Mentre il proprietario per poter recedere il contratto deve attendere le relative scadenze inviando le disdette per necessità o per finita locazione nei termini previsti,per l’inquilino c’è la possibilità di recede in anticipo alla scadenza del contratto in due ipotesi:
 

Se questa possibilità viene esplicitamente prevista ed indicata in una clausola del contratto di locazione

 

indipendentemente da quanto prevede il contratto c’è in ogni caso la possibilità dell’inquilino di recedere dal contratto,interrompendone gli effetti,in presenza di gravi motivi che possono riguardare trasferimenti di lavoro,gravi situazioni familiari,ecc.

In entrambi i casi l’inquilino sarà tenuto a dare preventivo avviso,normalmente nel termine dei 6 mesi,ma il contratto può indicare anche un termine minore,al proprietario.

Il proprietario non in regola con il fisco non può eseguire lo sfratto.

Links

Per ulteriori approfondimenti sulle legge si possono consultare i seguenti links:

http:#www.murst.it/iniziati/1998/AS3393approv.htm
http:#www.taxelex.it/utentilex/legis98/lex_431_98.htm

Le organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà edilizia hanno concordato nella Convenzione nazionale i modelli di contratto di locazione:

http:#www.tutelati.it/contratti.htm