Regolamento Generale Ateneo

Titolo I
PARTE GENERALE

 

Art.1
Regolamento generale: contenuto e articolazione

1. Il regolamento generale di ateneo, adottato ai sensi dell'art. 53 dello statuto, contiene le norme attuative delle disposizioni statutarie ivi compresi i procedimenti elettorali.

2. Il regolamento generale si articola oltre che nel presente titolo, nel Tit. II – organi, nel Tit. III – strutture scientifiche, didattiche e amministrative e nel Tit. IV – norme comuni e finali.

 

Art.2
Organi

1. Gli organi dell'Università Politecnica delle Marche si suddividono in:
a) organi di governo;
b) organi consultivi.
2. Sono organi di governo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
3. E' organo consultivo e propositivo il consiglio studentesco.

 

Art.3
Strutture dell'Ateneo

1. L'Ateneo è articolato in strutture organizzative primarie e derivate.
2. Sono strutture organizzative primarie le facoltà, i dipartimenti e gli istituti; sono strutture organizzative derivate i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interdipartimentali di servizi ed i centri di servizio di ateneo.
3. Sono altresì strutture di ateneo le aziende e l'amministrazione centrale
4. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un solo dipartimento o istituto dell'ateneo.

 

 

Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

 

Art.4
Rettore

1. Il rettore è l'autorità accademica che rappresenta l'ateneo, è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
2. Le elezioni del rettore sono indette dal decano, professore di I fascia più anziano nel ruolo, entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato rettorale.
Il decano indice le elezioni con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla data della prima votazione.
All'atto della convocazione del corpo elettorale il decano fissa anche il calendario delle prime quattro votazioni che devono essere, di norma, distanziate una settimana una dall'altra.
Le elezioni non devono svolgersi oltre il 20 luglio.
3. Il decano, con proprio atto, costituisce il seggio elettorale.
4. L'elettorato attivo è costituito da:
a) professori di ruolo e fuori ruolo dell'università;
b) ricercatori confermati;
c) rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio Studentesco e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'E.R.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario;
d) personale tecnico amministrativo,che si esprime con voto ponderato non superiore al 5% dei professori e ricercatori confermati
L'individuazione dell'elettorato attivo avviene al momento dell'indizione delle votazioni.
I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti al momento delle singole votazioni.
5. L'elettorato passivo per l'elezione del rettore è costituito dai professori ordinari a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Il requisito del tempo pieno e dell'appartenenza al ruolo devono essere posseduti dal rettore per tutta la durata del mandato, fatta salva l'anticipata cessazione.
6. ll valore complessivo dei voti espressi dal personale tecnico e amministrativo è pari al 5% del numero dei professori e ricercatori confermati aventi diritto al voto, con approssimazione all'unità intera immediatamente inferiore, ed è determinato al momento della indizione delle elezioni.
Il peso di ciascun voto espresso dal personale tecnico e amministrativo varia a seconda del numero dei votanti e non può in ogni caso essere superiore a uno.
Al fine dell'attribuzione dei voti espressi dal personale tecnico e amministrativo ai singoli candidati, il voto ponderato, qualora risulti in forma decimale, deve essere approssimato per difetto.
7. Il rettore è eletto a maggioranza dei votanti.
In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio questo viene effettuato tra tutti loro.
Le votazioni sono valide quando sono stati espressi il 50% più uno dei voti esprimibili.
Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute. In tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
8. Nel caso di vacanza della carica di rettore prima della scadenza del mandato, la convocazione per le elezioni del nuovo rettore deve essere effettuata dal decano entro 30 giorni dal giorno dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e l'ottantesimo giorno dalla convocazione. Il neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.
9. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore vicario assume le funzioni di rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

 

