinate dalle regioni o dalle province autonome alla concessione delle borse di studio rispetto all’anno precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto (le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri già citati)

      • l’importo assegnato a ciascuna regione o provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie, destinato alla stessa nell’anno precedente (l’eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri già citati)

      • A decorrere dal 2002 ciascuna regione e provincia autonoma non può ottenere nel riparto del fondo una somma inferiore all’80% di quella ottenuta nell’esercizio finanziario precedente.

      DPCM 29 dicembre 2000: ribadisce che il fondo straordinario deve essere destinato dalle regioni e province autonome alla concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. Introduce però la novità per cui nell’utilizzo del fondo è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. Conferma anche che le regioni e le province autonome debbano utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e delle province autonome alla concessione dei prestiti d’onore ai sensi delle normative regionali e alla concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo.

      Il decreto determina inoltre, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo assegnate ad ogni regione o provincia autonoma. Infine conferma che i criteri di riparto del fondo da applicare nel triennio 2001-2003 sono quelli stabiliti nel DPCM 09/04/01.

      DPCM 28 dicembre 2001: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2001 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.

      DPCM 10 marzo 2003: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2002 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.

      DPCM 18 febbraio 2004: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2003 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.

      DPCM 15 febbraio 2005: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2004 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.

      Parere del Consiglio di Stato 29 agosto 2005: esclude la possibilità per l’amministrazione di modificare il DPCM 9 aprile 2001.

      DPCM 31 agosto 2006: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2005 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.

      DPCM 17 maggio 2007: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2006 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.

      DPCM 12 giugno 2008: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2007 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.  

      Norme previste dal DL 180

      Prevede l’integrazione di 65 milioni di euro per l’anno 2009 sui fondi previsti dalla Finanziaria per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie ai sensi della Legge 338/00.  

       

      Fondi previsti dalla Finanziaria 2008

      Fondi previsti dalla Finanziaria 2009 all’esame in Senato

      Decurtazione

      Fondo integrativo previsto dal DL 180

      Totale fondi per il 2009

      Incremento finale

      57,1 mln

      44,6 mln

      12,5 mln

      65 mln

      109,6 mln

      52,5 mln

       

      Prevede l’integrazione di 135 milioni di euro per l’anno 2009 rispetto a quanto previsto dalla Finanziaria per il fondo di intervento integrativo statale per i prestiti d’onore e le borse di studio previsto dalla Legge 310/91.

       

      Fondi previsti dalla Finanziaria 2008

      Fondi previsti dalla Finanziaria 2009 all’esame in Senato

      Decurtazione

      Fondo integrativo previsto dal DL 180

      Totale fondi per il 2009

      Incremento finale

      152 mln

      111,9 mln

      40,1 mln

      135 mln

      246,9 mln

      94,9 mln

       

      La copertura economica per questi interventi è prevista attraverso una decurtazione del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall’art. 61 della L. 289/02).

      Nel testo originario i fondi a valere sul FAS erano calcolati nella cifra di 65 mln di euro e di 135 mln di euro rispettivamente per gli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie e per le borse di studio. Durante l’esame in Senato la cifra a valere sul FAS per quanto riguarda le borse di studio è stata portata a 405 mln. Questo poiché esiste un coefficiente di spendibilità nell’anno delle risorse del fondo, poiché gli effetti dell’utilizzo degli stanziamenti del fondo sui conti pubblici si distribuiscono su un arco temporale di circa 3 anni, a causa di una procedura di spesa estremamente complessa che fa sì che il coefficiente di spesa può essere valutato solo nell’ordine del 30-35% annuo e solo con il terzo anno le nuove risorse ripartite a valere sul fondo potranno risultare completamente erogate ai beneficiari finali. Quindi, per un onere di 135 milioni di euro per il 2008 è occorso aumentare il corrispondente ammontare di tre volte, arrivando alla somma di 405 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare nel 2008.  

       

      • Modifica della durata del mandato in CNSU 

      Normativa di riferimento pregressa

      L. 59/97, articolo 20, comma 8, lettera b: demanda all’emanazione di un apposito regolamento la disciplina della composizione e delle funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale degli studenti, eletto dagli studenti stessi, con compiti consultivi e di proposta.

      DPR 491/97: disciplina la composizione e la funzione del CNSU. In particolare stabilisce quali siano le materie sulle quali il CNSU è tenuto a formulare pareri e proposte al Miur, stabilisce quali sono le competenze del CNSU, stabilisce l’elettorato attivo e passivo del CNSU e le modalità di elezione dei componenti, stabilisce la durata in carica degli eletti (fissandola a tre anni senza possibilità di rielezione), stabilisce che il CNSU debba dotarsi di un presidente, di un ufficio di presidenza e di un regolamento interno da adottare entro due mesi dal primo insediamento. Infine stabilisce che le elezioni debbano essere indette dal Miur, con un’ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.

