Regolamento Didattico Ateneo

 

NORME GENERALI

 

INDICE

Titolo I – Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 1 – Titoli e corsi di studio

Art. 2 – Titoli congiunti

Art. 3 – Organizzazione della facoltà

Art. 4 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art. 5 – Classi di corsi di studio

Art. 6 – Crediti formativi universitari

Art. 7 – Istituzione ed attivazione dei corsi di studio

Art. 8 – Norme di iscrizione ai corsi di studio

Art. 9 – Iscrizione ai corsi singoli

 

Titolo II – Regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 10 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

Art. 11 – Calendario didattico

Art. 12 – Insegnamenti

Art. 13 – Ricorso a professionalità esterne all'Università

Art. 14 – Modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e/o con speciali bisogni

Art. 15 – Sdoppiamenti

Art. 16 – Mutuazioni

Art. 17 – Prove di valutazione del profitto

Art. 18 – Prove finali dei corsi di studio

Art. 19 – Commissioni

Art .20 – Doveri didattici dei docenti

Art. 21 – Diritti degli studenti

Art. 22 – Servizi didattici integrativi di Ateneo

Art. 23 – Servizi didattici integrativi di Facoltà

Art. 24 – Tutorato e orientamento

Art. 25 – Scuole di specializzazione

Art. 26 – Dottorato di ricerca

Art. 27 – Master e corsi di perfezionamento

Art. 28 – Corsi di studio interFacoltà e interAteneo

Art. 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte

Art. 30 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

 

Titolo III – Norme transitorie e finali

Art. 31- Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti

Art. 32- Norme transitorie e finali

 

TITOLO I

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

 

Art. 1 – Titoli e corsi di studio

1. L'Università di Ancona è costituita dalle Facoltà di cui all'allegato A e provvede al rilascio dei titoli relativi ai corsi di studio istituiti ed attivati secondo gli ordinamenti didattici di cui all'allegato B, parte integrante del presente regolamento e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e come specificato nel regolamento stesso.

2. L'Università di Ancona provvede, inoltre, alla formazione "post-lauream" mediante l'organizzazione e la gestione delle attività delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di Dottorato di Ricerca, e ad altri tipi di formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali l'Università di Ancona rilascia rispettivamente il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master universitario di primo livello, il master universitario di secondo livello e l'attestato di frequenza come meglio specificato nei successivi articoli del presente regolamento.

 

Art. 2 – Titoli congiunti

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 509/99, l'Università di Ancona può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni.

 

Art. 3 – Organizzazione della Facoltà

La Facoltà, nell'ambito delle attribuzioni ad essa assegnate dalle norme vigenti e dallo Statuto di Ateneo, ha il compito primario di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e dell'impegno didattico dei docenti.

1. La Facoltà istituisce nel suo ambito la Commissione Didattica Paritetica che svolge le attività di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.M. 3 Novembre 1999, n. 509. La composizione e la durata della Commissione Didattica Paritetica sono definite dallo statuto di autonomia dell'Ateneo; la regolamentazione dell'attività di tali Commissioni è definita dai Regolamenti di Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà individua, per ogni attività, la struttura o la singola persona che ne assume la responsabilità tenendo conto delle specifiche competenze scientifico-disciplinari, dell'utilizzazione ottimale dei docenti, di un'equa ripartizione dei carichi didattici e di un equilibrato rapporto docenti/studenti.

3. L'Università di Ancona provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. 509/99, al rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è formato e rilasciato secondo le attestazioni delle strutture didattiche o dei docenti.

 

Art. 4 – Regolamenti Didattici dei corsi di studio

Ciascuna Facoltà adotta i regolamenti didattici dei corsi di studio previa definizione delle regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà stessa; tali regole comuni disciplinano anche le materie attribuite alla Facoltà dalle leggi e dallo statuto di Ateneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, nel rispetto della legislazione vigente ivi incluse le direttive europee, da ciascuna Facoltà per tutti i corsi di studio ad essa afferenti ed approvati con le procedure previste nello statuto dell'Ateneo. Tali regolamenti, formati in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio.

