- Il 2° test: a partire dal 13 dicembre 2011, per gli immatricolati entro il 7 novembre
- il 3° test: a partire dal 19 gennaio 2012, per gli immatricolati entro il 23 dicembre
E’ on-line sul sito della Facoltà di Economia (www.econ.univpm.it) la nuova Offerta Formativa per l’anno accademico 2011-2012, ovvero un elenco dettagliato dei Corsi di Laurea Triennale (LT) e Magistrale (LM) a cui sarà possibile iscriversi il prossimo anno. Fin qui nulla di strano, se non qualche ritardo nella pubblicazione dell’Offerta, che abbiamo più volte segnalato.
OFFERTA FORMATIVA 2010-2011
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
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OFFERTA FORMATIVA 2011-2012
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
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Curriculum A
Curriculum B
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Curriculum Economia del territorio e del turismo
Curriculum Economia, mercati e gestione d'impresa
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Curriculum Economia del territorio e del turismo
Curriculum Economia, mercati e gestione d'impresa
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OFFERTA FORMATIVA 2010-2011
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
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OFFERTA FORMATIVA 2011-2012
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
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Curriculum Economia internazionale e marketing – Perc A
Curriculum Economia internazionale e marketing – Perc B
Curriculum Marketing per l'impresa
Curriculum Sviluppo economico e cooperazione internazionale
Curriculum International Economics & Business – Perc B
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Curriculum Economia internazionale e marketing
Curriculum International Economics and Business
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Curriculum Management per l'impresa – Percorso A
Curriculum Management per l'impresa – Percorso B
Curriculum Mercati e strategie d'impresa – Percorso A
Curriculum Mercati e strategie d'impresa – Percorso B
Curriculum Economia e diritto d'impresa – Percorso A
Curriculum Economia e diritto d'impresa – Percorso B
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Curriculum Management
Curriculum Economia e diritto d'impresa
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Curriculum Finanza, banche e assicurazioni – Percorso A
Curriculum Finanza, banche e assicurazioni – Percorso B
Curriculum Finanza, banche e assicurazioni – Percorso C
Curriculum Scienze economiche – Percorso A
Curriculum Scienze economiche – Percorso B
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Curriculum Finanza, banche e assicurazioni
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Curriculum Organizzazione e gestione dei servizi sociali
Curriculum Organizzazione e gestione della P.A. e delle aziende sanitarie
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Nel Consiglio di Facoltà del giorno 02/03/11 è stata decisa la chiusura del corso Magistrale in Ambiente e Territorio che verrà fatto confluire in un curriculum del corso Magistrale di Civile.
I rappresentanti della Lista Gulliver hanno espresso parere contrario a tale scelta, così come avevano fatto nei giorni precedenti nelle varie Commissioni di Facoltà (Istruttoria e Paritetica per la Didattica).
Il motivo della chiusura, a cui ci siamo opposti con tutte le nostre forze, è da ricondursi al Decreto Ministeriale 17 relativo ai requisiti minimi di docenza, l’ultimo “regalo” che la Gelmini ha fatto agli studenti universitari.
Quest’ultimo decreto, unito al blocco delle assunzioni di docenti previsto dalla tanto contestata Legge 133/08, sta di fatto distruggendo l’Offerta Formativa della nostra Facoltà compromettendo notevolmente anche la qualità della didattica e la preparazione di noi studenti.
Di seguito vi riportiamo le chiusure effettuate in questi ultimi anni nella nostra Facoltà, tutte causate dalle scelte scellerate dei vari Ministri di turno (Moratti, Mussi e Gelmini):
Come rappresentanti, siamo già consapevoli del fatto che, se nulla cambierà a livello di requisiti minimi, saranno necessari ulteriori disattivazioni e accorpamenti anche per il prossimo anno accademico.
Ad ogni modo il nostro lavoro e le nostre proteste non terminano qui, tramite il nostro rappresentante nel CUCS di Ambiente e Territorio, stiamo già lavorando sull’ordinamento del nuovo corso Magistrale al fine di garantire che non vadano perse le conscenze caratteristiche del settore ambientale.
Da un attento esame dei decreti ministeriali, crediamo che sia possibile mantenere di fatto la quasi totalità degli esami di Ambiente e Territorio; pretenderemo, inoltre, che venga tenuto conto del percorso di revisione degli esami della Laurea Magistrale che il rappresentante del Gulliver nel CUCS di Ambiente e Territorio aveva iniziato da tempo.
Come lista Gulliver continueremo a difendere i diritti di tutti gli studenti, cercando di migliorare in ogni modo possibile la qualità dei nostri corsi.
