INDICE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI DAL DL 180
ARTICOLO 1 e 1-BIS
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Sanzioni per chi supera il tetto del 90% dell’FFO per le spese relative al personale
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Turn over
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Integrazione fondi per l’FFO
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Procedure di reclutamento dei docenti
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Procedure di reclutamento dei ricercatori
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Chiamata diretta
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Turn over degli enti di ricerca
ARTICOLO 2
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Introduzione di una quota di FFO distribuita sulla base della valutazione
ARTICOLO 3, 3-BIS, 3-TER, 3-QUATER e 3-QUINQUES
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Interventi sul diritto allo studio
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Modifica della durata del mandato in CNSU
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Istituzione dell’anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori e valutazione della ricerca
ARTICOLO 4
Norme di copertura finanziaria
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
EXCURSUS STORICO SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO E NOVITA’ DA ESSO INTRODOTTE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E RELATIVE PROCEDURE
ARTICOLO 1
Calcolo delle spese per il personale, sanzioni per lo sforamento del tetto dell’FFO e peculiarità sulla possibilità di assunzione
Normativa di riferimento pregressa
L. 449/97, articolo 51, comma 4: introduce il tetto del 90%, ovvero decreta che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali non possa eccedere il 90% dei trasferimenti statali disposti tramite l’FFO. Decreta anche che le università che non rispettano tale vincolo potranno procedere a nuove assunzioni solo entro il limite del 35% del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente
D.L. 97/04, articolo 5, commi 1 e 2: prevede che per l’anno 2004 non debbano essere considerati nella determinazione del limite del 90% gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dall’adeguamento della retribuzione dei docenti e dei ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale tecnico e amministrativo. Prevede inoltre che non debbano essere considerati, sempre nella determinazione del limite del 90%, un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
D.L. 266/04, articolo 10: proroga anche al 2005 la non considerazione degli incrementi retributivi.
D.L. 273/05, articolo 8: proroga sino al 31/12/06 la non considerazione degli incrementi retributivi.
D.L. 300/06, articolo 1, comma 1: proroga sino al 31/12/07 la non considerazione degli incrementi retributivi.
D.L. 248/07, articolo 12, comma 1: proroga sino al 31/12/08 la non considerazione degli incrementi retributivi.
L. 244/07 (Finanziaria 2008), articolo 2, commi 428 e 429: istituisce un fondo straordinario a integrazione dell’FFO di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e prevede che il suo stanziamento sia subordinato all’adozione di un piano programmatico da parte delle università, che deve tra gli obiettivi avere il rispetto effettivo del limite del 90%.
L. 296/06 (Finanziaria 2007), articolo 1, commi 647, 648, 650: introduce un piano triennale straordinario per l’assunzione di ricercatori universitari, con concorsi da bandire entro il 30 giugno 2008, per un numero di posti determinato tramite Decreto Ministeriale, e prevedendo per questo lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009. Al comma 648 stabilisce inoltre che il medesimo Decreto Ministeriale dovrà prevedere l’adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori.
D.L. 147/07, articolo 3, comma 1: prevede la disapplicazione per l’anno 2007 del comma 648 della L. 296/06, poiché non è stato emanato il previsto Decreto Ministeriale, e quindi rende disponibili i fondi per il piano straordinario di assunzione di ricercatori anche in assenza della determinazione dei posti per ciascuna università ed in assenza delle norme sulle nuove modalità di svolgimento dei concorsi.
D.L. 97/08, articolo 4-bis, comma 17: prevede la disapplicazione del comma 648 della L. 296/06 anche per l’anno 2008.
L. 230/05, articolo 1, comma 14: prevede che, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, le università possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, previo l’espletamento di procedure disciplinate dai regolamenti universitari che devono garantire l’elevata qualificazione scientifica, la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, del diploma di scuola di specializzazione per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del titolo di laurea specialistica o magistrale o con altri studiosi. Tali contratti hanno la durata massima di tre anni e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.
Novità introdotte dal DL 180
Secondo il DL 180 approvato dal Consiglio dei Ministri le Università che sforano il tetto del 90% :
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non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa
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non possono procedere all’assunzione di personale
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sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dal piano straordinario per l’assunzione di ricercatori.
Nel computo delle spese che concorrono al raggiungimento del limite del 90% è confermato quanto previsto dal D.L. 248/07, ovvero che non debbano essere considerati un terzo delle spese per il personale in convenzione con il servizio sanitario nazionale e sino al 31/12/09 gli incrementi retributivi (la scadenza del 31/12/09 è stata introdotta durante l’esame al Senato del Decreto, poiché nel testo originario era prevista quella del 31/12/08).
È una rilevante novità, rispetto alle limitazioni previste in precedenza, il fatto che, oltre alle assunzioni, venga proibito di procedere anche all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione. Altra rilevante novità è l’esclusione dalla ripartizione dei fondi per il piano straordinario per l’assunzione di ricercatori.
Nell’esame al Senato viene specificato che le Università che sforano il tetto del 90% dell’FFO possono comunque completare le procedure di assunzione dei ricercatori vincitori dei concorsi banditi sulla base del piano di assunzione straordinario per i ricercatori e di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Turn over
Normativa di riferimento pregressa
L. 311/04 (Finanziaria 2005), articolo 1, comma 105: prevede che le Università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico, a tempo determinato ed indeterminato), tenuto conto delle risorse stanziate dai rispettivi bilanci. Tali programmi debbono essere valutati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per valutare la coerenza con le risorse stanziate nell’FFO. Inoltre viene ribadito il tetto del 90% per le spese per il personale.
L. 133/08, articolo 66: prevede per il triennio 2009-2011 (in particolare L.133/08) un turn over nella misura del 20% delle risorse finanziarie liberate dalle cessazioni dell’anno precedente e del numero dei pensionamenti. Per gli anni 2012 e 2013 il turn over è invece limitato al 50%. I limiti previsti dalla finanziaria 2005 rimangono in vigore.
Modifiche introdotte dal DL 180/08
Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che per il triennio 2009-2011 il turn over si possa effettuare nella misura del 50% delle risorse liberate dai pensionamenti dell’anno precedente (superando quindi il blocco al 20% previsto dalla L.133 ed eliminando il vincolo sulla numerosità), ed introducendo inoltre due vincoli: un minimo del 60% delle spese per le nuove assunzioni deve essere destinato all’assunzione a tempo determinato od indeterminato di ricercatori e può essere destinato all’assunzione di professori ordinari un massimo del 10% delle spese per le nuove assunzioni. Nel passaggio in Senato il testo viene modificato in maniera tale che siano considerati nel 60% di spese per l’assunzione dei ricercatori anche le spese per i ricercatori assunti tramite i contratti di diritto privato a tempo determinato introdotti dalla L. 230/05.
Sono fatte salve le assunzioni previste sulla base del piano straordinario di assunzione dei ricercatori.
