B.U.R. Marche n. 63 del 12/9/96 – LEGGI REGIONALI
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38
(Testo integrato con L.R. n. 7/1998 e L.R. n. 11/2001)
Riordino in materia di diritto allo studio universitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Il diritto allo studio universitario è attuato in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.
3. La Regione, le università, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario collaborano nell’ambito delle proprie competenze istituzionali per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
1. Gli interventi regionali per l’attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) informazione e orientamento al lavoro;
e) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
f) facilitazioni di trasporto;
g) prestiti d’onore;
h) ogni altro intervento utile a favorire l’attuazione
del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.
Art. 3 (Destinatari degli interventi)
1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall’area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all’istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA).
2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall’articolo 20 della legge 390/1991.
Art. 4 (Programmazione regionale)
1.Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza Regione-università di cui all’articolo 6, approva, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario sulla base dei programmi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e del piano di sviluppo delle università aventi sede nella regione.
2. Il programma triennale assicura l’omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l’accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.
3. Il programma triennale contiene:
a) l’indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria;
b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative al finanziamento degli oneri per il personale così come determinato dalla dotazione organica di ciascun ERSU;
d) i criteri generali per l’erogazione delle provvidenze sulla base della normativa vigente;
e) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione, in prospettiva triennale;
f) i criteri per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione, d’investimento, di oneri derivanti dalla proprietà dei beni, dando priorità ai servizi essenziali quali alloggi e mense e promuovendo il progressivo riequilibrio delle strutture esistenti in ciascun ERSU;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe;
h) la determinazione dei criteri che definiscono la condizione di studente in sede e studente pendolare.
4. Il piano triennale è approvato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, della L.r. 5 settembre 1992, n. 46.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari per l’adeguamento a nuove esigenze.
6. Il programma triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l’anno successivo. In ogni caso, trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a prevedere nel proprio bilancio di previsione, a titolo di finanziamento regionale, una somma pari a quella prevista nell’anno precedente.
7. Il programma annuale, in particolare contiene:
a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi gli oneri relativi al personale;
b) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione;
c) la determinazione della quota dei fondi da devolvere all’erogazione di borse di studio e dell’importo delle borse stesse;
8. Il finanziamento relativo alle spese di gestione, determinato sulla base di criteri prestabiliti dalla Giunta regionale, viene liquidato a ciascun ERSU in unica soluzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.
9. L’esecuzione del programma annuale degli interventi è affidata agli ERSU.
Art. 5(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) promuove, sostiene ed effettua ricerche, indagini tecnico-scientifiche, convegni, seminari e corsi formativi, realizza e diffonde pubblicazioni audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite gli ERSU i dati forniti dalle università assicura la raccolta ed il trattamento dei dati medesimi attraverso procedure gestionali informatiche omogenee tra gli ERSU; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli ERSU e le università
Art. 6(Conferenza Regione-università)
1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare, ai sensi dell’articolo 10 della legge 390/1991, gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza Regione-università per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
b) i rettori, o loro delegati, delle università aventi sede nella regione
c) i presidenti degli ERSU
c bis) i presidenti delle accademie delle belle arti, dell’ISEF e dell’ISIA oloro delegati;
d) il Dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;
e) un rappresentante degli studenti per ogni università accademia delle belle arti, ISEF e ISIA, individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente indicato alla lettera d) del comma 1.
3. La Conferenza:
a) formula pareri e proposte sul programma triennale di cui all’articolo 4:
b) promuove incontri periodici per uniformare e migliorare gli interventi attuati dagli ERSU. A tali incontri partecipano i rappresentanti degli enti locali in seno ai Consigli di amministrazione degli ERSU e i direttori degli ERSU medesimi.
4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all’anno e comunque in occasione della formulazione del piano triennale di cui all’articolo 4.
CAPO ll Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 7(Istituzione)
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 spetta agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) costituiti nei seguenti Comuni sede di università: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino.
2. L’ERSU ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente strumentale della Regione Marche ed è dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ed il suo funzionamento è regolato, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli della presente legge, da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.