Art. 5
Senato accademico

1. Fanno parte del senato accademico:
a) il rettore, che lo presiede;
b) i presidi di facoltà;
c) direttori di dipartimento o di istituto in numero pari a quello dei presidi di facoltà, eletti per aree disciplinari;
d) un rappresentante dei professori associati;
e) un rappresentante dei ricercatori confermati;
f) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
g) due rappresentanti degli studenti.
2. La partecipazione delle componenti sopra indicate ai lavori del senato accademico è determinata dallo statuto dell'Ateneo.
Partecipano poi, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.
3. Le aree disciplinari utili, pari al numero delle facoltà, ai fini dell'elezione dei direttori di dipartimento o istituto di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:
a) 01 SCIENZE MATEMATICHE tutti i settori dell'area A: da MAT/01 a INF/01
02 SCIENZE FISICHE tutti i settori dell'area B: da FIS/01 a FIS/08
03 SCIENZE CHIMICHE tutti i settori dell'area C: da CHIM/01 a CHIM/12
04 SCIENZE DELLA TERRA tutti i settori dell'area D: da GEO/01 a GEO/12
05 SCIENZE BIOLOGICHE tutti i settori dell'area E: da BIO/01 a BIO/19
b) 06 SCIENZE MEDICHE tutti i settori dell'area F: da MED/01 a MED/50
c) 07 SCIENZE AGRARIE E
VETERINARIE tutti i settori dell'area G e V: da AGR/01 a VET/10
d) 08 INGEGNERIA CIVILE E
ARCHITETTURA tutti i settori dell'area H: da ICAR/01 a ICAR/22
09 INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE tutti i settori delle aree I e K: da ING-IND/01 a ING-INF/07
e) 10 SCIENZE DELL'ANTICHITA'
FILOLOGICO-LETTERARIE
E STORICO ARTISTICO tutti i settori dell'area L: da L-ANT/01 a L-0R/23

12 SCIENZE GIURIDICHE tutti i settori dell'area N: da IUS/01 a IUS/21
13 SCIENZE ECONOMICHE
E STATISTICHE tutti i settori delle aree P e S: da SECS-P/01 a SECS-S/06
14 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI tutti i settori dell'area Q: SPS/0 a SPS/14
4. Le aree di ricerca sopraelencate sono individuate in analogia ai comitati CUN e l'appartenenza dei singoli docenti nonché dei direttori di dipartimento e istituto alle aree predette, ai fini dell'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza di cui al precedente comma 1, è determinata dal settore di inquadramento del singolo professore e ricercatore.
5. L'elettorato attivo per la rappresentanza nel senato accademico dei direttori di dipartimento o di istituto è esercitato dai professori ordinari e associati e dai ricercatori confermati, ciascuno per la propria area o settore disciplinare. Le rappresentanze dei professori associati, dei ricercatori confermati e del personale tecnico e amministrativo di ruolo, compresi i dirigenti, sono elette dalla rispettiva categoria.
I requisiti debbono essere posseduti dall'elettorato attivo e passivo al momento della votazione; nel caso che gli atti che li determinano siano in corso di emanazione è richiesta, in sostituzione, una dichiarazione del rettore.
La perdita dei requisiti relativi all'elettorato passivo da parte degli eletti comporta la decadenza dal mandato.
Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università.
Gli aventi diritto al voto saranno informati con nota rettorale.
6. Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati.
Le candidature, distinte per categoria, devono essere presentate, presso il competente ufficio amministrativo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni e sottoscritte per accettazione dai candidati.
Le candidature relative al personale tecnico e amministrativo devono essere altresì sottoscritte, per presentazione, da un numero di elettori pari al 3% degli aventi diritto al voto. 7. Ogni avente diritto al voto può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all'interno della propria categoria o area disciplinare.
Qualora l'elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo.
8. Risultano eletti per ogni categoria o area disciplinare coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti espressi.
In caso di parità di voti tra due o più eletti, prevale quello con maggior anzianità nel ruolo; a parità di ruolo quello più giovane di età.
I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Università, entro tre giorni dalle elezioni.
Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione può essere proposto ricorso al senato accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni.
9. In caso di dimissioni o di cessazione subentrano, per ciascuna categoria o area disciplinare, coloro che seguono nella graduatoria dei voti ottenuti.
Nel caso di parità di voti si procede secondo quanto previsto nel precedente comma.
In caso di esaurimento delle graduatorie si indicono nuove elezioni, su domanda di almeno venti aventi diritto al voto.
10. Il senato accademico è validamente costituito anche in assenza delle rappresentanze elettive che lo compongono.