Schema riassuntivo
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Pre L. 133/08 |
Ex 133/08 |
Ex DL 180/08 |
Ex DL 180/08 come modificato in Senato |
Turn over |
Rispetto del budget d’Ateneo. |
per il triennio 2009-2011 limitato al 20% su numero di pensionamenti e risparmio finanziario derivante dai pensionamenti; per il 2012 e il 2013 limitato al 50% su numero di pensionamenti e risparmio finanziario derivante dai pensionamenti. |
50% sul risparmio finanziario derivante dai pensionamenti, con il vincolo che almeno il 60% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a ricercatori a tempo determinato o indeterminato, e che al massimo il 10% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a professori ordinari. Nel computo non rientrano le assunzioni dei ricercatori derivanti dall’applicazione del piano straordinario. |
50% sul risparmio finanziario derivante dai pensionamenti, con il vincolo che almeno il 60% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a ricercatori a tempo determinato o indeterminato o per ricercatori assunti con un contratto di diritto privato, e che al massimo il 10% delle spese per le nuove assunzioni sia destinato a professori ordinari. Nel computo non rientrano le assunzioni dei ricercatori derivanti dall’applicazione del piano straordinario. |
Eccezioni nel computo delle spese che concorrono al 90% dell’FFO |
– Un terzo delle spese per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale – Sino al 31/12/2008 gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti salariali per i docenti ed i ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per il personale tecnico e amministrativo. |
– Un terzo delle spese per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale – Sino al 31/12/2008 gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti salariali per i docenti ed i ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per il personale tecnico e amministrativo. |
– Un terzo delle spese per il personale universitario che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale – Sino al 31/12/2008 gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti salariali per i docenti ed i ricercatori e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali per il personale tecnico e amministrativo. |
Mantiene valide le eccezioni precedenti e proroga al 31/12/09 la data entro cui non si debbono calcolare gli incrementi retributivi. |
Sanzioni previste per lo sforamento del tetto del 90% |
Possono effettuare assunzioni di personale di ruolo nella misura massima del 35% delle risorse finanziarie liberate dai pensionamenti. (Possono comunque indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa). |
Sino al 2011 le precedenti limitazioni sono di fatto superate dall’introduzione della limitazione del turn over al 20%, quindi esattamente come tutti gli altri atenei nel periodo 2009-2011 possono procedere ad assunzioni nel limite del 20%, Rimangono valide le stesse sanzioni precedenti, anche se ciò non è detto in maniera esplicita, a partire dal 2012. |
– Non possono effettuare assunzioni – Non possono indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa – Sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione di ricercatori |
– Non possono effettuare assunzioni – Non possono indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa – Sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l’assunzione di ricercatori |
Stanziamenti FFO
Il DL 180 prevede un incremento dell’FFO, rispetto a quanto previsto in Finanziaria, di:
24 milioni di euro per il 2009
71 milioni di euro per il 2010
118 milioni di euro per il 2011
141 milioni di euro a partire dal 2012.
L’FFO totale risulta così determinato
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Previsto dalla Finanziaria 2009 in esame al Senato |
6.893.000.000 |
6.162.600.000 |
6.029.900.000 |
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Tagli previsti dalla L. 133/08 |
63.500.000 |
190.000.000 |
316.000.000 |
417.000.000 |
455.000.000 |
Incrementi previsti dal DL 180 |
24.000.000 |
71.000.000 |
118.000.000 |
141.000.000 |
141.000.000 |
Totale tagli |
39.500.000 |
119.000.000 |
198.000.000 |
276.000.000 |
314.000.000 |
Totale FFO (risultante di quanto previsto dalla Finanziaria 2009 e da quanto integrato dal DL 180) |
6.917.300.000 |
6.233.600.000 |
6.147.900.000 |
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- Procedure per il reclutamento della docenza
Normativa di riferimento pregressa
DPR 382/80: ha articolato il ruolo dei professori universitari in due fasce, quella dei professori straordinari e ordinari (all’atto della nomina i professori di prima fascia assumono la qualifica di straordinario, dopo tre anni di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario) e quella dei professori associati. Ha istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Ha introdotto la categoria dei professori a contratto.
L. 210/98, articoli 1 e 2: ha trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e di ricercatori. Ha individuato le modalità di reclutamento della docenza.
DPR 390/98: ha disciplinato le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa
DPR 117/00: ha modificato le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori.
La valutazione comparativa dei candidati prevede la formazione di commissioni.
Per la copertura di posti di professore ordinario la commissione è composta:
– da un professore ordinario appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini (ma non necessariamente appartenente alla facoltà o all’ateneo che ha richiesto il bando), designato dalla facoltà che ha richiesto il bando con deliberazione del consiglio di facoltà nella composizione ristretta ai soli professori ordinari
– da quattro professori ordinari non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando, eletti, con elezioni che debbono avvenire dopo la nomina del professore designato dalla facoltà, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, di settori scientifico-disciplinari affini.
Per la copertura di posti di professore associato la commissione è composta:
– da un professore ordinario od associato appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini (ma non necessariamente appartenente alla facoltà o all’ateneo che ha richiesto il bando), designato dalla facoltà che ha richiesto il bando, con deliberazione del consiglio di facoltà nella composizione ristretta ai soli professori ordinari ed associati
– da due professori ordinari non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando, eletti, con elezioni che debbono avvenire dopo la nomina del professore designato dalla facoltà, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini
– da due professori associati non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando, eletti, con elezioni che debbono avvenire dopo la nomina del professore designato dalla facoltà, dai professori associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini.
In tutti i casi l’elettorato attivo spetta ai professori della medesima fascia del professore da eleggere appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i professori che hanno ottenuto più voti; a parità di voti prevale il più anziano in ruolo ed caso di pari anzianità prevale il più anziano per età. Le elezioni, disciplinate con decreto del Rettore sentita la CRUI, avvengono tramite procedure telematiche, dopo che, sempre per via telematica, il Ministero abbia diffuso gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo. Le procedure per le elezioni devono garantire l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto. È sempre il Rettore a rendere pubblici i risultati delle elezioni.
D.L. 07/05, articolo 1, comma 2-bis: limita la proposta della commissione giudicatrice ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.
L. 230/05 (il cosiddetto Decreto Moratti): detta nuove norme relative allo stato giuridico dei docenti ed introduce un nuovo sistema di reclutamento dei professori e nuove modalità di costituzione delle commissioni, conferendo su questi aspetti la delega al Governo. Abroga gli articoli 1 e 2 della L. 210/98. Introduce l’idoneità scientifica nazionale, che deve essere conseguita sulla base di procedure nazionali, bandite dal Ministero, distintamente per ciascuna fascia (ordinari ed associati) e per ogni settore scientifico-disciplinare.
Ogni Ateneo, sulla base di propri regolamenti autonomi, procede ad una valutazione comparativa per selezionare le persone, in possesso dell’idoneità scientifica nazionale, da chiamare a coprire i posti banditi dall’Ateneo.
Decreto Legislativo 164/06: ha specificato principi e criteri per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo di professori universitari
D.L. 223/06, articolo 23: elimina il parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa per i posti professore ordinario e associato bandite secondo la normativa precedente la L. 230/05 e per le procedure di conferma in ruolo.
Perché la Legge 230/05 potesse entrare in vigore e potesse essere adottata la nuova procedura per il reclutamento erano necessari alcuni provvedimenti attuativi, che non sono mai stati adottati dal Governo (durante la XV legislatura).
Nell’impossibilità di bandire i concorsi con la procedura prevista dalla L. 230/05, e poiché parte della L. 210/98 era stata abrogata dalla L. 230/05, si è determinato un sostanziale blocco dei concorsi.
D.L. 248/2007, articolo 12, comma 2: ha disposto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa per l’accesso al ruolo dei professori universitari utilizzando le norme precedenti contenute nella L. 210/98 e nel suo regolamento di attuazione, il DPR 117/00, sino al 31/12/08, stabilendo che le procedure per la valutazione comparativa debbano essere indette entro il 30/06/08. Non viene in questa riattivazione considerato il DL 07/05, è quindi possibile per tali concorsi attribuire due idoneità.
D.L. 97/08, articolo 4-bis, comma 16: proroga sino al 31/12/09, e stabilisce che le procedure per la valutazione comparativa debbano essere indette entro il 30/11/08, l’utilizzo delle disposizioni della L. 210/98 e del DPR 117/00. Stabilisce anche che i concorsi banditi dopo il 30/06/08 debbano prevedere l’attribuzione di una sola idoneità, come previsto dal DL 07/05.