3. L’ERSU esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.
Art. 8(Organi)
1. Sono organi dell’ERSU:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione:
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9(Presidente)
1. Il Presidente è scelto fra soggetti di comprovata esperienza ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima assunta d’intesa con l’università.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno;
c) adotta, in caso d’urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, i provvedimenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 11 di competenza del Consiglio medesimo. Tali provvedimenti devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 10(Consiglio di amministrazione)
1.Il Consiglio di amministrazione dell’ERSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il presidente;
b) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, tra persone di comprovata e specifica esperienza che non appartengano al personale universitario, uno designato dal Comune ed uno dalla Provincia nel territorio dei quali l’università ha la sede principale;
c) quattro rappresentanti dell’università, di cui due designati dal consiglio di amministrazione dell’università e due studenti in regolare corso di studi eletti dalla componente studentesca secondo le norme vigenti per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione delle università e contestualmente allo svolgimento di questa. Il numero dei rappresentanti degli studenti resta invariato indipendentemente dal quorum dei votanti. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall’iscrizione all’università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti sono rinnovati contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell’università.
3. Il direttore dell’Ente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.
Art. 11(Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell’Ente ed in particolare:
a) deliberare lo statuto dell’Ente e le sue modifiche;
b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;
c) adottare i regolamenti di cui all’articolo 20, gli altri regolamenti e le relative modifiche;
d) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo;
e) deliberare la relazione annuale sull’utilizzo del finanziamento regionale di cui all’articolo 4;
f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attività;
g) deliberare i bandi di concorso relativi all’assegnazione dei servizi e dei benefici;
h) determinare le tariffe dei servizi;
i) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni
1) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati;
m)proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell’Ente;
n) deliberare sull’acquisto e alienazione di beni immobili, sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;
o) ratificare gli atti adottati dal Presidente in via d’urgenza;
p) adottare i provvedimenti inerenti l’organizzazione amministrava e del personale dell’ente.
Art. 12 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo.
2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 13(Collegio dei revisori dei conti)
1.Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.
2. Esso è composto da:
a) il presidente eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.
3. I componenti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrava e finanziaria dell’Ente;
c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente da trasmettere al Presidente dell’Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell’Ente e del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale.
6.I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 14(Indennità)
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 così come modificata dall’articolo 46 della presente legge.
Art. 15(Direttore)
1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ERSU, dura in carica quanto il consiglio medesimo e può essere riconfermato.
2. Il direttore è scelto, di norma, tra il personale del ruolo nominativo degli ERSU in possesso della qualifica di dirigente e di comprovati requisiti tecnico-professionali ovvero tra i dirigenti del ruolo unico della Regione o fra persone estranee dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Consiglio di amministrazione. Il compenso da corrispondere al direttore in tale ultima ipotesi non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale comprese le corrispondenti indennità di posizione.
3. Spetta al direttore dell’Ente la gestione finanziaria, tecnica e amministrava, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E’ responsabile della gestione e dei relativi risultati.
4.Il direttore inoltre:
a) individua, in base alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, i responsabili dei procedimenti;
b) adotta gli atti di gestione del personale;
c) adotta ogni altro provvedimento di carattere am-
ministrativo per il quale le leggi, lo Statuto ed i
regolamenti non prevedono l’espressa attribuzione agli organi dell’Ente.
5. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.
6. Il direttore su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica. Le proposte sono integrate da un documento istruttorio sottoscritto dal responsabile del procedimento e, per gli atti che comportano spesa, dal parere di regolarità contabile del responsabile della ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. I soggetti previsti nel comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
8. All’inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
9.Il direttore nomina, con proprio decreto, un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell’adozione degli atti conclusivi. Della sostituzione è data comunicazione al Consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale.
10. L’incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell’esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.
Art. 16(Piante organiche e personale)
1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta regionale; sino all’approvazione della predetta dotazione organica rimane in vigore quella rideterminata ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Al personale degli ERSU si applica lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ruolo della Regione.
3. Alla copertura delle piante organiche ciascun ERSU provvede mediante:
a) personale proprio;
b) attivazione di procedure di mobilità del personale con priorità di quello appartenente ad altri ERSU e subordinatamente di quello appartenente al ruolo unico regionale, secondo la normativa vigente in materia;
c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
4. Gli ERSU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dalle università e dagli istituti superiori di educazione fisica secondo le norme vigenti in materia, nei limiti delle piante organiche.
5. La Regione autorizza e provvede, tramite gli ERSU, al rimborso agli enti di cui al comma 4 degli oneri relativi al personale messo a disposizione.
6. Gli ERSU provvedono alla gestione diretta del personale assegnato.
Art. 17(Mezzi finanziari)
1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:
a) finanziamenti regionali;
b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi
c) donazioni, eredità e legati.