 

Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
d) due rappresentanti dei professori ordinari;
e) due rappresentanti dei professori associati;
f) due rappresentanti dei ricercatori confermati;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) due rappresentanti degli studenti;
i) fino a un massimo di tre rappresentanti degli enti che contribuiscono al finanziamento dell'ateneo.
I soggetti pubblici e privati che per almeno un triennio finanziano l'Università con un contributo annuo non inferiore a 300.000.000 o all'equivalente importo in euro, partecipano, su richiesta, con un proprio rappresentante, al consiglio di amministrazione.
Nel caso che i soggetti finanziatori siano più di tre e venga richiesta dagli stessi la partecipazione al consiglio di amministrazione, ogni volta che si rinnova il consiglio di amministrazione, verrà stilata una graduatoria tra i "finanziatori richiedenti" in relazione agli importi della contribuzione annua.
Qualora nel triennio di durata del consiglio di amministrazione si verifichi la vacanza di un posto di rappresentante degli enti finanziatori viene stilata una nuova graduatoria per la sostituzione nel posto vacante, per la durata dello scorcio del triennio, tra tutti i finanziatori non rappresentati nel consiglio di amministrazione e che ne facciano richiesta.
2. Il rettore con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina delle rappresentanze nel consiglio di amministrazione dei professori ordinari e associati, dei ricercatori confermati, del personale tecnico e amministrativo di ruolo, compresi i dirigenti, contestualmente a quelle per la nomina delle rappresentanze interne nel senato accademico.
3. Relativamente all'elettorato attivo e passivo, alla costituzione e al funzionamento del seggio, alla manifestazione del voto, alla elezione, alla eventuale sostituzione degli eletti, alle incompatibilità , si rinvia al precedente art.5. del presente regolamento che disciplina anche le elezioni del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in assenza di una o due categorie elettive e dei rappresentanti degli enti finanziatori.

 

Art.7
Incompatibilità

1. Coloro i quali siano stati eletti contemporaneamente nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto, sono tenuti ad optare, entro dieci giorni, per un solo organismo.

 

Art. 8
Rappresentanti degli studenti negli organi di governo

1. I rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono designati dal consiglio studentesco, così come previsto all'art. 20 co. 3° dello Statuto dell'Ateneo.

 