Indice:
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Ancora una volta ribadiamo la nostra totale contrarietà al progetto di smantellamento dell’Università promosso dall’attuale classe politica. Siamo convinti che l’Università debba rimanere un luogo libero, pubblico e accessibile a tutti, dove l’Articolo 32 della Costituzione venga applicato senza limitazioni. In questo senso non possiamo trovarci d’accordo né con la Legge 133 né con il DDL Gelmini, i quali attuano la privatizzazione del sapere e del Diritto allo Studio. Il taglio dei fondi indiscriminato, l’introduzione dei privati all’interno del Consiglio di Amministrazione e la riforma del Diritto allo Studio secondo l’ottica di avvantaggiare i più ricchi, rappresentano i cavalli di battaglia del Governo Berlusconi e del suo mandato legislativo; pertanto, fino a quando non avvieranno un dialogo costruttivo con tutte le componenti del mondo accademico, continueremo a manifestare e a batterci contro i provvedimenti ministeriali.
Le recenti riforme della Didattica stanno cambiando profondamente l’attuale sistema universitario. Ci troviamo, infatti, davanti ad un tentativo da parte del Governo di limitare l’accesso alle Lauree di ogni livello e ad Università nelle quali convivono diversi ordinamenti. Tutto ciò non fa che appesantire e complicare il sistema didattico e comporta situazioni caotiche e disagevoli per gli studenti.
In questo panorama, consapevoli di dover rispettare le normative ormai vigenti, riteniamo sia necessario che le conseguenze di tali cambiamenti non vadano a discapito degli studenti e dei loro diritti, punto fermo da tutelare.
Vi invitiamo inoltre a continuare a segnalarci problemi e disfunzionalità nella progressiva attuazione della riforma, così da poterne monitorare l’andamento ed intervenire tempestivamente all’interno dei vari organi accademici.
L’Università del futuro – Progetto MOODLE:
Attualmente, nelle pagine del sito univpm.it riservate ai professori, le informazioni riguardo i corsi tenuti sono enormemente carenti. Spesso non sono presenti né le date degli appelli, né il materiale didattico del corso: questa ci sembra un’enorme lacuna per un’Università definita “Politecnica”.
Eppure da qualche tempo è stato sviluppato un portale di e-learning, che permette di avere uno spazio in cui condividere il materiale del corso (slides e documenti aggiuntivi) e anche un piccolo forum dove studenti e docenti posso discutere e confrontarsi.
Questo portale è basato sulla piattaforma MOODLE ed è raggiungibile dal sito www.moodle.univpm.it. E qui la prima pecca: è inammissibile che di tutto ciò non vi sia traccia nel sito dell’Ateneo! Infatti ad oggi quasi nessuno studente è a conoscenza di questo utile strumento interattivo; e anche i docenti che lo utilizzano sono troppo pochi.
Chiediamo per questo che l’Ateneo si impegni a diffondere l’utilizzo di MOODLE tra i docenti, introducendo norme apposite che li obblighino a realizzare un percorso di e-learning in questa piattaforma.
Suggeriamo inoltre alcuni interventi per migliorare la fruibilità di questo interessante strumento, come ad esempio:
Crediamo che il progetto e-learning sia fondamentale affinché gli studenti che non possono costantemente frequentare le lezioni per ragioni lavorative o di salute non siano penalizzati nella loro carriera accademica!
Inoltre utilizzare le tecnologie ora disponibili per un accentramento dei servizi e delle risorse inerenti al singolo corso, ridurrebbe notevolmente tempi e costi a cui sono costretti gli studenti!
L’aumento delle iscrizioni ed i tagli sempre maggiori dei fondi ministeriali, pongono l’Ateneo di fronte alla possibilità di aumentare le tasse. E dato che la razionalizzazione delle spese non deve intaccare la qualità dei servizi garantiti agli studenti e della didattica, è necessario avviare una riforma dell’attuale sistema di tassazione. A nostro avviso bisogna analizzare con serietà il sistema di tassazione continua in modo tale che ogni studente paghi in relazione al suo specifico ISEE. Secondo le nostre analisi questo processo permetterebbe un sistema più equo, dato che vedrebbe l’applicazione di un coefficiente (variabile) utile a calcolare l’importo delle tasse sul reddito della propria famiglia.