Norme previste dal DL 180
Vengono modificate le procedure per la formazione delle commissioni relative alla prima e seconda sessione 2008.
Il testo del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva che le commissioni fossero composte, sia per quanto riguarda il reclutamento dei professori ordinari che per quanto riguarda il reclutamento dei professori associati, da:
– un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando
– quattro professori ordinari non appartenenti all’università che ha richiesto il bando. Questi quattro docenti vengono sorteggiati da una lista di commissari, composta da un numero di nomi pari al triplo del numero di commissari esterni complessivamente necessari alla sessione (numero di procedure di valutazione comparativa indette per la sessione, moltiplicato per quattro e poi moltiplicato per tre), eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove l’elettorato attivo spetta a tutti i professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore sia inferiore a quello necessario, la lista da cui verrà effettuato il sorteggio sarà composta da tutti gli ordinari appartenenti al settore e sarà integrata sino al completamento con eletti all’interno di settori scientifico-disciplinari affini, sempre con elettorato passivo composto dagli ordinari e con elettorato attivo composto da ordinari e straordinari. In questo caso il sorteggio deve avvenire, dove sia possibile, in maniera tale da garantire la presenza, all’interno della commissione, di almeno due commissari appartenenti al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando.
Se possibile ogni professore può partecipare ad una sola commissione per ogni sessione.
Durante l’esame in Senato è stata aggiunta la specificazione per cui se il numero di ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato con quelli appartenenti ai settori affini, sia comunque insufficiente, si procede direttamente al sorteggio.
Sempre durante l’esame in Senato è stato specificato che mantengono l’elettorato attivo e passivo per la composizione delle commissioni anche i professori che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro, sino al 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
Sono prive di effetto tutte le procedure già avviate che non siano conformi con quanto previsto da questo Decreto.
Durante l’esame in Senato è stata invece introdotta la possibilità per le università di prorogare al 31/01/09 la data di presentazione delle domande di partecipazione sia per le procedure di valutazione comparativa il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia per le procedure di valutazione che in quel momento siano ancora aperte.
Schema riassuntivo reclutamento ordinari
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Procedura attuale |
Procedura ex DL 180 (post Senato) |
Composizione commissione |
Un ordinario designato dalla facoltà e quattro ordinari esterni |
Un ordinario designato dalla facoltà e quattro ordinari esterni |
Procedure per la selezione del membro designato dalla facoltà |
Designato dal consiglio di facoltà richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari, fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare |
Designato dal consiglio di facoltà richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari, fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare |
Procedure per la selezione dei membri esterni |
Elezione diretta |
Elezione di un numero triplo rispetto ai membri necessari e successivo sorteggio |
Elettorato passivo |
Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando. |
Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando. |
Elettorato attivo |
Ordinari e straordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. |
Ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. |
Schema riassuntivo reclutamento associati
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Procedura attuale |
Procedura ex DL 180 (post Senato) |
Composizione commissione |
Un ordinario o un associato designato dalla facoltà, due ordinari esterni e due associati esterni |
Un ordinario designato dalla facoltà e quattro ordinari esterni |
Procedure per la selezione del membro designato dalla facoltà |
Designato dal consiglio di facoltà richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari e associati, fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare |
Designato dal consiglio di facoltà richiedente il bando, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari, fra gli ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare |
Procedure per la selezione dei membri esterni |
Elezione diretta |
Elezione di un numero triplo rispetto ai membri necessari e successivo sorteggio |
Elettorato passivo |
Ordinari e associati appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando. |
Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando. |
Elettorato attivo |
Ordinari e straordinari e associati, ciascuno per la sua fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. |
Ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. |
- Procedure per il reclutamento dei ricercatori
Normativa di riferimento pregressa
DPR 382/80: istituisce il ruolo dei ricercatori universitari.
L. 210/98; DPR 390/98; DPR 117/00: ridefiniscono le modalità di accesso ai ruoli universitari.
La valutazione dei candidati prevede la creazione di commissioni.
Le commissioni sono composte da:
– un professore ordinario od associato appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini (ma non necessariamente appartenete alla facoltà o all’ateneo che ha richiesto il bando), designato dalla facoltà che ha richiesto il bando riunita in consiglio di facoltà nella composizione ristretta comprendente i professori ordinari ed associati ed i ricercatori
– un professore associato, nel caso in cui la facoltà abbia nominato un ordinario, oppure un professore ordinario nel caso in cui la facoltà abbia nominato un associato, appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini, eletto, successivamente alla designazione del commissario interno, dalla corrispondente fascia tra professori non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando
– un ricercatore confermato, eletto, successivamente alla designazione del commissario interno, dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, se necessario, a settori affini, tra i ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare non in servizio presso l’ateneo che ha emanato il bando.
La commissione può indicare un solo vincitore per ogni posto da ricercatore.
Sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti e di borsisti postdottorato. Inoltre la valutazione avviene anche sulla base di due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio.
L. 230/05: riforma la normativa contenuta nella legge 210/98, stabilendo nuove modalità di accesso alla carriera accademica.
L’accesso alla carriera accademica avviene tramite contratti a tempo determinato stipulati sulla base di procedure disciplinate con regolamenti propri degli atenei, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere instaurati con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, oppure del diploma di scuola di specializzazione per quanto riguarda le Facoltà di Medicina e Chirurgia, oppure della laurea specialistica o magistrale, oppure con studiosi che abbiano una elevata qualificazione scientifica valutata secondo procedure stabilita dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Ferma restando la possibilità di assumere attraverso contratti di diritto privato i ricercatori, stabilisce che le nuove modalità di ingresso alla carriera universitaria entreranno in vigore a partire dal 30/09/13, fino a tale data continueranno ad applicarsi le procedure previste dalla L.210/98 e relativi regolamenti attuativi. Stabilisce inoltre che nella valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti e di borsisti postdottorato.
L. 296/06 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 647, 648 e 650: prevede l’adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca entro il 31/03/07, modalità che avrebbero dovuto applicarsi dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto avrebbe dovuto soffermarsi in particolare sulle modalità procedurali e sui criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca. (sono poi i medesimi articoli che dispongono l’adozione del già citato piano straordinario di assunzione triennale).
DL 147/07, articolo 3: consente di utilizzare le somme stanziate per il piano di reclutamento straordinario per l’anno 2007 anche in assenza del decreto Ministeriale contenente le procedure con cui assegnare i posti da ricercatore messi a disposizione in tale maniera.
D.M. 565/07 e D.M. 620/07: stabilisce la ripartizione tra le università statali dei fondi necessari per l’attivazione delle procedure di reclutamento relative al piano di assunzione triennale straordinario.
D.L. 248/07, articolo 12, comma 2-bis: specifica che sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (01/03/08) e che tali procedure concorsuali dovranno svolgersi secondo la disciplina prevista dalla L. 210/98 e dal relativo regolamento di attuazione.
Norme previste dal DL 180
Vengono modificate le procedure per la valutazione dei ricercatori e per la composizione delle commissioni. Le procedure introdotte dal DL 180 saranno valide sino al riordino organico del reclutamento dei ricercatori e comunque sino il 31/12/09.
Vengono modificate sia la composizione delle commissioni che le procedure di valutazione dei titoli.
Le commissioni sono composte:
– da un professore ordinario o associato appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando
– da due professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, se necessario, a settori scientifico-disciplinari affini, sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari alla sessione. L’elettorato attivo è composto da tutti i professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando.