Art.9
Consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è costituito da venti componenti, più due rappresentanti per ciascuna facoltà.
2. Il rettore, con proprio decreto, indice le elezioni per la nomina dei venti componenti del consiglio studentesco.
3. L'elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti, regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, al momento della votazione.
L'elettorato passivo è riservato agli stessi, regolarmente candidati, secondo quanto previsto dai successivi commi.
4. Il voto può essere espresso solo nei confronti delle liste e dei candidati regolarmente presentati.
5. Le liste con l'indicazione dei candidati in numero non superiore a trenta devono essere presentate presso il competente ufficio amministrativo, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni e le stesse devono essere sottoscritte da un numero di elettori pari a trenta nonchè dai candidati per accettazione.
6. Ogni studente esprime il proprio voto con un massimo di due preferenze all'interno di una sola lista
7. Il voto è nullo nel caso in cui:
1) la preferenza sia riferita a candidati di più liste;
2) la preferenza sia riferita a studenti non candidati.
8. I seggi sono ripartiti, in modo proporzionale, sulla base dei voti ottenuti tra le liste
9 Sono eletti i candidati appartenenti alle varie liste sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
In caso di parità, nella stessa lista, prevale lo studente più giovane per iscrizione all'Università Politecnica delle Marche.
10. In caso di cessazione dalla carica sono nominati i candidati della stessa lista che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
11. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è demandata al senato accademico sentito il consiglio studentesco.
12. Almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni il rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi elettorali composti ciascuno da un professore con funzioni di presidente, da un tecnico o amministrativo, con funzioni di segretario e da n. tre studenti indicati dal consiglio studentesco in scadenza.
In prima applicazione gli scrutatori studenti sono designati dai rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione.
Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni di voto; almeno quattro membri devono essere presenti allo spoglio.
13. Le votazioni si svolgeranno in minimo due giorni feriali non prefestivi nei termini previsti dall'art. 22 del presente regolamento in un periodo tale da assicurare il massimo dell'affluenza alle urne e la certezza dell'elettorato.
L'orario minimo delle votazioni nei due giorni è:
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
dalle ore 8.00 alle ore 14.00
14. Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato complessivamente almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
15. Terminate le operazioni di voto l'amministrazione accerta il raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni e, in tal caso, dispone lo scrutinio dei voti.
16. Nell'ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, il rettore, entro trenta giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale.
In tal caso le votazioni sono valide a condizione che vi abbiano partecipato almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
17. Il rettore, entro tre giorni successivi allo scrutinio pubblica i risultati elettorali.
18. Avverso le operazioni elettorali gli elettori partecipanti alle votazioni possono avanzare ricorsi al senato accademico in forma scritta da far pervenire nel termine perentorio di tre giorni successivi alla data di pubblicazione dei risultati.
Il senato accademico decide nei quindici giorni successivi.
19. I rappresentanti degli studenti nei singoli consigli di facoltà, eletti contestualmente ai venti componenti eletti nel Consiglio studentesco procedono, con voto segreto e limitato ad una sola preferenza, alla elezione dei due rappresentanti degli studenti in seno al consiglio studentesco.
In caso di parità prevale lo studente appartenente alle liste non già rappresentate; se la parità è all'interno di una stessa lista prevale il più giovane.
20. Il consiglio studentesco, nella prima seduta, con convocazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla sua costituzione da parte dello studente che ha riportato il maggior numero dei voti, procede alla nomina del presidente e della giunta, composta da quattro membri, di cui almeno uno per ogni lista maggiormente rappresentata.
In caso di parità prevale lo studente più giovane per iscrizione all'Università Politecnica delle Marche.
21. Lo stesso consiglio procede nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva, alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
E' incompatibile la nomina a membro del senato accademico contestualmente a quella di membro del consiglio di amministrazione.
Tali incarichi sono altresì incompatibili con quello di presidente del consiglio studentesco.
22. Il consiglio studentesco adotta un regolamento interno, per il proprio funzionamento, entro novanta giorni dalla sua costituzione.
Il regolamento dovrà garantire il pluralismo democratico, la libertà di espressione e la trasparenza nelle decisioni.
Il regolamento di cui al presente comma, una volta approvato dal consiglio studentesco, è emanato dal rettore, sentito il senato accademico.

 

 

Titolo III
STRUTTURE SCIENTIFICHE, DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE

Art.10

Le facoltà

1. Le facoltà sono strutture didattiche e possono articolarsi in corsi di studio quali diplomi universitari, corsi di laurea, scuole di specializzazione.
Gli stessi corsi di studio sono indicati nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo

 

Art.11
Consiglio di facoltà

1. Per la composizione del consiglio di facoltà si rimanda all'art. 26, I comma dello Statuto.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato
8. abrogato
9. abrogato.
10. Il rettore, ogni due anni accademici indice le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti, in seno al consiglio di facoltà
Le elezioni avvengono nei tempi e nei modi determinati per il consiglio studentesco all'art.9 del presente regolamento ad eccezione del numero dei candidati indicati nelle liste che non deve essere superiore al doppio degli eleggibili.
11. La composizione dei consigli di corso di studio o delle commissioni didattiche è demandata ai consigli di facoltà che devono comunque prevedere la partecipazione della rappresentanza studentesca.