I regolamenti didattici dei corsi di studio vengono emanati con decreto rettorale.

I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio afferenti a ciascuna Facoltà.

Il Regolamento didattico dei Corsi di Studio prevede:

a – gli obiettivi formativi specifici ed in particolare la durata massima consentita allo studente per lo svolgimento del curriculum formativo, tenuto conto della durata normale dei corsi di studio e della proporzionalità di quest'ultima al numero totale dei crediti richiesti dall'articolo 7 del D.M. n.509/1999 per il conseguimento del titoli di studio; ai sensi del citato art. 7 deve essere prevista l'eventuale integrazione dei crediti conseguiti con la laurea, ove mancanti, per il conseguimento della laurea specialistica;

b – l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c – l'assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito della Unione Europea per ogni insegnamento e per ogni altra attività formativa;

d – le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

e – i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei curricula individuali;

f – la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

g – le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio di cui all'art. 8 del presente regolamento.

h – le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

i – l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

j – Le forme di tutorato;

k – l'eventuale attivazione di attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche per gli studenti non impegnati a tempo pieno, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;

l – per quanto riguarda la laurea, per il conseguimento della stessa lo studente deve aver anche acquisito la conoscenza della lingua europea oltre l'italiano.

5. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la discrepanza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni Didattiche Paritetiche e di cui all'art. 3 del presente regolamento. Qualora tale condizione non ricorra, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico.

 

Art. 5 – Classi di corsi di studio

1. Nell' allegato "B" vengono riportati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, istituiti presso l'Università di Ancona, e redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e dei decreti ministeriali individuanti le classi dei corsi di studio emanati in attuazione di tale regolamento. L'Ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

2. L'Università di Ancona può proporre modifiche o istituzioni di corsi di studio, con le annesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. L'Università di Ancona assicura la revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa, al fine di garantire la coerenza tra durata legale e durata reale. Le proposte di revisione possono essere formulate anche dalle commissioni paritetiche di Facoltà.

4. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio appartenenti alla stessa classe hanno i medesimi effetti di legge.

 

Art. 6 – Crediti formativi universitari

Per ciascun Corso di Studio, in accordo con i Decreti di Area, vengono distribuiti nei regolamenti didattici dei corsi di studio i crediti formativi per ogni anno di studio e la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altra attività formativa di tipo individuale.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. In ogni caso la valutazione dell'esame dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

4. Il Consiglio di Facoltà in seguito ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente, delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Studi o da altra Università.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali.

6. I Consigli di Facoltà possono riconoscere, secondo criteri predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

 

Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. Con autonome deliberazioni l'Università di Ancona attiva o disattiva i corsi di studio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

2. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega i Consigli di Facoltà a disciplinare altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. All'atto dell'istituzione di un corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Università di Ancona nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.

 

Art.8 – Norme di iscrizione ai corsi di studio

1. Il Senato Accademico detta, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio assieme alle condizioni delle nuove attivazioni, sentiti i Consigli di Facoltà interessati ed il Consiglio Studentesco, tenendo conto, fra l'altro, della disponibilità di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo.

2. Le Facoltà all'inizio di ogni anno accademico provvedono, ove necessario, alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica secondo modalità previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla base di prerequisiti ai quali va data ampia pubblicità. I prerequisiti vanno commisurati ad un carico di lavoro aggiuntivo che possa essere ragionevolmente sostenuto nel corso del primo anno dagli studenti sprovvisti di un'adeguata preparazione iniziale.

Per l'accesso ai corsi di laurea è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere a tal fine istituiti, ad integrazione della preparazione risultante dal possesso del titolo di studio predetto, corsi formativi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore.

Per l'accesso al corso di laurea specialistica è necessario il possesso della laurea o titolo equipollente e, laddove le modalità di verifica della preparazione sopra previste ne evidenzino la necessità, possono essere previsti obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

 

Art. 9 – Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

1. Le Facoltà definiscono le modalità per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati all'interno di corsi di studio non a numero programmato.