Durante l’esame in Senato è stato specificato che mantengono l’elettorato attivo e passivo per la composizione delle commissioni anche i professori che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro, sino al 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
Per quanto riguarda invece le procedure di valutazione dei titoli si stabilisce che la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato. I parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione comparativa devono essere individuati da un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che dovrà essere adottato, secondo la modifica apportata durante l’esame in Senato, entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Non vengono quindi più effettuate le prove scritte e la prova orale.
Le norme relative alle procedure di valutazione si applicano anche per le procedure indette prima della data di entrata in vigore del decreto per le quali non si siano ancora svolte le votazioni per la composizione delle commissioni.
Tutte le procedure già attivate che non siano conformi con quanto previsto nel decreto sono invece prive di effetto.
Durante l’esame in Senato è stata invece introdotta la possibilità per le università di prorogare al 31/01/09 la data di presentazione delle domande di partecipazione sia per le procedure di valutazione comparativa il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia per le procedure di valutazione che in quel momento siano ancora aperte.
Schema riassuntivo reclutamento ricercatori
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Procedura attuale |
Procedura ex DL 180 (post Senato) |
Composizione commissione |
Un ordinario o un associato designato dalla facoltà, un associato o ordinario esterno ed un ricercatore confermato esterno |
Un ordinario o associato designato dalla facoltà e due ordinari esterni |
Procedure per la selezione del membro designato dalla facoltà |
Designato dal consiglio di facoltà, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari e associati e ricercatori, richiedente il bando fra gli ordinari e gli associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare o, in caso di necessità, a settori scientifico-disciplinari affini. |
Designato dal consiglio di facoltà, riunito in seduta ristretta ai soli ordinari e associati, richiedente il bando fra gli ordinari e gli associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in caso di necessità, a settori scientifico-disciplinari affini. |
Procedure per la selezione dei membri esterni |
Elezione diretta |
Elezione di un numero triplo rispetto ai membri necessari e successivo sorteggio |
Elettorato passivo |
Ordinari e associati appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, non appartenenti all’ateneo che ha richiesto il bando. Ricercatori confermati appartenente al settore scientifico-disciplinare interessato e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini. |
Ordinari appartenenti al settore-scientifico disciplinare interessato, e, in caso di necessità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini. |
Elettorato attivo |
Ordinari e straordinari o associati, ciascuno per la sua fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare che deve eleggere il commissario. Ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare che deve eleggere il commissario. |
Ordinari e straordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare che deve eleggere i commissario. |
Procedure di valutazione comparativa |
La valutazione si articola in: – valutazione dei titoli – due prove scritte – una prova orale |
La valutazione si basa solo sulla valutazione dei titoli, e l’individuazione dei titoli valutabili viene rimessa alla discrezionalità della commissione. |
N.B. perché le disposizioni in materia di reclutamento contenute nel DL 180 possano entrare in vigore deve ancora essere emanato un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che stabilisca le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio dei componenti delle commissioni. La scadenza per la data di presentazione di questo decreto era stata fissata nel testo del DL approvato dal Consiglio dei Ministri a trenta giorni dalla data di emanazione del Decreto stesso, durante l’esame al Senato la data di scadenza è stata spostata a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Sempre in merito ai sorteggi durante l’esame in Senato è stata aggiunta la previsione della costituzione di una commissione nazionale composta da sette ordinari designati dal CUN al proprio interno che deve certificare i meccanismi di sorteggio e sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio.
- Chiamata diretta
Normativa di riferimento pregressa
L. 127/97, articolo 17, comma 112: affida al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica la definizione di criteri per la chiamata diretta da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
DM 25 luglio 1997, DM 2 agosto 1999: definiscono i criteri per la chiamata diretta. In particolare prevedono che i docenti chiamati siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino da almeno un triennio analoga posizione in università straniere, oppure siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, oppure abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali
DM 26 gennaio 2001, n. 13: istituisce il programma “Rientro dei cervelli” al fine di incentivare la stipula di contratti da parte delle università con studiosi ed esperti stranieri od italiani impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. Il Miur destina ogni anno all’interno dell’FFO un’apposita quota destinata a questo programma da determinare con decreto del Ministro. Istituisce un Comitato preposto alla gestione del programma composto dai presidenti del CUN e della CRUI, che si occupa di raccogliere le domande e di proporre al Ministero quali finanziare, sulla base di una serie di elementi indicati nelle linee guida.
DM 16 luglio 2001: stabilisce che i contratti devono avere durata fino a tre anni accademici
DM 24 luglio 2003, DM 13 aprile 2005: precisano le linee guida, inserendo la possibilità che i candidati senior di particolare rilevanza per l’università ospitante possano chiudere contratti limitati ad un solo anno accademico e non rinnovabili, previa valutazione del Comitato
DM 20 marzo 2003 n. 501, DM 1 febbraio 2005 n. 18: aggiornano le linee guida per il programma “Rientro dei cervelli”. Allo stato attuale sono confermati i criteri per la chiamata diretta e si stabilisce che i contratti devono avere una durata minima di due anni e massima di quattro e richiedono un impegno didattico compreso fra un minimo di 30 ed un massimo di 60 ore per anno accademico. Il titolare del contratto si deve impegnare ad una attività continuativa, esclusiva e a tempo pieno presso l’università ospitante, fatti salvi occasionali impegni fuori sede.
L. 230/05: sancisce a livello legislativo la chiamata diretta. Le università devono dapprima attestare di possedere le adeguate risorse. Si può procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10% dei posti di professore ordinario e associato mediante la chiamata diretta. Stabilisce che possono essere assunti tramite chiamata diretta studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito un’idoneità accademica di pari livello rispetto a quella prevista per i docenti italiani, oppure che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Miur un periodo di docenza nelle università italiane, oppure che siano studiosi di chiara fama. Prevede che le università formulino specifiche propose al Miur che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del CUN. Il livello retributivo previsto per le chiamate dirette è il più alto spettante ai professori ordinari.
DM 207/06: destina 3 milioni di euro per il cofinanziamento, fino al 95% delle spese, della chiamata diretta da parte delle facoltà, ad eccezione di quelle per chiara fama.
DM 246/07: destina un milione e mezzo di euro al cofinanziamento delle chiamate dirette.
DM 9/08: destina un milione e mezzo di euro al cofinanziamento delle chiamate dirette.
Norme previste dal DL 180
L’articolo riguardante la chiamata diretta è stato introdotto durante l’esame in Senato del DL 180.
Si prevede che le Università possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario e gli studiosi che abbiano già svolto un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli” e che abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata. Le università formulano le proposte di chiamata al Miur che, sentito il CUN, concede o nega il nulla osta.
Rispetto alla normativa precedente vengono introdotte alcune novità: la possibilità di chiamata diretta è estesa anche ai ricercatori; non vi è più il tetto massimo del 10% per il personale assunto tramite chiamata diretta, si precisa che l’esperienza triennale deve essere stata maturata o in un’università straniera o nell’ambito del “Programma di rientro dei cervelli”; non è più richiesta l’attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell’università.
Rimane distinta la procedura per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama, che debbano coprire posti di professore ordinario. È confermato il fatto che tali chiamate debbano avvenire nell’ambito delle disponibilità di bilancio, ma si introduce il parere – preventivo al nulla osta del Ministro – di una commissione nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata proposta la chiamata. Inoltre si modifica il livello retributivo dei docenti a chiamata, che anziché essere, come in precedenza, il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari, è determinato sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito, attraverso il medesimo Decreto del rettore che dispone la nomina.
- Turn over degli enti di ricerca
Normativa di riferimento pregressa
DL 112/08, articolo 74, comma 1: prevede che una serie di enti, fra cui gli enti di ricerca, devono provvedere, entro il 30/11/08, a ridimensionare gli assetti organizzativi, operando una riduzione non inferiore al 20% degli uffici dirigenziali, al 15% degli uffici di livello non generale, al 10% del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali, ed al 10% delle spese per le dotazioni organiche del personale non dirigenziale.