Art. 18(Patrimonio)
1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, costituito dai beni mobili ed immobili che sono ad essi trasferiti, nonché da quelli acquisiti in proprietà per acquisti, eredita, legati e donazioni.
2. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l’opportunità, può dare in comodato gratuito agli ERSU altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, prevedendo a loro carico le spese di manutenzione ordinaria.
3.I beni mobili ed immobili acquisiti in uso dalla Regione ai sensi dell’articolo 21, commi 1, 3 e 10, della legge 390/1991 sono ceduti in comodato agli ERSU.
4. Gli ERSU subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali che la stessa deve concludere ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 390/ 1991.
5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni corrisposti dalla Regione ai sensi dell’articolo 21 della legge 390/1991 per l’uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.
Art. 19(Bilanci e conti consuntivi)
1. L’esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.
3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27
Art. 20 (Regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione degli ERSU adottano:
a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2; 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi contenuti nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento di contabilità, sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge;
c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.
Art. 21(Controllo sugli atti)
1. Fermo quanto previsto dell’articolo 19 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale. e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell’Ente sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.
Art. 22(Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione degli ERSU ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale competente.
3. Nell’esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può:
a) provvedere, previa diffida agli organi dell’Ente, alla nomina di un commissario per l’adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;
b) sciogliere il Consiglio di amministrazione degli
enti per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell’Ente.
4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.
CAPO III Disposizioni su singoli interventi e servizi
Art. 23(Borse di studio)
1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attribuite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall’articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
2. Le borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. Il divieto di cumulo non si applica con riferimento alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
3. In conformità alle previsioni dei programmi regionali di cui all’articolo 4, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero delle
borse di studio e le modalità di erogazione e di controllo.
4.I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.
Commi 5/6/7/ abrogati
8. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la borsa può essere erogata anche in forma di dotazioni di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche in deroga ai limiti ordinari di importo delle borse.
9. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.
Art. 24(Tariffe dei servizi e accertamenti)
1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell’uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.
2. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità al decreto di cui all’articolo 4 della legge 390/1991 ed alle previsioni dei programmi regionali di cui all’articolo 4.
3. Gli ERSU effettuano gli accertamenti secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge 390/ 1991 e secondo le modalità definite dai singoli Consigli di amministrazione. Gli ERSU propongono accertamenti su un campione non inferiore al 10 per cento delle domande di ammissione ai benefici.
Art. 25(Servizio ristorazione)
1.Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare le esigenze dell’utenza anche, mediante convenzione, con strutture esterne, ovvero un’opportuna articolazione degli orari.
2. Ove gli ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.
3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite a norma del comma 2 dell’articolo 24.
4.Il servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonchè ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente dell’ERSU, a docenti di altre università, temporaneamente presenti per motivi di studio, purchè presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L’estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, nè pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.
5. L’accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari, e consentito a studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento e di specializzazione; può inoltre essere consentito, nell’ambito delle attività di orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.
Art. 26(Servizio abitativo)
1. Il servizio abitativo è organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell’articolo 18 della legge 390/1991.
2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.
3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell’articolo 24.
4. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.
5. L’ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l’attribuzione delle borse di studio.
6. L’ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all’articolo 4 della legge 390/1991 e del programma regionale di cui all’articolo 4, soggetti a periodica verifica.
7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l’espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E’ data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341.
8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l’ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.
9. nell’ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall’articolo 4 della legge 390/1991.
10. Nell’ambito della collaborazione con l’università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione. 11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.
12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ERSU.
Art. 27(Servizi di agevolazione dei trasporti)
1. Gli ERSU concordano con le imprese che gestiscono servizi di pubblico trasporto le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, per quanto non previsto da norme statali, regionali o locali, e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti portatori di handicap e all’eventuale accompagnatore.
Art. 28(Prestiti d’onore)
1. Il prestito d’onore è attribuito mediante concorso agli studenti, secondo le modalità stabilite dall’articolo 16 della legge 390/1991.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero e l’ammontare dei prestiti d’onore in base al programma regionale di cui all’articolo 4.
Art. 29(Servizio sanitario e di medicina preventiva)
1. Ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, la dimora per motivi di studio fuori dall’abituale residenza da diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell’Azienda sanitaria locale nella cui zona è ubicato l’ateneo.
2. Gli studenti stranieri fruiscono dell’assistenza sanitaria, con le modalità di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 390/1991.