2. Le Facoltà medesime provvedono inoltre, nell'ambito di criteri stabiliti dal Senato Accademico, a regolamentare le modalità relative al sostenimento delle prove di valutazione del profitto relative ai precitati corsi singoli.

3. Dell'iscrizione a tali corsi singoli e del superamento delle relative prove di valutazione del profitto gli studenti interessati hanno diritto di ottenere la certificazione secondo le vigenti norme.

 

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

 

Art. 10 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Gli studenti dell'Università di Ancona possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Università che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.

2. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi.

3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facoltà secondo modalità stabilite dal proprio regolamento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.

4. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:

a – frequenza

b – esame

c – periodo di preparazione di tesi

d – tirocinio.

5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.

6. Il Consiglio di Facoltà attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

8. Previa delibera del Consiglio di Facoltà nella certificazione della carriera scolastica dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attività formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.

 

Art. 11 – Calendario didattico

1. Le attività didattiche iniziano di norma non oltre il 1° ottobre.

2. I Consigli di Facoltà fissano l'inizio e la fine delle lezioni di ciascun anno accademico nonché le pause delle medesime e ne danno notizia al Senato Accademico non oltre il 31 Maggio

3. Il Senato Accademico entro il 30 giugno delibera e rende pubblico il manifesto degli studi contenente i curricula ufficiali, le modalità d'immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative a tasse e contributi ed il calendario didattico.

4. Le Facoltà, sentite le strutture didattiche competenti, stabiliscono annualmente i calendari e gli orari annuali delle lezioni e il calendario degli esami. Tali documenti debbono essere resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni.

Se necessario il Senato Accademico provvede a coordinare le sessioni di esame previste dalle diverse Facoltà con particolare riguardo ai requisiti previsti per l'ottenimento delle agevolazioni economiche da parte degli studenti.

5. Nel caso di ripartizione dei corsi in due semestri il primo semestre inizia di norma non oltre il 1° ottobre e termina non oltre il 31 gennaio; il secondo semestre inizia di norma non oltre il 1° marzo e termina non oltre il 15 giugno.

6. Articolazioni sperimentali del calendario delle lezioni e degli esami possono essere deliberate dai Consigli di Facoltà.

 

Art. 12 – Insegnamenti

1. I corsi di insegnamento impartiti presso l'Università di Ancona possono essere monodisciplinari o integrati.

2. Un corso integrato è impartito da due o più docenti, uno di quali ne è il coordinatore, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame. Il coordinatore del corso integrato è nominato dal Consiglio di Facoltà.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le norme in materia di crediti didattici, nell'ambito di criteri generali fissati dalla legge.

4. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dalla Facoltà, sentite le competenti strutture didattiche.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere specifiche norme relative all'insegnamento a distanza.

 

Art. 13 – Ricorso a professionalità esterne all'Università

Le Facoltà possono affidare a professori a contratto corsi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare da quelle fissate dall'Ateneo.

 

Art. 14 – Modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e/o con speciali bisogni

Ai sensi dell'art. 14 della legge 390/1991 e dell'art. 11, comma 7, lettera h) del D.M. 509/99 i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'attivazione di apposite attività formative e le relative modalità organizzative delle attività didattiche rivolte a consentire anche agli studenti non impegnati a tempo pieno o che si trovino in condizioni di svantaggio una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

 

Art. 15 – Sdoppiamenti

1. I corsi di insegnamento nei corsi di laurea e di laurea specialistica sono di norma sdoppiati ogni volta che ricorrano le condizioni previste dal Senato Accademico e riaccorpati ogni volta che tali condizioni cessino di ricorrere.

2. Le Facoltà, in relazione ai corsi sdoppiati, verificano la corrispondenza dei relativi programmi didattici e l'equivalenza delle prove di esame, stabiliscono le modalità di suddivisione degli studenti e disciplinano le eventuali possibilità di scelta lasciate allo studente.