      L. 170/03, articolo 3-bis: aggiorna l’elettorato attivo e passivo per il CNSU in virtù delle modifiche dell’ordinamento didattico. Modifica la durata del mandato dei componenti del CNSU da tre a due anni a partire dal mandato successivo a quello di entrata in vigore del decreto e prevede che gli eletti possano essere rinnovati una sola volta. Inoltre specifica che gli eletti che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa.  

      Norme previste dal DL 180

      Durante l’esame del DL al Senato è stato introdotto un comma che sposta la durata del mandato dei componenti del CNSU da due a tre anni, senza però specificare la decorrenza degli effetti dalla disposizione.  

       

      • Istituzione dell’anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori e valutazione della ricerca 

      Normativa di riferimento pregressa

      DPR 382/80, articoli 36 e 38: specifica i criteri per la progressione economica dei professori universitari e dei ricercatori. Ai professori ordinari all’atto della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio del 48,6% della retribuzione del dirigente generale di livello A dello stato. Ai professori straordinari è attribuito uno stipendio pari al 92% di quello precedente, con possibilità di aumento biennale del 2,5%. Vengono inoltre introdotte sei classi biennali di stipendio, ciascuna pari all’8% della classe attribuita all’atto della nomina ad ordinario. Infine la progressione si articola in ulteriori scatti di stipendio biennali del 2,5% calcolato sulla base della classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori associati è pari al 70% di quello spettante, a parità di posizione, ai professori ordinari. Nel caso in cui il professore universitari opti per il regime di impegno a tempo pieno lo stipendio viene maggiorato del 40%.  Per i ricercatori universitari confermati la progressione si articola sulla base di sette classi biennali con aumento ciascuna dell’8% del parametro iniziale e in successivi scatti biennali del 2,5% calcolati sulla classe finale.

      L. 133/08, articolo 69: prevede un meccanismo di intervento una tantum sulla progressione economica  automatica degli stipendi. In particolare prevede la possibilità di un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, limitatamente alla misura del 2,5%. 

      Norme previste dal DL 180

      Sono tutti provvedimenti introdotti durante l’esame del DL in Senato.

      Istituisce a partire dal 2009 un’anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Le modalità e i criteri per la costituzione dell’anagrafe sono demandati ad un decreto del Miur.

      Prevede quindi che gli scatti biennali destinati a maturare dal 1 gennaio 2011 sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica dell’effettuazione nel biennio precedenti di pubblicazioni scientifiche. Nel caso in cui non siano state effettuate pubblicazioni nell’ultimo biennio lo scatto viene decurtato della metà. Si demanda ad un apposito decreto del Miur di stabilire quali siano i criteri identificanti il carattere scientifico.

      Professori e ricercatori che non abbiano effettuato pubblicazioni nell’ultimo triennio sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento.

      Prevede infine che in sede di approvazione del conto consultivo il rettore presenti ogni anno al Consiglio d’amministrazione ed al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ed ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. Questa relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ateneo e deve essere trasmessa al Miur. La mancata pubblicazione della relazione viene introdotta fra i criteri valutati per l’attribuzione dell’FFO e del Fondo di finanziamento straordinario.  

      Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

      Di fatto si sollecita la pubblicazione dei già previsti decreti ministeriali che debbono determinare gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro le quali le Istituzioni nella loro autonomia individueranno gli insegnamenti da attivare. Non è però chiaro se si intenda modificare la procedura prevista, escludendo il CNAM dal percorso di emanazione del Decreto.  

       

      ARTICOLO 4 

      Stabilisce che la copertura finanziaria per gli incrementi stabiliti per l’FFO vengano coperti con la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di alcuni capitoli di spesa. 

      CONSIDERAZIONI 

      Il DL n. 180 del 10 Novembre è una risposta inadeguata alle tante critiche provenienti dalla comunità accademica sullo sfacelo cui la L. 133/08 conduce l’Università pubblica.

      In primo luogo non viene toccato l’articolo 16 della L. 133 che offre la possibilità agli Atenei di diventare Fondazioni.

      Quanto previsto in termini di turn over inoltre aumenterà le difficoltà degli Atenei che si trovano in difficoltà economiche, in particolare per coloro che sforano il tetto del 90% dell’FFO. Per questi Atenei non sarà possibile disporre nemmeno in parte delle risorse recuperate tramite i pensionamenti, come sarebbe stato possibile sia rispetto alla normativa previgente la L. 133/08, sia come sarebbe stato possibile dopo l’introduzione della L. 133/08. Si dovrebbe prevedere un piano di rientro che parta dalla valutazione del bilancio e della qualità dei servizi offerti e si basi su agevolazioni per il conseguimento di obiettivi di spesa e di qualità.