 

Art.12
Preside

1. Il decano di ciascuna facoltà, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del preside, indice le elezioni per il rinnovo di tale carica.
2. L'elettorato attivo è costituto dai componenti del consiglio di facoltà e l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione.
3. Il decano costituisce il seggio elettorale presieduto da un professore di I fascia, da quattro scrutatori, rappresentanti delle singole categorie facenti parte del consiglio di facoltà e da un funzionario che funge da segretario.
4. E' eletto preside della facoltà il professore che ottiene la maggioranza dei votanti.
In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni valide, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora vi siano più candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti per l'ammissione al ballottaggio, questo viene effettuato tra tutti loro.
5. Le votazioni sono valide quando abbiano partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, altrimenti lo spoglio dei voti non viene effettuato.
Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario si considerano come "non valide" e devono essere ripetute.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato del preside, entro trenta giorni, il decano della facoltà indice le votazioni per la nomina del nuovo preside. Il mandato ha inizio all'atto della nomina e cessa con l'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.

 

Art.13
Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.
2. La proposta di costituzione di un dipartimento, da presentare al senato accademico, deve contenere:
a) la denominazione;
b) l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;
c) le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, gli spazi e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno dieci possibili componenti di cui almeno sette professori di ruolo.
3. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva la costituzione del dipartimento, con deliberazione a maggioranza dei componenti. Il dipartimento è costituito, con decreto rettorale, con decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del provvedimento.
4. Ai dipartimenti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nei dipartimenti stessi. Nei casi di richiesta di trasferimento da un'altra struttura dell'ateneo, le istanze vengono presentate al consiglio di dipartimento al quale si intende afferire e comunicate alla struttura di provenienza. Il consiglio di dipartimento delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al senato accademico che delibera in via definitiva.
5. Ogni modifica del dipartimento, compreso l'eventuale cambiamento dei settori scientifico disciplinari conseguente all'accoglimento delle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere delle strutture coinvolte.
6. Il senato accademico delibera la disattivazione dei dipartimenti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a sette oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività del dipartimento stesso o su proposta del consiglio di dipartimento adottata a maggioranza dei componenti.
Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, destina le risorse del dipartimento disattivato ad altre strutture dell'ateneo.
7. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.
8. Ogni dipartimento, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno che dovrà contenere anche le modalità di costituzione e di funzionamento delle eventuali sezioni. Lo stesso regolamento deve definire le modalità per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno al consiglio di dipartimento.
9. Il senato accademico riserva una quota dello stanziamento complessivo destinato alle strutture primarie dell'ateneo, a quei dipartimenti ai quali afferiscono almeno venti professori di ruolo, in misura proporzionale al numero dei professori medesimi, come forma di incentivazione per i dipartimenti di maggiore ampiezza numerica.
10. Previa delibera del consiglio di dipartimento, il direttore stipula contratti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati che coinvolgano esclusivamente competenze interne al dipartimento, purchè redatti secondo gli schemi tipo approvati dal consiglio di amministrazione e comunque entro l'importo contrattuale massimo di € 150.000,00.

 