 

Art.16 – Mutuazioni

1. Le Facoltà determinano i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti fra diversi corsi di studio, anche in Facoltà diverse.

2. La mutuazione di un insegnamento presso un'altra Facoltà è possibile solo nel caso in cui un insegnamento risulti scoperto e non sia possibile provvedere per supplenza o affidamento. In questo caso la Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, o della competente Commissione per la Didattica, individua presso quale Facoltà esso possa essere mutuato.

3. La Facoltà che richiede la mutuazione concorda con la Facoltà che acquisisce studenti le modalità organizzative di accesso alla didattica che dovranno permettere la frequenza nel modo più agevole possibile e che dovranno essere rese note agli studenti interessati al momento dell'accettazione della mutuazione.

 

Art .17 – Prove di valutazione del profitto

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano le modalità di svolgimento degli esami e di altre forme di verifica del profitto.

2. Gli esami consistono in una prova finale scritta e/o orale e/o pratica. La prova scritta in ogni caso non è preclusiva della prova orale.

3. Le prove di esame di norma sono pubbliche.

4. Gli esami di profitto devono accertare la preparazione del candidato nella materia oggetto dell'insegnamento.

5. Le Facoltà esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.

6. Il risultato degli esami di profitto è espresso in trentesimi.

7. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.

8. Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

9. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno 2 mesi prima della data di inizio della sessione.

10. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside di Facoltà. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio.

 

Art. 18 – Prove finali dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità delle prove finali ed in particolare della prova finale di laurea e di laurea specialistica in accordo con gli ordinamenti didattici.

2. La prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea specialistica e del diploma di specializzazione è pubblica, può essere orale o scritta o pratica.

3. Per accedere alle prove di cui al comma 1 lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi e, con riferimento alla laurea, un'adeguata preparazione nella conoscenza della lingua straniera.

4. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero di commissari.

La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 nel caso di laurea o di laurea specialistica.

La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale.

La lode viene assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.

5. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, il regolamento didattico del corso di studi deve prevedere modalità dirette ad assicurare:

a – che le tesi siano assegnate tempestivamente agli studenti dietro loro richiesta, tenendo conto del loro piano di studi e delle loro aspirazioni;

b – la più ampia e aggiornata pubblicità sulle tesi in corso di svolgimento.

Tale regolamento fissa inoltre il termine per la consegna della tesi.

6. Per il conseguimento della Laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

7. Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e forma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica (corsi di studio residenziali o a distanza).

 

Art.19 – Commissioni

1. La composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di profitto e le modalità degli esami sono stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio in accordo con le seguenti norme generali e nel rispetto dei diritti didattici degli studenti:

a – le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside;

b – la commissione deve essere presieduta dal titolare dell'insegnamento o dal coordinatore del corso integrato. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside;

c – la commissione deve essere composta da almeno due membri, di cui uno è il presidente di cui al punto precedente e l'altro commissario può essere un professore o un ricercatore di materia affine.

Possono partecipare a tali commissioni anche:

· gli assegnisti in possesso di adeguato curriculum e titoli su proposta del Preside della Facoltà;

· i professori a contratto di corsi integrativi esclusivamente in commissioni di esami relative ai corsi di insegnamento cui il corso integrativo si riferisce;

· altre figure che potranno essere stabilite dal Senato Accademico.

2. Le commissioni degli esami finali sono nominate dal Rettore, su proposta del Preside e sono presiedute dal Preside o da altro professore da questi delegato.

Le commissioni predette sono costituite da professori e ricercatori.

I regolamenti didattici dei corsi di studio fissano il numero di componenti delle commissioni degli esami finali; il numero di commissari non può in ogni caso essere inferiore a sette.

I relatori di tesi possono essere solo professori ufficiali dell'Università Politecnica delle Marche, i correlatori di tesi possono essere esclusivamente professori ufficiali e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche o di altre Università. E' facoltà del Senato Accademico definire altre figure per l'eventuale funzione di correlatore.