Norme previste dal DL 180
Gli enti di ricerca vengono esclusi dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10%.
ARTICOLO 2
Introduzione di una quota di FFO da distribuire sulla base della valutazione
Normativa di riferimento pregressa
L. 537/99, articolo 5: riforma il sistema di finanziamento delle università, istituendo il FFO. In particolare le risorse statali vengono ripartite nei seguenti tre fondi:
a) Fondo per il finanziamento ordinario, attinente il funzionamento degli atenei, comprendente le spese per il personale docente e non docente, per la ricerca scientifica universitaria, per la manutenzione ordinaria
b) Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche, comprendente la quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative didattiche.
L. 370/1999, articolo 2: istituisce il CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) in sostituzione dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Viene, fra gli altri, attribuito al CNVSU il compito di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università, predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario, promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare, attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche.
Decreto legislativo 204/98, articolo 5: istituisce il CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). È un organismo di nomina governativa, dura in carica quattro anni, è composto da sette membri, anche stranieri, di comprovata ed elevata esperienza e competenza in campo scientifico, sociale e produttivo. Fra i compiti attribuiti al CIVR vi è anche la sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche pratiche di valutazione.
Doc 1/04 del CNVSU: delinea un nuovo modello teorico (quello attualmente in uso) per la ripartizione annuale dell’FFO. Tale modello prevede che l’FFO venga attribuito:
– per il 30% sulla base della domanda da soddisfare (numero di studenti iscritti e loro caratteristiche)
– per il 30% sulla base dei risultati dei processi formativi (numero di CFU acquisiti dagli studenti, attività formative di riferimento, tempi e modi della loro acquisizione)
– per il 30% sulla base dei risultati della ricerca scientifica (considerando il numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnasti etc, pesati secondo la categoria di appartenenza e per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente e considerando i fondi esterni ottenuti dall’ateneo per attività di ricerca)
– per il 10% per incentivi speciali (sostegno alla mobilità dei docenti, sostegno agli studenti disabili, compensazione delle minori entrate dalla contribuzione studentesca conseguenti l’applicazione della normativa sul diritto allo studio)
Questo modello teorico in realtà non è stato applicato negli anni scorsi, e le risorse dell’FFO sono state attribuite prevalentemente sulle quote storiche di spesa.
D.L. 262/06, articolo 2, commi 138-142: istituisce l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca), con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione dell’università e degli enti di ricerca. Stabilisce anche che CNVSU e CIVR debbano essere soppressi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell’ANVUR
L. 244/07 (Finanziaria 2008), articolo 2, commi 428 e 429: istituisce un fondo straordinario che vada ad integrare l’FFO, per far fronte alle spese per il personale, ad altre esigenze di spesa corrente e di investimento, con una dotazione di 550.000.000€ per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Prevede anche che l’assegnazione delle risorse sia subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Miur.
DPR 64/08: emana il Regolamento relativo al funzionamento dell’ANVUR che però non lo rende operativo, rimandando l’avvio dell’operatività dell’ANVUR all’entrata in vigore di un ulteriore regolamento e prevedendo che CIVR e CNVSU permangano in vigore e che a loro siano destinate le risorse finanziarie precedentemente destinate al funzionamento dell’ANVUR.
Norme previste dal DL 180
Prevede che a partire dal 2009 un minimo del 7% dell’FFO e del Fondo straordinario istituito dalla finanziaria 2008 venga ripartito tra le università sulla base dei risultati dei processi formativi e dell’attività di ricerca scientifica. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva che fra i parametri da considerare per l’attribuzione di questa quota vi fosse anche la valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza delle sedi didattiche, ma durante l’esame in Senato il testo è stato modificato, escludendo questo criterio dalla prima applicazione.
Le modalità di ripartizione di queste somme devono ancora essere definite con un Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dopo aver sentito il parere del CIVR e del CNVSU. Il termine per la presentazione di questo decreto, originariamente previsto per il 31/12/08 è stato prorogato durante l’esame al Senato al 31/03/09 (anche perché la scadenza prevista nel testo originale era antecedente il termine ultimo per la conversione del Decreto Legge in Legge).
ARTICOLO 3
- Interventi sul diritto allo studio
Normativa di riferimento pregressa
L. 338/00: prevede il cofinanziamento dello Stato per gli interventi necessario all’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la restrutturazione di immobili di nuova costruzione o già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari da parte di regioni, organismi regionali per il diritto allo studio, università statali o legalmente riconosciute, collegi universitari legalmente riconosciuti, consorzi universitari. Specifica che gli alloggi così realizzati sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Autorizza una spesa di 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2003 e demanda alla legge finanziaria la quantificazione per gli anni successivi. Stabilisce che il cofinanziamento copre una cifra non superiore al 50% del costo totale del progetto esecutivo. I progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, sono individuati dal Miur che procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale, piano che prevede i tempi e le modalità dei lavori e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti.
Demanda la definizione delle modalità e delle procedure per la presentazione dei progetti e l’erogazione dei finanziamenti a un decreto del Miur. Demanda a un altro decreto del Miur la definizione degli standard minimi qualitativi degli interventi.
Legge finanziaria 2001, articolo 144, comma 18: aggiunge ai soggetti che possono usufruire del cofinanziamento per la realizzazione di alloggi o residenze universitarie anche fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio, le fondazioni universitarie, le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciuti.
D.M. 9 maggio 2001, n. 116: disciplina le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 338/00.
Precisa quali sono i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento; specifica quali sono gli interventi ammissibili al finanziamento, specifica quali sono gli obblighi cui deve sottostare la struttura cofinanziata (in particolare vige l’obbligo della destinazione d’uso per almeno 20 anni), stabilisce quali sono i criteri di valutazione dei progetti. Demanda la definizione delle modalità di revoca dei cofinanziamenti nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze previste e le modalità di assegnazione dei finanziamenti ad un ulteriore decreto del Miur.
D.M. 9 maggio 2001, n. 188: definisce gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.
D.M. 22 maggio 2007, n. 42: ultimo decreto relativo le procedure ed alle modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Apporta qualche piccola modifica a quanto previsto dal D.M. 116/2001, in particolare apre l’utilizzo degli alloggi, per una percentuale pari al 10%, all’utilizzo da parte di dottorandi, borsisti ed assegnisti, prolunga a venticinque anni il vincolo di destinazione d’uso, aggiorna i minimi e i massimi di posti letto messi a disposizione al termine dei lavori entro i quali il progetto è finanziabile, corregge l’importo minimo dei progetti affinché essi possano essere cofinanziati, aggiorna i criteri di valutazione.
D.M. 22 maggio 2007, n. 43: ultimo aggiornamento degli standard minimi dimensionali e qualitativi e delle linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.
L. 390/91, articolo 16: è la legge quadro nazionale sul diritto allo studio. In particolare, per quanto ci riguarda, all’articolo 16 prevede che, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi per il diritto allo studio, fosse istituito per gli anni 1991 e 1992 presso il Ministero, un fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore.
L. 147/1992: conferma il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore anche per gli anni successivi, quantificando l’onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando ala legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.
L. 662/96, articolo 1, comma 89: prevede che il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore possa essere destinato anche all’erogazione delle borse di studio.