Art.14
Istituti

1.L'istituto è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

2. La proposta di costituzione di un istituto, da presentare al senato accademico, deve contenere:
a) la denominazione;
b) l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e della loro omogeneità per fini o per metodo;
c) Le figure professionali del personale tecnico e amministrativo, gli spazi e le apparecchiature più significative ritenute necessarie per l'avvio del dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'ateneo.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinque professori di ruolo.
3. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva la costituzione dell'istituto, con deliberazione a maggioranza dei componenti. L'istituto è costituito, con decreto rettorale, con decorrenza dal 1° novembre successivo all'adozione del provvedimento.
4. Agli istituti, una volta costituiti, possono afferire i professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi negli istituti stessi. Le istanze vengono comunicate alla struttura di appartenenza e presentate al consiglio di istituto cui si intende afferire. Il consiglio di istituto delibera l'accettazione entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di non accoglimento della richiesta, l'interessato può presentare ricorso al senato accademico che delibera in via definitiva.
5. Ogni modifica del'istituto, relativamente ai settori scientifico disciplinari che lo costituiscono, conseguente alle richieste di afferenza o di dimissioni, è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, il parere delle strutture coinvolte.
6. Il senato accademico decide sulla disattivazione degli istituti se il numero dei professori di ruolo che vi afferiscono diviene inferiore a cinque oppure dopo aver constatato la mancanza delle condizioni per la continuazione dell'attività dell'istituto stesso o su proposta del consiglio di istituto, adottata a maggioranza dei componenti.
Il senato accademico, in caso di disattivazione dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione, destina le risorse precedentemente assegnate allo stesso, ad altre strutture dell'ateneo.
7. Fanno parte del consiglio di istituto i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Le votazioni per la elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo sono indette, ogni tre anni accademici, dal direttore di istituto e devono avvenire a scrutinio segreto.

 

Art.15
Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario che si esplicano su progetti di durata pluriennale che coinvolgono attività di più strutture primarie.
2. Al centro, una volta costituito, aderiscono professori e ricercatori afferenti alle strutture primarie aderenti.
3. Sono organi del centro interdipartimentale di ricerca il consiglio scientifico e il direttore scientifico.
4. Il consiglio scientifico è costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti designati dai consigli delle strutture primarie aderenti.
5. Compete al consiglio scientifico:
a) approvare il regolamento interno;
b) deliberare a maggioranza dei componenti sulle richieste di nuove adesioni al centro, sentiti i consigli delle strutture primarie aderenti;
c) nominare il direttore scientifico;
d) predisporre i programmi di ricerca;
e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal centro, predisposta dal direttore;
f) indicare la struttura alla quale affidare la gestione amministrativa del centro, scegliendola tra quelle costituenti il centro medesimo;
g) assolvere a tutte le funzioni demandate dal regolamento per l' amministrazione, la contabilità e la finanza, ai consigli dei centri di spesa o di gestione a seconda della struttura cui è affidata la gestione amministrativa.
6. Il direttore scientifico è di norma un professore di ruolo dell'università nominato con decreto rettorale, su designazione del consiglio scientifico.
Il direttore:
a) presiede il consiglio scientifico;
b) sovrintende e coordina le attività del centro;
c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'ateneo.

 

Art.16
Centri interdipartimentali di servizi

1. I centri interdipartimentali di servizi organizzano attività di servizio di rilevante impegno, e/o apparecchiature complesse di interesse comune a più strutture primarie.
2. Il senato accademico al momento della costituzione del centro di servizi, su richiesta dei proponenti, definirà se lo stesso ha gestione autonoma o la stessa è affidata ad una struttura primaria afferente al centro. L'eventuale successiva modifica, su proposta del comitato tecnico scientifico, dovrà essere sottoposta al senato accademico.
3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizi il consiglio tecnico scientifico e il coordinatore.
4. Il consiglio tecnico scientifico è costituito da almeno un rappresentante per ciascuna delle strutture primarie afferenti, designato dai rispettivi consigli, è presieduto dal coordinatore e dura in carica un triennio accademico. Il numero dei rappresentanti di ciascun centro è stabilito dallo Statuto del Centro.
5. Compete al consiglio tecnico scientifico:
a) approvare il regolamento interno;
b) deliberare a maggioranza dei componenti sulle richieste di nuove adesioni al centro, sentiti i consigli delle strutture aderenti;
c) nominare il coordinatore;
d) predisporre i programmi dell'attività del centro;
e) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal centro, predisposta dal coordinatore;
f) richiedere al senato accademico l'autonomia gestionale oppure indicare la struttura alla quale affidare la gestione amministrativa del centro, scegliendola tra le strutture primarie costituenti il centro medesimo.
g)assolvere a tutte le funzioni demandate dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ai consigli dei centri di spesa o di gestione a seconda della struttura cui è affidata la gestione amministrativa.