 

Art. 20 – Doveri didattici dei docenti

1. Ciascun docente è tenuto:

1.1- a svolgere personalmente il numero di ore minimo di lezioni e di esercitazioni determinato dal Consiglio di Facoltà ed approvato dal Senato Accademico;

1.2- a stabilire un orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico, a comunicarlo al Preside e a renderlo pubblico prima dell'inizio delle lezioni;

1.3- a definire in accordo con quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti il calendario degli esami e a rendere pubblica all'inizio di ogni appello la programmazione dello svolgimento dell'appello stesso;

1.4- a rispettare l'orario di lezione fissato dalla Facoltà;

1.5- a comunicare tempestivamente al Preside ed agli studenti eventuali assenze, sia dalle lezioni che dal ricevimento studenti e da qualunque altro obbligo didattico.

2. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse, sulla base della ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica, dei vincoli e dei requisiti di accesso accettati e resi pubblici dalle strutture didattiche competenti.

3. I docenti presidenti di commissione di esami hanno l'obbligo di restituire i verbali di esame alle rispettive segreterie studenti entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun appello.

4. Ciascun docente provvede alla compilazione di un registro delle attività didattiche annotando il numero di ore effettuate per ciascuna tipologia di attività didattica.

Il docente o ricercatore che sostituisce il responsabile del corso firma il registro delle lezioni per le ore effettuate. Il Preside è tenuto a vistare i registri per garantirne la conformità alle norme vigenti.

5. Il Preside ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.

 

Art. 21 – Diritti degli studenti

Agli studenti deve essere garantito:

1. il diritto all'informazione, mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e di ogni eventuale loro modifica;

2. il diritto di conoscere, fermo restando il giudizio insindacabile della commissione, in modo esplicito gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame;

3. il diritto che la risoluzione della prova scritta sia resa disponibile;

4. il diritto che il materiale di riferimento per i programmi di esame sia realmente disponibile;

5. il diritto a presentare eventuali piani di studio individuali nell'ambito dei limiti stabiliti all'organizzazione didattica in vigore e ad essere ascoltato dalla Commissione referente, che istruisce i piani di studio, qualora il suo piano non sia stato in prima istanza approvato;

6. il diritto all'assegnazione della tesi, ove prevista, in una delle materie relative al campo di studi prescelto secondo i criteri di assegnazione previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

7. il diritto di ricorrere al Preside e, in ultima istanza, al Rettore, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto per l'esame e la risoluzione di eventuali controversie legate a disservizi o comportamenti lesivi dei diritti didattici.

 

Art. 22 – Servizi didattici integrativi di Ateneo.

1. L'Università istituisce servizi centrali che svolgono le seguenti attività istituzionali, anche in collaborazione con enti esterni:

a ) sostegno ed aiuto di carattere amministrativo e logistico alle strutture didattiche dell'Ateneo;

b ) orientamento universitario e professionale;

c ) elaborazione e diffusione di informazioni sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

 

Art. 23 – Servizi didattici integrativi di Facoltà.

Le Facoltà con proprie delibere, approvate dal Senato Accademico e sentito il Consiglio di Amministrazione, possono proporre ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a ) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;

b ) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, nonché per la formazione permanente;

c ) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento, questi ultimi secondo quanto previsto dai successivi articoli.

 

Art. 24 – Tutorato e orientamento.

1. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio e all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta del percorso di studio.

2. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata alle singole Facoltà.

3. L'organizzazione delle varie forme di tutorato è prevista da apposito regolamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.

4. Le Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, potranno avvalersi anche degli studenti scelti dalla struttura didattica sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390.

5. Oltre alle attività di tutorato, possono essere previste forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.

6. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria. Sono previste anche prove di accesso obbligatorie, ma non vincolanti, e corsi estivi di sostegno.

 

Art. 25 – Scuole di Specializzazione.

1. L'Ateneo sostiene per quanto di sua competenza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, la costituzione e le attività delle Scuole di Specializzazione e ne asseconda lo sviluppo mediante i propri piani di sviluppo pluriennali.

2. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, del D.M. 509/99, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3, del D.M. 509/99.