DPCM 28 luglio 1997: stabilisce che i trasferimenti del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio siano destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei, che nella concessione delle borse di studio debbano essere utilizzate prioritariamente le risorse proprie e quelle derivante dal gettito della tassa regionale per il dritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo, e che le eventuali risorse del fondo eccedenti possano essere destinate alla concessione dei prestiti d’onore, alla concessione di borse di studio a studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica ma condizioni di merito inferiori a quelle previste, concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo. Stabilisce inoltre i criteri di riparto del fondo per l’anno 1997 in questa maniera: dopo una decurtazione dell’1% destinato a regioni e province autonome ove non sono istituite università, in proporzione alle borse di studio da esse erogate, il fondo è ripartito tra le altre regioni e province autonome in base a questi criteri:
– il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate per l’anno accademico precedente, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di mobilità internazionale, all’erogazione di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio anche a studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio (le spese erogate dalle regioni eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio sono considerate pesate con una parametro che ne fa aumentare il valore)
– il 20% in proporzione al numero degli iscritti in corso nell’anno accademico 95/96 e al numero degli studenti iscritti in corso provenienti da altri regioni e da altri paesi nell’anno accademico 94/95.
– il 15% in proporzione al numero degli idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico precedente.
– il 15% in proporzione al numero di posti alloggio disponibili, che vengono pesati con un parametro pari a due se sono stati resi disponibili nei due anni precedenti.
In ogni caso il finanziamento ad ogni regione o provincia autonoma derivante dal riparto del fondo integrativo non può eccedere la somma del gettito delle tasse regionali per il diritto allo studio e dalle risorse proprie messe a disposizione dalla regione o dalla provincia autonoma.
Il DPCM stabilisce inoltre i criteri di riparto del fondo per il 1998, confermando i medesimi parametri previsti per il 1997, ad eccezione dell’eliminazione della decurtazione iniziale dell’1%, ed aggiungendo il vincolo che il numero figurativo degli iscritti in corso è incrementato rispettivamente del 50%, del 100% e del 150% per le regioni e le province autonome che abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti da un precedente DPCM: presentazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi, pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi, erogazione della prima rata della borsa di studio. Viene inoltre aggiunto il vincolo che non si considera nel calcolo della spesa destinata alla concessione di borse di studio etc… la parte derivante dal riparto del fondo integrativo dell’anno precedente, ed infine si aggiunge che la riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio rispetto all’anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo sulla quota attribuibile nel riparto per il 1998.
DPCM 30 luglio 1998: stabilisce l’ammontare, sulla base dei dati raccolti, della quota di fondo integrativo 1998 da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma. Conferma che le regioni e le province autonome debbano utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo. Modifica parzialmente quanto previsto dal DPCM del ’97, stabilendo che le eventuali eccedenze del fondo integrativo debbano essere usate per la concessione di prestiti d’onore o per la concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo e non più anche per l’erogazione di borse di studio a studenti che rispettino i requisiti di reddito ma non quelli di merito. Conferma inoltre che il fondo debba essere utilizzato per la concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. Determina i criteri di riparto per il fondo integrativo per il 1999 in questa maniera:
– il 60% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio erogate per l’anno accademico precedente, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di mobilità internazionale, all’erogazione di servizi gratuiti di vitto e/o alloggio anche a studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio (le spese erogate dalle regioni eccedenti il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio sono considerate pesate con una parametro che ne fa aumentare il valore)
– il 25% in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico precedente, con un peso doppio per gli studenti fuorisede
– il 15% in proporzione al numero di posti alloggio resi disponibili entro il 01/11/98, pesati in maniera doppia nel caso in cui siano stati resi disponibili per due anni.
Il numero figurativo degli idonei è incrementato rispettivamente del 50%, del 100% e del 150% per le regioni e le province autonome che abbiano rispettato uno, due o tutti i seguenti termini, previsti da un precedente DPCM: presentazione dei bandi per i concorsi per la borse di studio e i servizi abitativi almeno un mese prima della rispettiva scadenza, pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la borsa di studio e i servizi abitativi non oltre il 31/10, erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro il 31/12. Vengono confermati i vincoli per cui non si considera nel calcolo della spesa destinata alla concessione di borse di studio etc… la parte derivante dal riparto del fondo integrativo dell’anno precedente e che la riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio rispetto all’anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo sulla quota attribuibile nel riparto per il 1999.
DPCM 20 aprile 2000: stabilisce l’ammontare, sulla base dei dati raccolti, della quota di fondo integrativo 1999 da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma, stabilendo inoltre che le somme trasferite alle regioni e alle province autonome devono essere utilizzate in modo da assicurare che il pagamento delle borse avvenga entro il 30 giugno 2000. Conferma che le regioni e le province autonome debbano utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo. Modifica parzialmente quanto previsto dal DPCM del ’98, stabilendo che le eventuali eccedenze del fondo integrativo debbano possano essere utilizzate, oltre che per la concessione di prestiti d’onore o per la concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo, anche per la concessione di contributi integrativi delle borse di studio finalizzati alla partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale. Conferma inoltre che il fondo debba essere utilizzato per la concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. Conferma sostanzialmente per il 2000 i criteri di riparto per il fondo integrativo per il 1999, con la piccola modifica che i posti alloggio per essere considerati nel calcolo devono essere resi disponibili non entro il 01/11 ma entro il 10/11. Viene aggiunto un coefficiente che raddoppia la considerazione della spesa per le borse di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Si introduce inoltre una considerazione del 20% in più della spesa per le borse di studio nel caso in cui vengano attribuite a tutti gli idonei. Vengono inoltre cambiati i coefficienti con cui viene incrementato il numero figurativo degli idonei nel caso in cui si rispettino i termini previsti dal DPCM: passano dal 50%, 100% e 150% al 100%, 200% e 300% rispettivamente. Vengono confermati i vincoli per cui non si considera nel calcolo della spesa destinata alla concessione di borse di studio etc… la parte derivante dal riparto del fondo integrativo dell’anno precedente e che la riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio rispetto all’anno accademico precedente comporta una riduzione di pari importo sulla quota attribuibile nel riparto per il 2000.
DPCM 9 aprile 2001: è il decreto che stabilisce i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio (quello che è scandalosamente ancora in vigore ora). Stabilisce anche i criteri per il riparto del fondo integrativo per il triennio 2001-2003, modificando i criteri utilizzati fino all’anno precedente, in questa maniera:
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il 50% in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio per l’anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di versione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale. Tale spesa viene calcolata in maniera figurativa tenendo conto:
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del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia, moltiplicato per l’importo minimo delle stesse
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del numero delle borse ad importo ridotto concesse per ciascuna tipologia, moltiplicato per l’80% dell’importo minimo. Se l’ammontare della borsa di studio è stato determinato dalla regione o provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo. Se l’importo della borsa di studio è stato determinato in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo purché le borse di studio siano state concesse almeno all’85% degli studenti idonei.
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Inoltre ai fini della determinazione della spesa complessiva :
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non si tiene conto della parte derivante dal riparto del fondo integrativo per l’anno precedente
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la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale è ponderata con un parametro pari a 3
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la spesa delle regioni o delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 2.
Il 35% in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell’anno accademico in corso, pubblicate entro il 31/12 dell’anno precedente. Si tiene conto nel calcolo del numero degli idonei delle seguenti riponderazioni:
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gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2
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il numero degli idonei è incrementato rispettivamente del 100%, del 200% e del 300% nel caso in cui siano stati rispettati, nell’anno accademico in corso, uno, due o tre fra i seguenti termini: la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza, prevista all’interno di questo stesso DPCM, la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31/10, l’erogazione della prima rata della borsa di studio entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il 31/12 (31/01 solo per l’anno 2002)
Il 15% in proporzione al numero di posti alloggio effettivamente disponibili al 31/10 dell’anno precedente.