      Nel DL si avverte la grande assenza di una valutazione complessiva del sistema universitario. Il 7% di fondi attribuiti sulla base della valutazione è una percentuale ancora bassa e sui criteri di ripartizione non si è avviata una discussione condivisa con il mondo accademico. Si rischia inoltre che con il rinvio a successivi decreti dei criteri di ripartizione di questo 7% tali fondi si tramutino in realtà in ulteriori fondi bloccati che non vengono ripartiti in assenza dei criteri. Ancora una  volta non si pone alcuna attenzione alla centralità degli studenti all’interno del percorso di valutazione, e ad aggravare il tutto le modifiche apportate in Senato eliminano totalmente la valutazione delle sedi didattiche, la cui qualità è invece centrale. Pur introducendo positivamente fra i criteri valutati per l’attribuzione dei fondi anche la qualità dell’offerta formativa ed i risultati dei processi formativi si è ancora nell’ambito delle dichiarazioni di principio, e sarà necessario attendere il Decreto ministeriale per un giudizio più approfondito.

      Per quanto riguarda i nuovi criteri stabiliti per i concorsi si ragiona ancora su concorsi locali sostanzialmente uguali a quelli già esistenti, con la sola differenza che per la composizione della commissione giudicatrice si usano contemporaneamente metodi elettivi e di sorteggio nella composizione della commissione, cose che non vanno ad incidere realmente sulla trasparenza del reclutamento, tanto meno con la presenza di un docente ordinario della facoltà che ha richiesto il bando. E’ necessario offrire maggiori garanzie rispetto alle commissioni giudicatrici, allargando magari ai confini europei la sua composizione. E’, altrettanto necessario, che nella valutazione della docenza in esame il parere espresso negli anni da parte della componente studentesca attraverso i questionari di valutazione abbia rilevanza o, quantomeno, testimonianza.

      Anche nel reclutamento dei ricercatori non si interviene in maniera sostanziale, se non per l’eliminazione delle prove scritte ed orali in sede di valutazione, cosa che non porta ad alcun miglioramento sostanziale, soprattutto in una condizione come quella italiana in cui non esistono chiari criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

      Non si capisce come mai queste modifiche, che ambiscono a fornire risposta alle richieste di trasparenza nei reclutamenti, valgano di fatto per la seconda sessione del 2008, decadendo così per il 2009.

      La valorizzazione della chiamata diretta, che viene con la modifiche introdotte dal Senato resa più semplice, ed accessibile anche agli atenei che si trovino in difficoltà economiche, allarma perché segnale della direzione in cui viene intesa l’autonomia degli atenei andando nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione di una chiamata diretta, peraltro come segnalato in molti altri atti di questo Governo, assolutamente non sottoposta a nessun tipo di garanzia.

      È positivo il fatto che si cerchi di intervenire con degli incentivi sulla produttività scientifica dei docenti e dei ricercatori, poiché è sicuramente un problema avvertito anche dagli studenti il fatto che molti docenti non dedichino tempo alla ricerca ed all’attività universitaria bensì si concentrino su attività parallele, allo stesso tempo si interviene in questa materia in maniera arraffazzonata. In particolar modo, rimandando ad un successivo decreto il compito di stabilire quali siano i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche non si comprende cosa sarà valutato valido e si rischia di avviarsi piuttosto nella direzione per cui ci sarà una sovrapproduzione di pubblicazioni in realtà prive di qualsiasi valore. Inoltre si concentra sulla sola valutazione delle pubblicazioni sia la valutazione dell’attività di ricerca del docente che la valutazione dell’attività tutta del docente, ancora una volta escludendo completamente il parere degli studenti.

      Non possiamo d’altra parte non considerare l’investimento che questo DL fa sul Diritto allo Studio, investimento però non sufficiente a garantire l’effettività di un diritto costituzionale. Non è sufficiente l’integrazione 135 milioni di euro per coprire la totalità delle borse di studio, così come è assolutamente insufficiente l’investimento di 65 milioni di euro per gli interventi in alloggi e residenze universitarie. Se consideriamo, infatti, che il solo lavoro di ristrutturazione delle residenze studentesche marchigiane necessita di circa 30 milioni di euro, viene da sé che 65 milioni di euro per tutta l’Italia non copriranno neanche i lavori di risistemazione degli stabili che in diverse città universitarie italiane si trovano in condizioni inaccettabili, a causa dei disinvestimenti protratti negli anni. Si deve poi considerare il fatto che questi incrementi intervengono su dei precedenti tagli, risultando di fatto molto inferiori rispetto a quanto millantato.