3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito sono determinati dai decreti d'area.

4. Le modalità di svolgimento della didattica, il calendario didattico, le modalità di espletamento delle prove di esame di profitto e finale sono definiti dal regolamento didattico del corso di studio sentite le commissioni competenti.

 

Art. 26 – Dottorato di Ricerca

Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge l'Università di Ancona disciplina l'istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso ed il conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi, la durata, i contributi e l'importo delle borse, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri.

L'Ateneo è tenuto ad assicurare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, i mezzi necessari allo svolgimento dei corsi stessi ed a garantire le attività di studio e di ricerca dei dottorandi, anche mediante convenzioni con enti di ricerca o con istituzioni ed imprese pubbliche e private, italiane ed estere.

L'Ateneo, per comprovate esigenze organizzative, può altresì prevedere forme di collaborazione con Università, anche straniere, nell'ambito delle quali sia possibile sviluppare le necessarie attività di didattica e di ricerca. Apposite convenzioni regolamenteranno le anzidette forme di collaborazione.

 

Art. 27 – Master e Corsi di perfezionamento

1. L'Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 3 novembre 1999, n. 509, e su proposta delle Facoltà può istituire dei master di primo o di secondo livello.Ai master di primo livello si accede dopo aver conseguito la laurea; ai master di secondo livello si accede dopo aver conseguito la laurea specialistica.

2. L'attivazione e l'organizzazione dei master e dei corsi di perfezionamento è definita da uno specifico regolamento approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 28 – Corsi di studio interFacoltà e interAteneo

1. Qualora si ravvisino particolari esigenze di formazione, e sentite le Facoltà interessate, il Senato Accademico può approvare l'attivazione di corsi di studio alla cui formulazione ed al cui svolgimento concorrano competenze didattiche e scientifiche appartenenti a diverse Facoltà dell'Ateneo.

2. Ai fini amministrativi il corso di studio afferisce ad una sola Facoltà.

3. Le modalità di gestione dei corsi di studio interfacoltà vengono decise dal Senato Accademico su parere favorevole di tutte le Facoltà interessate, e sentito il Consiglio studentesco.

4. Apposite convenzioni regolamentano le attività di corsi di studio interuniversitari anche con Atenei italiani o stranieri alla conclusione dei quali corsi si rilasciano i titoli di cui all'art. 2 del presente regolamento.

 

Art. 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà, e, ove presenti, i Consigli di corso di studio, rilevano ogni anno, mediante appositi questionari, i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica.

2. Il Senato Accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i criteri e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche svolte nei corsi di studio, e li trasmette ai Presidi di Facoltà e, ove presenti, ai Presidenti di corso di studio. I Presidi o i Presidenti di corso di studio sulla base dei suddetti criteri ed indicatori preparano una relazione periodica sull'attività didattica del corso di studio corredata degli opportuni dati statistici, ivi compresi quelli riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. Questa relazione, previa approvazione del Consiglio di Facoltà, viene trasmessa dal Preside al Rettore che la sottopone all'esame del Senato Accademico, del Consiglio studentesco e del Nucleo di valutazione.

 

Art. 30 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

L'Università di Ancona assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.31 – Riordinamento delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti

L'Università, con apposito regolamento, riordina e disciplina le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni vigenti e con quelle del presente regolamento.

 

Art.32 – Norme transitorie e fínali

1. L'Università di Ancona assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai vigenti sopravvenuti ordinamenti, secondo modalità definite dai Consigli di Facoltà.

2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari, in base ai previgenti ordinamenti didattici, sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento del diploma di laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, qualunque ne sia la durata.

3. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico.

4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

5. Sino alla emanazione del presente regolamento e dei regolamenti didattici dei corsi di studio, l'attività didattica è regolata dalle disposizioni e dagli ordinamenti previgenti fatto salvo il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, 3° comma, del D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".

6. Per tutto ciò che non è compreso nel presente regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto dell'Ateneo, al Regolamento di Ateneo nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.

7. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua emanazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

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