Vigono inoltre le seguenti condizioni:
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a partire dal 2002 a ciascuna regione o provincia autonoma spetta un ammontare di risorse pari a 3200€ per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all’Unione europea nell’anno accademico in corso
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la riduzione delle risorse destinate dalle regioni o dalle province autonome alla concessione delle borse di studio rispetto all’anno precedente comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto (le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri già citati)
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l’importo assegnato a ciascuna regione o provincia autonoma non può essere superiore allo stanziamento, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie, destinato alla stessa nell’anno precedente (l’eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri già citati)
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A decorrere dal 2002 ciascuna regione e provincia autonoma non può ottenere nel riparto del fondo una somma inferiore all’80% di quella ottenuta nell’esercizio finanziario precedente.
DPCM 29 dicembre 2000: ribadisce che il fondo straordinario deve essere destinato dalle regioni e province autonome alla concessione delle borse di studio sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei. Introduce però la novità per cui nell’utilizzo del fondo è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. Conferma anche che le regioni e le province autonome debbano utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo integrativo. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e delle province autonome alla concessione dei prestiti d’onore ai sensi delle normative regionali e alla concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo.
Il decreto determina inoltre, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo assegnate ad ogni regione o provincia autonoma. Infine conferma che i criteri di riparto del fondo da applicare nel triennio 2001-2003 sono quelli stabiliti nel DPCM 09/04/01.
DPCM 28 dicembre 2001: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2001 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
DPCM 10 marzo 2003: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2002 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
DPCM 18 febbraio 2004: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2003 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
DPCM 15 febbraio 2005: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2004 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
Parere del Consiglio di Stato 29 agosto 2005: esclude la possibilità per l’amministrazione di modificare il DPCM 9 aprile 2001.
DPCM 31 agosto 2006: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2005 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
DPCM 17 maggio 2007: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2006 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
DPCM 12 giugno 2008: conferma quanto previsto nel DPCM 29 dicembre 2001 e determina, sulla base dei dati pervenuti, le quote del fondo integrativo 2007 da assegnare ad ogni regione o provincia autonoma.
Norme previste dal DL 180
Prevede l’integrazione di 65 milioni di euro per l’anno 2009 sui fondi previsti dalla Finanziaria per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie ai sensi della Legge 338/00.
Fondi previsti dalla Finanziaria 2008 |
Fondi previsti dalla Finanziaria 2009 all’esame in Senato |
Decurtazione |
Fondo integrativo previsto dal DL 180 |
Totale fondi per il 2009 |
Incremento finale |
57,1 mln |
44,6 mln |
12,5 mln |
65 mln |
109,6 mln |
52,5 mln |
Prevede l’integrazione di 135 milioni di euro per l’anno 2009 rispetto a quanto previsto dalla Finanziaria per il fondo di intervento integrativo statale per i prestiti d’onore e le borse di studio previsto dalla Legge 310/91.
Fondi previsti dalla Finanziaria 2008 |
Fondi previsti dalla Finanziaria 2009 all’esame in Senato |
Decurtazione |
Fondo integrativo previsto dal DL 180 |
Totale fondi per il 2009 |
Incremento finale |
152 mln |
111,9 mln |
40,1 mln |
135 mln |
246,9 mln |
94,9 mln |
La copertura economica per questi interventi è prevista attraverso una decurtazione del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall’art. 61 della L. 289/02).
Nel testo originario i fondi a valere sul FAS erano calcolati nella cifra di 65 mln di euro e di 135 mln di euro rispettivamente per gli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie e per le borse di studio. Durante l’esame in Senato la cifra a valere sul FAS per quanto riguarda le borse di studio è stata portata a 405 mln. Questo poiché esiste un coefficiente di spendibilità nell’anno delle risorse del fondo, poiché gli effetti dell’utilizzo degli stanziamenti del fondo sui conti pubblici si distribuiscono su un arco temporale di circa 3 anni, a causa di una procedura di spesa estremamente complessa che fa sì che il coefficiente di spesa può essere valutato solo nell’ordine del 30-35% annuo e solo con il terzo anno le nuove risorse ripartite a valere sul fondo potranno risultare completamente erogate ai beneficiari finali. Quindi, per un onere di 135 milioni di euro per il 2008 è occorso aumentare il corrispondente ammontare di tre volte, arrivando alla somma di 405 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare nel 2008.
- Modifica della durata del mandato in CNSU
Normativa di riferimento pregressa
L. 59/97, articolo 20, comma 8, lettera b: demanda all’emanazione di un apposito regolamento la disciplina della composizione e delle funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale degli studenti, eletto dagli studenti stessi, con compiti consultivi e di proposta.
DPR 491/97: disciplina la composizione e la funzione del CNSU. In particolare stabilisce quali siano le materie sulle quali il CNSU è tenuto a formulare pareri e proposte al Miur, stabilisce quali sono le competenze del CNSU, stabilisce l’elettorato attivo e passivo del CNSU e le modalità di elezione dei componenti, stabilisce la durata in carica degli eletti (fissandola a tre anni senza possibilità di rielezione), stabilisce che il CNSU debba dotarsi di un presidente, di un ufficio di presidenza e di un regolamento interno da adottare entro due mesi dal primo insediamento. Infine stabilisce che le elezioni debbano essere indette dal Miur, con un’ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.
L. 170/03, articolo 3-bis: aggiorna l’elettorato attivo e passivo per il CNSU in virtù delle modifiche dell’ordinamento didattico. Modifica la durata del mandato dei componenti del CNSU da tre a due anni a partire dal mandato successivo a quello di entrata in vigore del decreto e prevede che gli eletti possano essere rinnovati una sola volta. Inoltre specifica che gli eletti che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa.
Norme previste dal DL 180
Durante l’esame del DL al Senato è stato introdotto un comma che sposta la durata del mandato dei componenti del CNSU da due a tre anni, senza però specificare la decorrenza degli effetti dalla disposizione.
- Istituzione dell’anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori e valutazione della ricerca
Normativa di riferimento pregressa
DPR 382/80, articoli 36 e 38: specifica i criteri per la progressione economica dei professori universitari e dei ricercatori. Ai professori ordinari all’atto della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio del 48,6% della retribuzione del dirigente generale di livello A dello stato. Ai professori straordinari è attribuito uno stipendio pari al 92% di quello precedente, con possibilità di aumento biennale del 2,5%. Vengono inoltre introdotte sei classi biennali di stipendio, ciascuna pari all’8% della classe attribuita all’atto della nomina ad ordinario. Infine la progressione si articola in ulteriori scatti di stipendio biennali del 2,5% calcolato sulla base della classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori associati è pari al 70% di quello spettante, a parità di posizione, ai professori ordinari. Nel caso in cui il professore universitari opti per il regime di impegno a tempo pieno lo stipendio viene maggiorato del 40%. Per i ricercatori universitari confermati la progressione si articola sulla base di sette classi biennali con aumento ciascuna dell’8% del parametro iniziale e in successivi scatti biennali del 2,5% calcolati sulla classe finale.
L. 133/08, articolo 69: prevede un meccanismo di intervento una tantum sulla progressione economica automatica degli stipendi. In particolare prevede la possibilità di un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, limitatamente alla misura del 2,5%.
Norme previste dal DL 180
Sono tutti provvedimenti introdotti durante l’esame del DL in Senato.
Istituisce a partire dal 2009 un’anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Le modalità e i criteri per la costituzione dell’anagrafe sono demandati ad un decreto del Miur.
Prevede quindi che gli scatti biennali destinati a maturare dal 1 gennaio 2011 sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica dell’effettuazione nel biennio precedenti di pubblicazioni scientifiche. Nel caso in cui non siano state effettuate pubblicazioni nell’ultimo biennio lo scatto viene decurtato della metà. Si demanda ad un apposito decreto del Miur di stabilire quali siano i criteri identificanti il carattere scientifico.