      È, poi, quasi una contraddizione che il recente DL fornisca la copertura all’incremento dei fondi per il Diritto allo Studio, come sopra descritto del tutto insufficienti per garantirne l’effettività, togliendoli dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, confermando la mancanza d’intento del Governo di investire sul futuro della società italiana, dallo sviluppo delle aree in situazioni critiche all’investimento sulla formazione e sulla conoscenza.

      Non si può che valutare negativamente anche la modifica della durata del mandato in CNSU, che se da una parte risponde alle problematicità legate al funzionamento discontinuo dell’organo a causa della lentezza delle procedure per istituirlo, d’altro canto rischia di vedere quest’organo sottoposto a un ricambio troppo frequente, che finisca per fare sì che la sua composizione non rispetti più i risultati elettorali, o addirittura a una sua composizione non completa, a causa di una durata troppo lunga rispetto alle durate dei corsi di studio. È poi assolutamente da biasimare il fatto che l’unico intervento previsto su questo organo vadano a pesare sulla durata del suo mandato e non riflettano invece su una sua necessaria riforma, soprattutto in termini di competenze ad esso attribuite.  

       

      Testo Legge n. 544/2007

       

      Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 prot. n. 544/2007

      Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 

       

      VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l'articolo 1, comma 8, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca; 
      VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; 
      VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
      VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9, il quale prevede che: 
       (comma 2) "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi  determinati con decreto del Ministro…"; 
       (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale"; 
      VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, recante disposizioni per la costituzione della Banca Dati dell'offerta formativa delle Università e sulla verifica del possesso dei requisiti minimi quale condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari; 
      CONSIDERATO che presso il Ministero è stata costituita la Banca dati dell'offerta formativa con  procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa nelle seguenti sezioni:

      • RAD (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
      • Off.F (Offerta Formativa), relativa alla attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
      • Off.F pubblica, anch'essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università;

      CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 1-bis della legge 11 luglio 2003, n. 170, è stata costituita l'Anagrafe nazionale degli studenti; 
      VISTO l'art. 2, comma 141, del decreto legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono soppressi contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
      VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; 
      VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, e, in particolare l'Allegato A, nel quale, fra l'altro, si precisa che le Università, al fine di "orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa", possono adottare "iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa – in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 …costituite da …attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti minimi" ("requisiti qualificanti")… "; 
      VISTO il D.M. 18 ottobre 2007, adottato ai sensi dell'art. 1- ter, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e i parametri (Indicatori) per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università, e in particolare l'Allegato allo stesso decreto nel quale viene individuato tra gli Indicatori anche  quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati; 
      VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale  sono state individuate le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale in attuazione dei DD.MM 16 marzo 2007; 
      VISTO, in particolare, l'allegato 1 del D.M. n. 386/2007, nel quale si prevede che:

      • (sezione 1.1.- le ragioni di una riforma), "la ridefinizione dell'offerta formativa, che inizia con l'a.a. 2008/2009 (e che avrà termine nell'a.a. 2010/2011) costituisce…una occasione irripetibile e di straordinaria importanza per:
        • a) migliorare l'efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio, nell'ottica di una sempre maggiore convergenza entro il quadro europeo previsto dal Processo di Bologna;
        • b) correggere e ribaltare alcune tendenze negative registrate nella prima applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al DM n. 509/99;
        • c) favorire una effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento del sistema;
        • d) innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli atenei";

        (sezione 1.4 – correggere le tendenze negative) "per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata….sono previsti (i) requisiti minimi che occorre rispettare ai fini dell'attivazione dei corsi di studio";

        (sezione 4. – l'attivazione dei nuovi percorsi formativi) "il quadro generale dei nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi … sarà oggetto di specifico decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del riferito DM 270/04, una volta acquisito il parere del CNVSU";

        TENUTO conto del documento (doc. 7/07) del CNVSU, predisposto in relazione a quanto previsto dal predetto allegato 1, punto 4, del D.M. n. 386/2007, nonché dei criteri e delle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso Comitato (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 3/04, doc. 19/05); 
        CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto previsto nel predetto allegato 1:

        • (sezione 1.4.3.) "l'introduzione dei nuovi percorsi può avvenire gradualmente. Nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma";
        • (sezione 4.4.1) "ai corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del D.M. 509/99 continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dal D.M. 15 del 27/1/2005, aggiornato dai D.M. 203/2006 e 252/2006";
        • (sezione 4.11.) "ai corsi di laurea on line si applica quanto disposto dal Regolamento sui Criteri e procedure di accreditamento dei corsi a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, da emanare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" e che, pertanto, fino all'adozione del predetto regolamento continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni;

        RITENUTO pertanto di dover definire, nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità preordinato  all'accreditamento dei corsi di studio, i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, necessari per la loro attivazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, nonché le condizioni e i criteri per l'inserimento dei medesimi nella Banca dati dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello stesso D.M. n. 270/2004; 
        RITENUTO altresì di dovere definire, ai fini dell'attuazione del D.M. 18 ottobre 2007, i requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

         

        DECRETA

        Art. 1 
        (Quadro dei requisiti necessari)

        1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all'allegato1, sezione 4.2, tenuto conto del doc. 7/07 del CNVSU  predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano: 
        a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati; 
        b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi; 
        c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano; 
        d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio.