6. Il Coordinatore:
a) presiede il consiglio tecnico – scientifico;
b) sovrintende e coordina le attività del centro;
c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro, nei limiti e con le modalità indicati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'ateneo.

 

Art.17
Sistema bibliotecario di ateneo

1 Il sistema bibliotecario di ateneo è articolato in strutture interfacoltà, di facoltà, ed eventualmente in biblioteche di dipartimenti ed istituti.
2. Le biblioteche di facoltà e di interfacoltà devono essere aperte agli utenti almeno cinquanta ore settimanali, essere dotate di un catalogo ed essere collegate in rete.
3.Le raccolte di materiale bibliografico possedute da istituti, dipartimenti.e centri di servizi sono considerate biblioteche e afferiscono al sistema biblitecario d'Ateneo soltanto se:
a) è disponibile il catalogo delle opere possedute ed è collegato in rete;
b) la struttura garantisce con le risorse esistenti l'apertura della bibloteca, agli studenti ed al personale dell'Università, per almeno venti ore settimanali.

 

 
Titolo IV
NORME COMUNI E FINALI

 

Art.18
Sigillo, labaro, annuario

1. ll sigillo ufficiale dell'Università Politecnica delle Marche si compone di due pavoni contrapposti, con la testa ruotata, separati da un albero di alloro ove sono posati.
Tale simbolo è racchiuso in due circonferenze che riportano, al loro interno, la scritta Università Politecnica delle Marche.
2. Il labaro dell'Università Politecnica delle Marche ha forma rettangolare, riproduce, al centro, in oro, il sigillo dell'università posizionato su fondo rosso e nella parte alta del fondo sono riprodotti i colori delle facoltà che costituiscono l'ateneo dorico.
3. L'Università, ogni anno accademico, pubblica l'annuario ufficiale in cui sono indicate:
a) le autorità accademiche;
b) gli organi;
c) le strutture;
d) il corpo accademico;
e) ogni altra notizia che si riterrà utile inserire.

 

Art.19
Nucleo di valutazione

1. In attuazione dell'art. 46 dello Statuto, il Nucleo di valutazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. I componenti del Nucleo sono designati dal Senato Accademico e dura in carica tre anni accademici.
Il Nucleo di valutazione può essere composto anche da componenti esterni all'Ateneo.

2. All'atto del suo insediamento, il nucleo designa al proprio interno un presidente con funzioni di coordinamento.

3. Il nucleo comunica il risultato delle sue analisi, oltre che alle strutture dell'ateneo, agli organi di governo dell'Università ai quali risponde esclusivamente.

4. Ai membri del nucleo è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione oltre, se dovuto, al rimborso delle spese di trasferta;

 

Art.20
Comitato per le pari opportunità

1. ll Comitato per le pari opportunità ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il Comitato si fa altresì promotore delle opportune iniziative per la rimozione delle discriminazioni riscontrate e può a tale scopo inviare documentate relazioni agli organi di governo dell'Università e alla direzione amministrativa, proponendo l'adozione di misure denominate "azioni positive" per le pari opportunità.
2. Il Comitato è costituito da 8 componenti, di cui almeno 4 donne, eletti da tutto il personale dell'Ateneo.
3. Il Comitato per le pari opportunità dura in carica tre anni accademici.
4. Il Comitato redige un proprio regolamento interno, approvato dal senato accademico.

 

Art.21
Definizione normativa

1. Sono definiti studenti, ai fini applicativi del presente regolamento, tutti gli iscritti a:
a) abrogato;
b) corsi di laurea;
c) scuole di specializzazione;
d) dottorati di ricerca (con sede presso l'Università Politecnica delle Marche);
e) ed in generale gli iscritti a tutti i corsi di studio istituiti presso l'Università Politecnica delle Marche.