Professori e ricercatori che non abbiano effettuato pubblicazioni nell’ultimo triennio sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento.
Prevede infine che in sede di approvazione del conto consultivo il rettore presenti ogni anno al Consiglio d’amministrazione ed al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico ed ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. Questa relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ateneo e deve essere trasmessa al Miur. La mancata pubblicazione della relazione viene introdotta fra i criteri valutati per l’attribuzione dell’FFO e del Fondo di finanziamento straordinario.
Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Di fatto si sollecita la pubblicazione dei già previsti decreti ministeriali che debbono determinare gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro le quali le Istituzioni nella loro autonomia individueranno gli insegnamenti da attivare. Non è però chiaro se si intenda modificare la procedura prevista, escludendo il CNAM dal percorso di emanazione del Decreto.
ARTICOLO 4
Stabilisce che la copertura finanziaria per gli incrementi stabiliti per l’FFO vengano coperti con la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di alcuni capitoli di spesa.
CONSIDERAZIONI
Il DL n. 180 del 10 Novembre è una risposta inadeguata alle tante critiche provenienti dalla comunità accademica sullo sfacelo cui la L. 133/08 conduce l’Università pubblica.
In primo luogo non viene toccato l’articolo 16 della L. 133 che offre la possibilità agli Atenei di diventare Fondazioni.
Quanto previsto in termini di turn over inoltre aumenterà le difficoltà degli Atenei che si trovano in difficoltà economiche, in particolare per coloro che sforano il tetto del 90% dell’FFO. Per questi Atenei non sarà possibile disporre nemmeno in parte delle risorse recuperate tramite i pensionamenti, come sarebbe stato possibile sia rispetto alla normativa previgente la L. 133/08, sia come sarebbe stato possibile dopo l’introduzione della L. 133/08. Si dovrebbe prevedere un piano di rientro che parta dalla valutazione del bilancio e della qualità dei servizi offerti e si basi su agevolazioni per il conseguimento di obiettivi di spesa e di qualità.
Nel DL si avverte la grande assenza di una valutazione complessiva del sistema universitario. Il 7% di fondi attribuiti sulla base della valutazione è una percentuale ancora bassa e sui criteri di ripartizione non si è avviata una discussione condivisa con il mondo accademico. Si rischia inoltre che con il rinvio a successivi decreti dei criteri di ripartizione di questo 7% tali fondi si tramutino in realtà in ulteriori fondi bloccati che non vengono ripartiti in assenza dei criteri. Ancora una volta non si pone alcuna attenzione alla centralità degli studenti all’interno del percorso di valutazione, e ad aggravare il tutto le modifiche apportate in Senato eliminano totalmente la valutazione delle sedi didattiche, la cui qualità è invece centrale. Pur introducendo positivamente fra i criteri valutati per l’attribuzione dei fondi anche la qualità dell’offerta formativa ed i risultati dei processi formativi si è ancora nell’ambito delle dichiarazioni di principio, e sarà necessario attendere il Decreto ministeriale per un giudizio più approfondito.
Per quanto riguarda i nuovi criteri stabiliti per i concorsi si ragiona ancora su concorsi locali sostanzialmente uguali a quelli già esistenti, con la sola differenza che per la composizione della commissione giudicatrice si usano contemporaneamente metodi elettivi e di sorteggio nella composizione della commissione, cose che non vanno ad incidere realmente sulla trasparenza del reclutamento, tanto meno con la presenza di un docente ordinario della facoltà che ha richiesto il bando. E’ necessario offrire maggiori garanzie rispetto alle commissioni giudicatrici, allargando magari ai confini europei la sua composizione. E’, altrettanto necessario, che nella valutazione della docenza in esame il parere espresso negli anni da parte della componente studentesca attraverso i questionari di valutazione abbia rilevanza o, quantomeno, testimonianza.
Anche nel reclutamento dei ricercatori non si interviene in maniera sostanziale, se non per l’eliminazione delle prove scritte ed orali in sede di valutazione, cosa che non porta ad alcun miglioramento sostanziale, soprattutto in una condizione come quella italiana in cui non esistono chiari criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Non si capisce come mai queste modifiche, che ambiscono a fornire risposta alle richieste di trasparenza nei reclutamenti, valgano di fatto per la seconda sessione del 2008, decadendo così per il 2009.
La valorizzazione della chiamata diretta, che viene con la modifiche introdotte dal Senato resa più semplice, ed accessibile anche agli atenei che si trovino in difficoltà economiche, allarma perché segnale della direzione in cui viene intesa l’autonomia degli atenei andando nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione di una chiamata diretta, peraltro come segnalato in molti altri atti di questo Governo, assolutamente non sottoposta a nessun tipo di garanzia.
È positivo il fatto che si cerchi di intervenire con degli incentivi sulla produttività scientifica dei docenti e dei ricercatori, poiché è sicuramente un problema avvertito anche dagli studenti il fatto che molti docenti non dedichino tempo alla ricerca ed all’attività universitaria bensì si concentrino su attività parallele, allo stesso tempo si interviene in questa materia in maniera arraffazzonata. In particolar modo, rimandando ad un successivo decreto il compito di stabilire quali siano i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche non si comprende cosa sarà valutato valido e si rischia di avviarsi piuttosto nella direzione per cui ci sarà una sovrapproduzione di pubblicazioni in realtà prive di qualsiasi valore. Inoltre si concentra sulla sola valutazione delle pubblicazioni sia la valutazione dell’attività di ricerca del docente che la valutazione dell’attività tutta del docente, ancora una volta escludendo completamente il parere degli studenti.
Non possiamo d’altra parte non considerare l’investimento che questo DL fa sul Diritto allo Studio, investimento però non sufficiente a garantire l’effettività di un diritto costituzionale. Non è sufficiente l’integrazione 135 milioni di euro per coprire la totalità delle borse di studio, così come è assolutamente insufficiente l’investimento di 65 milioni di euro per gli interventi in alloggi e residenze universitarie. Se consideriamo, infatti, che il solo lavoro di ristrutturazione delle residenze studentesche marchigiane necessita di circa 30 milioni di euro, viene da sé che 65 milioni di euro per tutta l’Italia non copriranno neanche i lavori di risistemazione degli stabili che in diverse città universitarie italiane si trovano in condizioni inaccettabili, a causa dei disinvestimenti protratti negli anni. Si deve poi considerare il fatto che questi incrementi intervengono su dei precedenti tagli, risultando di fatto molto inferiori rispetto a quanto millantato.
È, poi, quasi una contraddizione che il recente DL fornisca la copertura all’incremento dei fondi per il Diritto allo Studio, come sopra descritto del tutto insufficienti per garantirne l’effettività, togliendoli dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, confermando la mancanza d’intento del Governo di investire sul futuro della società italiana, dallo sviluppo delle aree in situazioni critiche all’investimento sulla formazione e sulla conoscenza.
Non si può che valutare negativamente anche la modifica della durata del mandato in CNSU, che se da una parte risponde alle problematicità legate al funzionamento discontinuo dell’organo a causa della lentezza delle procedure per istituirlo, d’altro canto rischia di vedere quest’organo sottoposto a un ricambio troppo frequente, che finisca per fare sì che la sua composizione non rispetti più i risultati elettorali, o addirittura a una sua composizione non completa, a causa di una durata troppo lunga rispetto alle durate dei corsi di studio. È poi assolutamente da biasimare il fatto che l’unico intervento previsto su questo organo vadano a pesare sulla durata del suo mandato e non riflettano invece su una sua necessaria riforma, soprattutto in termini di competenze ad esso attribuite.