(Il punto del nostro programma riprende l’ultimo documento che abbiamo sottoscritto attraverso il Consiglio Studentesco con il Comune di Ancona)
Da anni chiediamo che gli studenti fuori sede possano usufruire dell’assistenza sanitaria in modo gratuito senza dover pagare costosissime prestazioni e senza perdere il medico di base che hanno nella città di residenza. Lo scorso anno, grazie agli incontri che abbiamo avuto con l’Assessore Regionale alla Sanità, siamo riusciti ad ottenere lo stanziamento per due anni di 80'000€. Questi fondi, divisi fra i quattro ERSU marchigiani, coprirebbero le spese mediche che altrimenti dovrebbe sostenere lo studente. Ad oggi però non è ancora stato convocato un tavolo tecnico per decide in che modo attuare la convenzione. Ci batteremo per far si che questo servizio venga allestito in tempi brevi e, visti i continui tagli indiscriminati del Governo, chiediamo che questo fondo venga confermato e magari ampliato.
Come abbiamo riportato nel programma elettorale di Economia, Facoltà nella quale questo servizio dovrebbe essere attivato in via sperimentale, l’iscrizione part-time (che prevede il pagamento del 60% della tassa annuale per poter sostenere esami fino a 30 crediti) rappresenta una nostra priorità. Infatti dato il numero sempre crescente della categoria di studenti lavoratori siamo convinti che sia necessaria e ormai improcrastinabile.
Pochi mesi fa, l’Ateneo ha finalmente accolto la nostra richiesta di istituire un bando per i distributori automatici installati nelle strutture universitarie, che prevede un calmieramento dei prezzi e un controllo della qualità del servizio. Ora è importante continuare a vigilare per evitare che le aziende interessate aggirino le regole e che le tasche degli studenti siano sfruttate dai privati.
Crediamo che l’attuale sistema di valutazione della docenza debba essere potenziato, affinché gli studenti possano avere una reale partecipazione al miglioramento della didattica. Chiediamo quindi che i questionari di valutazione siano revisionati e adattati alle problematiche delle diverse Facoltà. Inoltre vogliamo che i risultati dei questionari siano resi pubblici con l’intento di trovare criteri che disincentivino la cattiva docenza.
Questioni come quelle ambientali o di sviluppo sostenibile restano sempre di primaria importanza e anche all’interno del mondo universitario hanno un peso rilevante.
Raccolta Differenziata. Grazie alle nostre costanti richieste è già stata attivata la raccolta differenziata in tutte le Facoltà del nostro Ateneo. Ora il nostro compito sarà quello di controllare il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.
Energie Rinnovabili. All’interno del Gulliver abbiamo attivato un gruppo di lavoro specifico nel campo delle energie rinnovabili per avanzare proposte concrete come l’installazione di pannelli fotovoltaici e solare-termico sopra gli edifici di proprietà dell’università. Inoltre chiediamo che l’amministrazione e tutti i vari uffici dell’Università riducano drasticamente l’utilizzo della carta (sostituendola quando possibile con la posta elettronica) e si dotino unicamente di carta riciclata: ciò porterebbe ad un risparmio tangibile di denaro e risorse.
Open Source. Riteniamo indispensabile che l’Università consideri con maggiore attenzione le opportunità offerte dal panorama Open Source; l’introduzione graduale di questi software nel mondo amministrativo abbatterebbe i costi di licenza dei software nel giro di qualche anno.
E-learning. Chiediamo all’Ateneo di puntare su questo strumento al fine di ridurre drasticamente il numero di stampe effettuate dagli studenti sia per il materiale didattico che per eventuali elaborati progettuali.
L’attuale gestione delle risorse economiche del Centro Universitario Sportivo lascia spazio a numerose perplessità. In attesa degli imminenti cambiamenti all’interno degli organi amministrativi auspichiamo che la situazione migliori, suggerendo una continuativa interazione con i primi fruitori delle strutture sportive, ovvero gli studenti. Nell’ottica di un risparmio energetico, e quindi economico, estendiamo al CUS le richieste di eco sostenibilità avanzate per l’Ateneo, ossia l’installazione di pannelli fotovoltaici e a solare termico.
Viste le difficoltà logistiche e burocratiche che ogni anno gli studenti stranieri si trovano a dover affrontare per rinnovare il permesso di soggiorno, crediamo sia necessario che l’università si faccia carico di questa problematica. Una possibile soluzione è quella di attivare uno sportello presso il Rettorato che offra tale servizio solo ed esclusivamente agli studenti stranieri in modo da agevolare le pratiche ed evitare liste di attesa infinite.