        2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa: 
        a.  le attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio; 
        b. le attività correlate all'attivazione dei corsi di studio; 
        c. il funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali. 
        I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.

        3. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il presente decreto: 
        – individua altresì criteri e procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
        – fornisce inoltre ai  Nuclei di valutazione le indicazioni operative per le attività di valutazione di loro competenza.

         

        Art. 2 
        (Requisiti di trasparenza)

        1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni – da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati – sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

        2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente decreto.

        3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dal CNVSU.

         

        Art. 3 
        (I requisiti per la  assicurazione della qualità)

        1. Le Università predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio.

        2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

         

        Art. 4 
        (Requisiti necessari di docenza)

        1. Fatto salvo quanto indicato agli artt. 5 e 12, i requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale nelle  classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 delle Università statali e non statali (già requisiti minimi), sono riportati nell'allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato  si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione  teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un  singolo corso di studio.

        2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando, in particolare: 
        a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007; 
        b. se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.

         

        Art. 5 
        (Piani di raggiungimento dei requisiti necessari)

        1. Le Università istituite a far tempo dal piano di sviluppo relativo al triennio 1994/1996, le Università con numero complessivo di studenti iscritti inferiore a 15.000 [vedi "Annotazione 1"],  le Università non statali, nonchè i mega-Atenei limitatamente alle facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento (ai sensi dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono attivare, in carenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 4, esclusivamente i corsi risultanti da trasformazione di corsi già attivati, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, a decorrere dall'a.a. di prima attivazione del corso trasformato, di 5 anni.

        2. Le Università, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per tutti i corsi già attivati, e che intendano aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, possono proporre l'attivazione degli stessi anche in carenza del possesso dei predetti requisiti, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento d'Ateneo da completare entro la durata normale del corso.

        3. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2 viene monitorata dal CNVSU, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F.. Le Università che hanno adottato tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.

        4. Le Università che, a decorrere dall'a.a. 2005/2006, hanno già adottato un piano di raggiungimento dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005, non possono procedere, nelle classi interessate dallo stesso piano, alle trasformazioni di cui al successivo art. 8, fino al raggiungimento di tali requisiti. Il predetto piano deve essere conseguito nei termini per l'inserimento dei relativi corsi di studio nell'Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011. Le stesse Università non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, né proporre i piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2, fintantoché non hanno completato i piani di raggiungimento già adottati.

        [Annotazione 1: A tal fine, si fa riferimento ai dati relativi all'a.a. 2006/2007 della Rilevazione dell'istruzione universitaria, condotta annualmente dall'Ufficio di statistica del Ministero.]

         

        Art. 6 
        (Le regole dimensionali relative agli studenti)

        1. Al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, i Nuclei di valutazione esprimono un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore (come indicato nella tabella 7 dell'Allegato B): 
        –  al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico; 
        – al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree magistrali.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, le Università indicano le specificità e le motivazioni strategiche che giustificano, comunque, l'attivazione di corsi di studio con un basso numero di immatricolati, ovvero gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, ecc.).

         

        Art. 7 
        (Requisiti di strutture)

        1. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione – tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" – predispongono apposita Relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

        2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

         

        Art. 8 
        (Regolamenti didattici d'Ateneo – RAD)

        1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007, il Regolamento didattico d'Ateneo può essere modificato nella sezione RAD della Banca dati dell'Offerta formativa, attraverso: 
        a. la trasformazione dei corsi già inseriti ai sensi del D.M. n. 509/1999; 
        b. l'inserimento di nuovi corsi, in aggiunta o in sostituzione di quelli già inseriti; 
        c. le successive modifiche dei corsi di cui alle lettere a. e b..

        2. Le Università inseriscono nel RAD, anche ai fini di cui all'art. 2, le informazioni indicate nell'Allegato C al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

        3. Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell'attivazione della procedura per l'inserimento nell'Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere inserite nel RAD, con "chiusura" da parte del Rettore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

        4. Per i fini di cui al comma 3, il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario nazionale è "chiuso" entro e non oltre:  
        – fino al 2010/2011, il 30 aprile; 
        – dal 2011/2012, il 15 marzo.