 

Art.22
Disposizioni comuni relative alle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.
2. Le elezioni devono svolgersi in un giorno non festivo ed il seggio elettorale rimane aperto per le votazioni dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
3. I seggi elettorali sono costituiti con decreto rettorale, sono composti da sei membri rappresentativi delle varie categorie interessate alle votazioni e sono presieduti da un professore ordinario.
Almeno tre componenti, tra cui il presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni del seggio e almeno cinque membri devono assistere allo spoglio delle schede votate.
4. All'insediamento del seggio il direttore amministrativo comunica al presidente del seggio le eventuali variazioni relative all'elenco dell'elettorato attivo intercorse tra il momento della indizione delle elezioni e la data della votazione.
5. In ogni votazione è escluso dall'elettorato attivo il personale collocato in aspettativa senza assegni.
6. In tutte le votazioni i candidati non possono essere anche componenti dei seggi elettorali.
7. Sono considerate valide le votazioni alle quali hanno partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
I presidenti dei seggi procedono allo spoglio delle schede votate solo una volta accertata la validità della votazione.
8. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum necessario per la validità della votazione, il rettore, con proprio decreto, indice un nuovo turno elettorale entro venti giorni da quello precedente.
9. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la decadenza dal mandato.
10. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi diversamente disciplinati dal presente regolamento.

 

Art.23
Durata delle cariche accademiche

1. Tutte le cariche accademiche e le rappresentanze elettive durano tre anni accademici, escluse quelle studentesche che durano due anni accademici.
2. Di norma ogni mandato inizia il 1 Novembre.
3.Al fine di garantire la partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di governo, considerati i tempi necessari per la costituzione del consiglio studentesco, le rappresentanze degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione decorrono, ogni biennio dal 1 gennaio successivo a quello della nomina.
Fino a tale data rimangono in carica, nei predetti organi, i rappresentanti degli studenti precedentemente nominati.

 

Art.24
Provvedimenti costitutivi

1.Le strutture dell'ateneo e i relativi organi sono costituiti con decreto rettorale.

 

Art.25
Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Università può stipulare una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti ai componenti degli organi di governo nonché per i direttori dei dipartimenti e degli istituti per l'espletamento delle loro funzioni.
2. Tali polizze sono attivate per la responsabilità civile derivante agli assicurati, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa l'università, sia che i danni debbano essere indennizzati direttamente nei confronti di terzi, sia che i danni debbano essere indennizzati all'università, quando questa abbia risarcito terzi e debba richiedere la rivalsa per dolo o colpa grave dell'amministratore.
3. L'università si assume l'onere della spesa dovuta per il pagamento del premio assicurativo.
4. I componenti degli organi di governo sono assicurati per tutti gli atti compiuti nel periodo del loro mandato.
5. L'università, a richiesta dell'interessato, può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio.
6. Tale spesa può essere assunta solo a condizione che l'attore della denuncia sia diverso dall'università e la stessa non può superare l'equivalente dell'onorario minimo stabilito dall'Ordine degli Avvocati, con l'esclusione delle spese dovute a trasferte del professionista.
7. Il patrocinatore legale è indicato dal dipendente interessato che è tenuto alla restituzione della spesa sostenuta dall'università nel caso in cui questi venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o colpa grave, entro l'esercizio finanziario successivo a quello dell'emissione della predetta sentenza.
L'amministrazione, su richiesta dell'interessato, può concedere la rateizzazione di tale onere con una trattenuta stipendiale mensile non superiore alla quinta parte dello stipendio.

 

Art.26
Regolamenti dell'ateneo

1. I regolamenti dell'ateneo, compresi quelli delle singole strutture, sono emanati con decreto rettorale, sentito il senato accademico
Detti regolamenti entrano in vigore il 30° giorno successivo alla loro emanazione.
2. I regolamenti indicati all'art. 53, 3° comma dello statuto sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

 

Art.27
Entrata in vigore del regolamento generale di ateneo

1.Il presente regolamento generale di ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2.Il regolamento generale di ateneo, una volta emanato, deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il regolamento generale di ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio studentesco.

 

Aggiornato al 31 agosto 2009

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