Negli ultimi anni siamo stata l’unica lista di rappresentanza che ha segnalato all’Amministrazione i problemi degli studenti disabili attraverso la creazione di un apposita commissione. Dopo aver elaborato una raccolta fotografica delle barriere architettoniche di tutto l’Ateneo, abbiamo ottenuto l’inizio parziale di alcuni lavori, ma pretendiamo che vengano ultimati nel minor tempo possibile.
L’informatizzazione dei servizi del nostro “Politecnico” è ancora fortemente carente. È per noi un obiettivo primario quello di riuscire ad incrementare il numero di certificati e operazioni presenti sul sito dell’Ateneo, nello specifico all’interno dell’area riservata degli studenti. In questo modo si riuscirebbe, tra l’altro, a ridurre le snervanti file agli sportelli delle segreterie. Ulteriore elemento chiave nell’ampliamento dei servizi digitali è l’introduzione di un badge universitario (simile ad un bancomat) da utilizzare per l’iscrizione agli esami, per l’accesso a servizi di segreteria e, ricaricandolo, per il pagamento delle tasse universitarie e persino il pranzo a mensa.
Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria, nel mese di Gennaio, ha dovuto ultimare i lavori di applicazione della Riforma avuti inizio nell’Anno Accademico in corso prendendo numerosi e drastici cambiamenti.
Eccoli nel dettaglio:
• Eliminazione dei Curricula delle Lauree Triennali e Magistrali;
• Disattivazione corso di laurea in Ingegneria e Gestione della Produzione (Pesaro);
• Disattivazione corso di laurea Magistrale di Ingegneria Biomedica;
• Accorpamento corsi di laurea Magistrale di Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni;
• Accorpamento corsi di laurea Magistrale di Ingegneria Informatica e Ingegneria dell'Automazione Industriale;
• Disattivazione del Corso di Laurea di Biomedica e creazione di un curriculum all'interno del corso Magistrale di Ingegneri Elettronica;
Il Gulliver attraverso i rappresentanti in Consiglio di Facoltà e in Consiglio Studentesco ha espresso parere contrario alla modifica ma, come spesso accade, siamo stati gli unici a difendere i diritti degli studenti!
Il nostro dissenso è nato da una critica generale dei criteri e dall'analisi del quadro generale del mondo accademico visto che la necessità di modificare, a distanza di un anno, i nuovi ordinamenti didattici è la conseguenza dell'applicazione della 270/04 del Ministro Moratti e dei requisiti necessari emanati dal Ministro Mussi.
Entrambi questi provvedimenti non sono frutto né di un confronto con le componenti del mondo accademico, né di una reale valutazione della situazione del nostro Ateneo, in particolar modo della Facoltà di Ingegneria.
Inoltre se questa resterà la lettura dell'Università da parte del mondo politico non possiamo rimanere inermi anche in vista di un eventuale riordino dei corsi di laurea preannunciato da una nota ministeriale di Ottobre.
Per questa serie di motivi abbiamo votato contro questi provvedimenti ma non abbiamo trovato nessun appoggio nelle altre associazioni studentesche!
Anzi, Student Office e Azione Universitaria hanno votato a favore sostenendo che i provvedimenti del Governo viaggiano nella giusta direzione per risolvere i problemi dell’Università e degli studenti!!!! Ora, siamo curiosi di sapere se gli studenti che hanno visto il loro corso cessare di esistere, avranno meno problemi … sicuramente sapranno chi ringraziare di non avere fatto nulla!
Anche se non ci stupiamo più dei comportamenti dei nostri “colleghi”, speriamo che prima o poi smettano di essere condizionati dai partiti (tutti ricordano il loro immobilismo contro la Legge 133) o per lo meno non siano d’aiuto verso i professori e i baroni che, in tempi di magra, cercano di tutelare le proprie cattedre.
La malcapitata è una studentessa del primo fuori corso che poco prima di sostenere il suo ultimo esame, ha scoperto, a sue spese, che questo non era più presente tra quelli offerti dalla Facoltà. Era semplicemente stato eliminato.
Informandosi sul da farsi ha scoperto che l'ultimo appello di quell’esame si era tenuto nella scorsa
sessione e non sarebbe più stato possibile sostenerlo.
La presidenza, in via del tutto ufficiosa, le ha comunicato che sarebbe stato opportuno un cambiamento del piano di studi, ma qui l’assurdo è entrato in scena.
La “sfortunata” essendo scaduti tutti i termini per la presentazione dei piani era
ormai impossibilitata a modificare il proprio.
Cosa sarebbe costato alla Facoltà mettere un avviso in bacheca?
Come è possibile che uno studente abbia inserito nel proprio piano di studi un esame disattivato?