        5. Secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione 2007-2009),  vanno acquisiti, entro i termini di cui al comma 3: 
        – il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettera b.; 
        – la relazione tecnica del Nucleo di valutazione, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettere a. e b..

        6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 7 e 8, dei DD.MM. 16 marzo 2007, fino all'a.a. 2009/2010, le proposte di trasformazione di cui al comma 1, lettera a., devono riguardare contestualmente tutti i corsi dell'Ateneo afferenti alla medesima classe.

         

        Art. 9 
        (Offerta formativa – Off.F)

        1. La verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F (v. Allegato C), deve essere "chiusa" da parte dei Rettori, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 entro: 
        a. fino al 2010/2011, il 15 maggio; 
        b. dal 2011/2012, il 15 aprile.

        2. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 5, non possono essere inseriti nell'Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

        3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti, nei termini di cui al comma 1, nell'Off.F comporta: 
        a) la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 
        b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

        4. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

         

        Art. 10 
        (Offerta formativa pubblica- Off.F pubblica)

        1. La sezione Off.F pubblica della Banca dati dell'offerta formativa contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero, secondo quanto indicato all'art. 2, o elaborate dallo stesso sulla base delle informazioni che tutti gli Atenei sono tenuti ad inviare periodicamente all'Anagrafe nazionale degli studenti, per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale di tutti gli Atenei.

        2. Le predette informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F, – ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di cui ai precedenti articoli – entro i termini definiti dal Ministero.

        3. Le informazioni contenute nell'Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'offerta formativa di tutti gli Atenei; le stesse sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché lo stesso possa provvedere alla loro diffusione fra gli istituti scolastici e fra  gli studenti.

         

        Art. 11 
        (Requisiti qualificanti)

        1. In relazione a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, il D.M. 18 ottobre 2007 individua, tra  gli Indicatori per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei predetti programmi, anche quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati. Per le predette finalità, ciascun corso di studio attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), viene definito in "possesso dei requisiti qualificanti"  se soddisfa i requisiti indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

        2. Contribuiscono, inoltre, alla qualità dei corsi di studio, anche gli altri elementi sulla base dei quali sono individuati gli ulteriori Indicatori di cui al predetto D.M. 18 ottobre 2007.

         

        Art. 12 
        (Disposizioni transitorie e finali)

        1. In attesa del loro riordinamento, per i corsi di studio istituiti e attivati nelle classi individuate ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509: 
        –  restano confermate le disposizioni di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto; le Università, fino all'a.a. 2009/2010, possono modificare  il RAD per tali corsi di studio esclusivamente per modificazioni di corsi già inseriti, anche ai fini dell'eventuale accorpamento degli stessi; 
        – le Università possono altresì apportare le modifiche ai regolamenti didattici dei predetti corsi di studio, con particolare attenzione alla riduzione del numero degli insegnamenti.

        2. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato – in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria – sono confermati i requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

        3. Fermi restando i termini temporali per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 15/2005, ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alla classi di laurea magistrale.

        4. I termini temporali di cui agli artt. 8 e 9 possono essere modificati, in relazione ad esigenze operative, con decreto direttoriale.

        5. Le attività relative alla valutazione, che secondo quanto previsto dal presente decreto devono essere svolte dal CNVSU e dal CIVR, si intendono attribuite, a decorrere dalla effettiva operatività della stessa, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, del decreto legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dai relativi provvedimenti attuativi.

        Il presente decreto è  trasmesso alla Corte dei Conti.  
         

         
        Roma, 31 ottobre 2007 
        Prot. n. 544/2007

         

          IL MINISTRO 
        f.to Mussi

        Scheda Tecnica L. 133 (Tremonti)

        “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” 

        • La “manovra” per il triennio 2009-2011 sarà sviluppata su due filoni:

        1. interventi per lo sviluppo;

        1. interventi di contenimento e raggiungimento del pareggio nel 2011.

          • La manovra si svilupperà  attraverso l’emanazione:

            1. di un decreto legge per una manovra correttiva per il 2008 di circa 3 miliardi di euro da coprire con risorse a carico di banche ed imprese;

            2. di un decreto legge per il contenimento della spesa 2009-2010-2011;

            3. di un provvedimento per lo sviluppo (liberalizzazioni, snellimento burocratico, incentivi alle imprese, ecc).

                • I decreti legge dovranno essere approvati entro l’estate e a settembre la legge finanziaria non sarà altro che la sede di recepimento dei tagli già approvati.

