Art. 1 – (Denominazione, sede e durata)
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Gulliver APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Ancona e con durata illimitata.

Art. 2 – (Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: L’associazione ispirandosi ai principi della sinistra concorre ad assicurare ad ogni studente universitario, la tutela dei propri diritti attraverso un’attiva partecipazione alla vita universitaria ed al lavoro di rappresentanza degli studenti. L’associazione si propone, quindi, di favorire:

  1. L’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale in favore degli studenti universitari iscritti presso l’Università Politecnica delle Marche e a tutti gli studenti interessati alle problematiche del mondo universitario ed a tutti coloro che condividono i principi dell’associazione: uno sviluppo consapevole delle attività socio-culturali, un miglioramento delle condizioni materiali di vita e di studio, una massima socializzazione della conoscenza, fondamento questo per uno sviluppo consapevole delle attività socio-culturali.
  2. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata mediante convegni , conferenze e collaborazioni con altre associazioni in modo da porre le basi per uno sviluppo di una cultura di pacifica convivenza tra le diverse etnie e culture del mondo.
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
  4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sviluppando una maggiore coscienza tra gli associati alla tutela dell’ambiente e mediante incontri specifici con esperti e associazioni che svolgono quotidianamente tale impegno.
  5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e riconoscimento e tutela della piena effettività del diritto allo studio.
  6. L’associazione riconosce l’organizzazione confederativa “Unione degli Universitari” come associazione nazionale di riferimento nella comunione dei principi statutari. L’associazione non subordina la propria autonomia decisionale in materia universitaria in riferimento alle questioni locali e comunque anche su base nazionale non subordina la propria sovranità di scelta.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. Rientrano tra le attività secondarie la gestione di attività puramente commerciali quali l’organizzazione di feste universitarie volte a far conoscere l’associazione a terzi.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – (Diritti e obblighi dell’associato)
Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • è obbligo di ogni associato tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri associati e del patrimonio dell’associazione;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo, entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno; L’inosservanza di tale obbligo causa la perdita della qualità di associato fino a quando non si versi nuovamente il contributo annuale;
  • I Soci che ricoprono la carica di rappresentante degli studenti devono adempiere al proprio mandato con continuità ed impegno ed hanno il diritto/dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte.

Art. 5 – (Perdita di qualifica dell’associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi: mancato versamento del contributo annuale, comportamento poco rispettoso nei confronti degli altri associati e del patrimonio dell’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea. L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati, approssimato all’intero superiore, ha la facoltà di deliberare in base alla gravità dei fatti accertati l’ammonizione, la sospensione, l’espulsione o altre misure ritenute adeguate dall’associazione medesima, nei confronti degli associati che non osservino il presente statuto o si rendano responsabili di comportamenti fortemente irrispettosi o contrari alle finalità dell’associazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – (Organi)
Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e Vice Presidente;
  • il Coordinatore
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere e il Vice Tesoriere
  • l’Organo di Controllo;
  • il Revisore;

Art. 7 – (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. L’assemblea è composta da tutti gli associati che abbiano versato il contributo annuale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’assemblea viene convocata con un preavviso minimo di 30 giorni dal Presidente, che provvede a stilarne un ordine del giorno, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (approssimato all’intero superiore) degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; – delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ;
  • Il criterio di nomina dei delegati alle Assemblee Nazionali dell’UdU viene deliberato ogni anno dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti. I delegati, al momento dell’elezione, devono essere regolarmente iscritti all’Università

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio, e viene presa a maggioranza dei voti degli associati presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l’utilizzo dello strumento della delega.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo, approssimato all’intero superiore, degli associati. Affinché le modificazioni siano valide, occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 8 – (Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • elegge il Coordinatore sentito il parere dell’assemblea
  • elegge il Segretario
  • approva la richiesta di visione dei libri sociali da parte dell’associato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 6 e 15 ed il loro numero potrà essere variato durante l’esercizio da parte della stessa. I consiglieri sono nominati dall’Assemblea per la durata di 1 anno e sono rieleggibili. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente, le sedute sono pubbliche. Detta convocazione può essere richiesta al presidente da almeno un terzo dei membri del direttivo. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l’utilizzo dello strumento della delega. È consuetudine del direttivo amministrare l’associazione attenendosi alle indicazioni espresse dall’associazione nelle riunioni settimanali degli iscritti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – (Presidente e Vicepresidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – (Coordinatore)
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea, elegge il Coordinatore tra gli associati iscritti all’Università. Coordina l’attività politica dell’Associazione nei luoghi di tutela dei diritti degli studenti attenendosi alle indicazioni espresse dall’associazione nelle riunioni settimanali degli iscritti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni o impedimenti il Consiglio Direttivo nomina tra gli associati il nuovo Coordinatore. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 11 – (Segretario)
Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra gli associati, anche non consiglieri. Assiste il consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni. Dura in carica quanto il consiglio ed è rieleggibile.

Art. 12 – (Tesoriere e Vice Tesoriere)
Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e tiene la contabilità dell’associazione. Il vice tesoriere, pure eletto dal consiglio tra i suoi membri, sostituisce il tesoriere a tutti gli effetti, nel caso di assenza o impedimento di questo. Essi durano in carica quanto il consiglio e sono rieleggibili.

Art. 13 – (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – (Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 15 – (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – è composto dalle quote d’iscrizione versate dai soci, dai contributi degli associati, dai beni immobili e mobili, dalle sottoscrizioni, dalle sovvenzioni e atti di liberalità e da eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 – (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondarioe strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 – (Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 20 – (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentandosi al consiglio Direttivo e dando motivazione della visione dei libri sociali.

Art. 21 – (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 22 – (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Art. 23 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 -(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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