Sappiamo che questo non è l’unico caso di questo tipo per questo invitiamo tutti gli studenti a segnalare questi problemi.
La studentessa, alla fine è stata rassicurata dal fatto e le sarà garantita la possibilità
di sostenere il suo esame.
Morale della favola: questo problema potrebbe ripresentarsi anche in futuro vista la coesistenza di più ordinamenti didattici.
Si pregano quindi i signori studenti di porre particolare attenzione agli esami fantasma presenti nei piani di studio e “all’avviso che non c’è” affisso nelle bacheche.
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 22 ottobre 2004, n. 270
(in G.U. n. 266 del 12 novembre 2004) – Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
Art. 2.
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri
generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Art. 4.
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse d isposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.
Art. 5.
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare ariazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonchè altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
Art. 8.
Durata dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Art. 10.
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.
5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
Art. 11.
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale.
L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professo ri e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonchè della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonchè di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonchè delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
Roma, 22 ottobre 2004
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 6, foglio n. 182.
Grazie al nostro costante lavoro, siamo riusciti a far aggiungere un’ulteriore sessione per il colloquio necessario per accedere ai corsi di laurea magistrale della Facoltà.
Questa verifica è utilizzabile per chiunque si laurei entro il 28 febbraio 2010 anche se sarà necessario pagare una mora di 50€. La domanda per accedere al colloquio dovrà pervenire entro l’11 gennaio 2010.
Questi sono i termini della verifica straordinaria:
Presentazione domanda |
dal 7 all’11 gennaio 2010 |
Pubblicazione ammessi al colloquio |
8 febbraio 2010 |
Colloqui per verifica personale preparazione |
dal 10 al 12 febbraio 2010 |
Pubblicazione elenco degli idonei |
16 febbraio 2010 |
PROBLEMI CON IL PIANO DI STUDI ???
Segnaliamo a tutti gli studenti che nel caso in cui riscontrassero dei problemi per la compilazione del piano di studio siamo a disposizione nelle nostre aulette.
Infatti a causa della nuova riforma della didattica, alcune materie sono state disattivate per cui non sarà più possibile sceglierle all’interno dei crediti a scelta.
Il problema riguarda anche il piano di studi per i prossimi anni visto che l’applicazione progressiva dei nuovi ordinamenti didattici prevederà la disattivazione di molte materie per cui si avrà una scelta sempre minore per gli esami a scelta.
Per fugare ogni dubbio ed evitare disagi (anche futuri) passa nell’Aula Gulliver della tua Facoltà o contattaci all’indirizzo e-mail: acugulliver@gmail.com
AVVISO IMPORTANTE PER GLI STUDENTI
DELLA SPECIALISTICA DI INGEGNERIA 509/09
SEGNALIAMO A TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E CHE SONO PROSSIMI AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA CHE LA FACOLTA’ HA ANTICIPATO LA SESSIONE DI LAUREA DI MARZO A FEBBRAIO.
MA, DI COMUNE ACCORDO CON IL PRESIDE, ABBIAMO RICHIESTO CHE LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRETTO SIA VALUTATA IN BASE ALLE SINGOLE SITUAZIONI PER NON PENALIZZARE TUTTI COLORO CHE AVEVANO GIA’ PROGRAMMATO LA LAUREA.
PER MAGGIORI INFO PASSA IN AULA GULLIVER O SCRIVI A:
ACUGULLIVER@GMAIL.COM
Mercoledì 30 Settembre
Ore 13.30
Aula 160/3
FACOLTA' DI INGEGNERIA-POLO MONTE DAGO
CERCHIAMO DI CAPIRE ASSIEME TUTTI I PROBLEMI E INIZIAMO A SOLLEVARE DELLE CRITICHE TRAENDO SPUNTO DALL’ESPERIENZA DI TUTTI GLI STUDENTI.
L’OBIETTIVO DELL’ASSEMBLEA E’ RACCOGLIERE TUTTI I PROBLEMI E CERCARE DI RISOLVERLI AL PIU PRESTO.
E visto che fin da subito uno degli aspetti principali più inaccettabili è la scelta dell’Università di anticipare la scadenza dell’iscrizione con riserva al primo anno delle Lauree Magistrali da Febbraio a Dicembre abbiamo deciso, dopo aver già sollevato il problema nei mesi passati nei vari Consigli di Facoltà, di promuovere una raccolta firme per chiedere al Rettore in occasione del Senato Accademico di inizio Ottobre di ripristinare la modalità dello scorso anno almeno per questo anno accademico.
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