                  • Quantitativamente la manovra 2009-2011 sarà di complessivi 34,8 miliardi così suddivisi:

                   

                  2009

                  2010

                  2011

                  13,1

                  20,2

                  34,8

                     

                    I contenuti relativi all’università e ai giovani 

                    Art.11

                    È prevista la costituzione di un piano nazionale di edilizia abitativa che deve favorire le categorie svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione, fra cui vengono compresi anche gli studenti fuori sede. In attesa del piano, che dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla data in vigore del decreto, per ora la manovra sembra assolutamente poco incisiva, in quanto i finanziamenti previsti altro non sono che la somma di finanziamenti già stanziati per questa ed altre misure analoghe (quindi nessun tipo di investimento economico) ed anzi si pensa di reperire liquidità vendendo patrimonio abitativo di edilizia sociale a favore degli occupanti (diminuendo quindi gli alloggi in possesso del pubblico a favore di alloggi di proprietà privata che semplicemente sono vincolati ad applicare canoni calmierati). 

                    Art. 15

                    Altra misura di scarsa incisività. È un semplice suggerimento all’utilizzo di testi, documenti e strumenti didattici di tipo informatico (peraltro non si prevede la gratuità dei testi da scaricare da internet). 

                    Art. 16

                    Forse la misura più  grave presente in questo testo. Prevede la possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, con una semplice delibera di trasformazione adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta.

                    Moltissime sono le criticità: la privatizzazione delle università, oltre che ai nostri principi, è contraria a quanto previsto dalla Costituzione che all’art. 33 prevede che lo stato debba istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Fra l’altro è previsto che la proprietà dei beni immobili già in uso alle università venga trasferita alle fondazioni, ovvero proprietà dello stato che si trasforma tramite una semplice delibera di un Senato accademico e un decreto ministeriale in proprietà di una fondazione privata.

                    Oltre alle considerazioni di carattere più “ideologico” la trasformazione delle università in fondazioni porta con sé parecchie ricadute di carattere pragmatico, anche per via della vaghezza del testo del decreto.

                    Non è infatti chiaro che cosa si intenda quando si dice che resta fermo il sistema di finanziamento pubblico e cha a tal fine costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. Infatti il periodo può essere interpretato sia in direzione di dire che i finanziamenti statali distribuiranno risorse a chi non sarà riuscito a recuperarle dai privati, ma in tal caso decadrebbe tutto l’intento del decreto di stimolare le università a procurarsi fondi ulteriori rispetto a quelli statali, sia in direzione di dire che verrà premiato chi otterrà più fondi dai privati, e in tal caso si andrebbe a penalizzare in maniera poco attenta quegli atenei che si trovino nell’impossibilità di recuperare finanziamenti da privati anche in relazione alla situazione territoriale. Non è poi fornito nessun tipo di garanzie sull’autonomia didattica degli Atenei, che rischia di essere gravemente compromessa e indirizzata dagli enti privati che forniscono i finanziamenti. Non viene poi fornito nessun tipo di garanzie per quanto riguarda il sistema di tassazione. Il vago comma 14 in cui si dice che alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime non garantisce affatto che venga mantenuto fisso il tetto del 20% dell’ffo per quanto riguarda la contribuzione studentesca, ed è già in campo da parte della crui la proposta che il 20% non venga più calcolato sull’ffo ma sul bilancio complessivo dell’ateneo. Ancora, contemporaneamente alla delibera di trasformazione in fondazione l’università deve adottare un nuovo statuto ed un nuovo regolamento di ateneo: non si hanno quindi garanzie di nessun tipo sul destino della rappresentanza studentesca. È poi necessario un cenno alla situazione del personale delle fondazioni universitarie, il cui destino contrattuale non è per nulla certo: chi sarà il loro datore di lavoro? Quale sarà il contratto collettivo di riferimento? Quali garanzie ci saranno rispetto a un’introduzione massaccia di forme contrattuali precarie? 

                    Art. 22

                    Il lavoro compiuto dagli studenti (universitari o delle scuole superiori) con meno di 25 anni durante i periodi di vacanza è soggetto a ulteriori possibili deregolamentazioni, poiché viene inserito fra le prestazioni di lavoro di tipo accessorio, ovvero quelli che non sono regolamentati da un contratto e il cui pagamento avviene attraverso un meccanismo di buoni.  

                    Art. 60

                    Vengono previsti tagli a varie voci di spesa dei Ministeri, ed è ovviamente coinvolto anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Decreto stabilisce che questi tagli non potranno andare a pesare su stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse né sul fondo ordinario, né sulle risorse destinate alla ricerca. Ciononostante l’istruzione universitaria subisce un taglio di 103.383.000€ per il 2009, di 109.309.000€ per il 2010 e di 192.834.000€ per il 2011. 

                    Art. 66

                    Assieme all’articolo 16 è quello che influisce in maniera più drammatica sulle università.

                    Prevede infatti sia una riduzione dei docenti sia una riduzione drastica dell’FFO.

                    Il taglio dei docenti è operato in questa maniera: per gli anni 2010 e 2011 potrà  essere assunto personale in maniera tale che la spesa corrispondente alle nuove assunzioni non superi il 20% delle spese relative al personale cessato nell’anno precedente, ed in ogni caso il numero dei neo assunti non potrà superare il 20% del personale cessato nell’anno precedente. (Semplificando al massimo ogni cinque professori che andranno in pensione potrà esserne assunto uno solo).

                    A partire dal 2012 la limitazione passa dal 20 al 50%.

                    I danni più evidenti che questa misura apporterà sono quelli relativi all’ingresso nel mondo universitario dei giovani ricercatori.

                    Considerando poi che i requisiti necessari in vigore vincolano l’apertura di un corso di laurea alla presenza di un numero minimo di docenti e che, nel caso in cui gli immatricolati superino la numerosità massima teorica per il corso di laurea il numero di docenti necessari cresce in proporzione al numero degli iscritti, appare più che verosimile la possibilità che vengano introdotti ulteriori numeri chiusi per contenere il numero di docenti necessari ed è inoltre concreto il rischio di chiusura di corsi di laurea (come già abbiamo detto relativamente all’introduzione del numero di docenti necessari per l’apertura di un corso di laurea senza un’effettiva valutazione della qualità del corso di laurea in questione). 

                    I tagli al Fondo di Finanziamento ordinario delle Università sono invece così  determinati:

                    63.500.000€ per il 2009

                    190.000.000€  per il 2010

                    316.000.000€  per il 2011

                    417.000.000€  per il 2012

                    455.000.000€  per il 2013.

                    Si tratta, come si vede, di ingenti riduzioni.

                    Questo provvedimento, collegato a quanto previsto dall’articolo 16, non fa che confermare il disinvestimento dello Stato sulla formazione ed è chiaramente un incentivo affinché le Università si rivolgano a finanziamenti privati.

                    Testo D.M. 270/04

                    DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 22 ottobre 2004, n. 270

                    (in G.U. n. 266 del 12 novembre 2004) – Modifiche al regolamento
                    recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
                    del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
                    n. 509.

                    Art. 1.
                    Definizioni

                    1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
                    a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
                    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
                    c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
                    19 novembre 1990, n. 341;
                    d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
                    e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
                    f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
                    g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
                    h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
                    i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
                    l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
                    m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
                    n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
                    o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
                    p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

                    Art. 2.
                    Finalità

                    1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri
                    generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
                    2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

                    Art. 3.
                    Titoli e corsi di studio

                    1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
                    a) laurea (L);
                    b) laurea magistrale (L.M.).
                    2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
                    3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
                    4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
                    5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
                    6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
                    7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
                    8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
                    9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
                    10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

                    Art. 4.
                    Classi di corsi di studio

                    1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
                    2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse d isposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
                    3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
                    4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

                    Art. 5.
                    Crediti formativi universitari

                    1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare ariazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
                    2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
                    3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
                    4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
                    5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
                    6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
                    7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonchè altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

                    Art. 6.
                    Requisiti di ammissione ai corsi di studio

                    1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
                    2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
                    3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
                    4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
                    5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
                    6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

                    Art. 7.
                    Conseguimento dei titoli di studio

                    1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
                    2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
                    3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
                    4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

                    Art. 8.
                    Durata dei corsi di studio

                    1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
                    2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

                    Art. 9.
                    Istituzione e attivazione dei corsi di studio

                    1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
                    2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
                    3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

                    Art. 10.
                    Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

                    1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
                    a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
                    b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
                    2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
                    3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
                    4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.
                    5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
                    a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo;
                    b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
                    c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
                    d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
                    e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

                    Art. 11.
                    Regolamenti didattici di ateneo

                    1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
                    2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale.
                    L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
                    3. Ogni ordinamento didattico determina:
                    a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
                    b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
                    c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
                    d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
                    4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
                    5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
                    6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
                    7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
                    a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
                    b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
                    c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professo ri e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
                    d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonchè della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
                    e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
                    f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
                    g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonchè di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
                    h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
                    i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
                    l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
                    m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
                    n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
                    o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.
                    8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
                    9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

                    Art. 12.
                    Regolamenti didattici dei corsi di studio

                    1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
                    2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
                    a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonchè delle altre attività formative;
                    b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
                    c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
                    d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
                    e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
                    3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
                    4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

                    Art. 13.
                    Disposizioni transitorie e finali
                    1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
                    2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
                    3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
                    4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
                    lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
                    5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
                    6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
                    7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
                    La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

                     

                    Roma, 22 ottobre 2004

                     

                    Il Ministro: Moratti
                    Visto, il Guardasigilli: Castelli

                     

                    Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
                    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
                    n. 6, foglio n. 182.

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