3. Gli ERSU possono stipulare apposite convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali rispettivamente competenti e con le università al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all’interno delle sedi universitarie e delle strutture abitative secondo quanto disposto dall’articolo 19 della legge 390/1991.
Art. 30(Servizio di consulenza,informazione e orientamento al lavoro)
1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività di assistenza agli studenti universitari, nonchè di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU si avvalgono della collaborazione della Regione e delle università, acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull’andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonchè della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell’orientamento, tramite convenzioni e protocolli d’intesa.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU possono organizzare, d’intesa con l’università, convegni, tavole rotonde, seminari, e giornate dell’orientamento, nonchè provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull’assistenza universitaria e di orientamento al lavoro.
Art. 31(Servizio editoriale e librario)
1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l’università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audio-video-televisivo e di ogni altro strumento e sussidio destinato ad uso universitario.
2. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in: prestito di libri, secondo modalità e condizioni fissate dagli ERSU, produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico, facendo pagare ai richiedenti il costo reale del servizio. e centri di ascolto di materiale audio-video-televisivo, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore.
3. Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti, sulla base di convenzioni con l’ERSU interessato. In tal caso il Consiglio di amministrazione degli ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.
Art. 32(Collaborazione con l’università per attività culturali, sportive e ricreative e per l’interscambio di studenti)
1. Gli ERSU favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l’università e le associazioni e cooperative studentesche.
2. Gli ERSU collaborano altresì con l’università per l’attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell’articolo 12 delle legge 390/1991. Nell’ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall’articolo 4 della legge 390/1991.".
Art. 33(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)
1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l’università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti portatori di handicap.
2. In particolare gli ERSU:
a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza rivolta specificatamente a tali studenti;
b) collaborano con l’università per la rimozione, anche all’interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche;
c) provvedono all’acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all’interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli derivanti da particolari tipi di handicap;
d) erogano, qualora non siano in grado di fornire i servizi necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, e deliberano la maggiorazione dei benefici di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 390/1991;
e) stipulano convenzioni per particolari tipi di trasporto fino alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie;
f) riservano ai portatori di handicap una quota di posti nelle strutture abitative gestite o convenzionate con l’ERSU;
g) organizzano o favoriscono qualsiasi altro tipo di servizio, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati, che possa facilitare la frequenza universitaria agli studenti portatori di handicap.
3. Ai fini della concessione dei benefici a carattere concorsuale sono detratte dal reddito familiare complessivo le spese sostenute per affrontare il particolare stato di disagio dello studente portatore di handicap.
Art. 34(Interventi per attività a tempo parziale)
1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono prevedere, anche d’intesa con l’università, l’erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attività di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 390/1991.
2. L’assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli ERSU, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13 della legge 390/1991.
3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Gli ERSU provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 390/1991.
Art. 35(Pubblicità)
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 24 della legge 390/1991, gli ERSU inviano con decorrenza semestrale alle università l’elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d’intervento.
Art. 36(Sanzioni)
1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall’ERSU, è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 23 della legge 390/ 1991 .
2. Il Consiglio di amministrazione può comunque decidere la sospensione o la revoca dell’utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.
Art. 37(Utilizzo delle strutture)
1. Gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente.
2. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università, nonchè con altri soggetti pubblici e privati, convenzioni allo scopo di garantire sia il servizio di ristorazione sia l’utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o per convegni e congressi.
3. Le convenzioni prevedono la copertura totale dei costi, dei servizi a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi agli studenti.
4. Gli ERSU trasmettono alla Giunta regionale un apposito rendiconto annuale delle attività svolte ai sensi del presente articolo, con l’indicazione anche quantitativa dei servizi resi.
CAPO Tassa regionale per il diritto allo studio
Art. 38(Oggetto della tassa)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall’articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuta per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
2. 1 corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell’lSEF.
3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l’immatricolazione o l’iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione.
Art. 39(Soggetti passivi)
1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui all’articolo 38.
2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.
3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all’atto di iscrizione.
Art. 40 (Riscossione della tassa)
1. La Regione si avvale delle università, dell’ISEF, delle accademie delle belle arti e dell’ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.
Art. 41(Accertamenti e rimborsi)
1. All’accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.
Art. 42(Devoluzione dei proventi)
1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università e all’lSEF sono attribuiti ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all’articolo 3, comma 23, della legge 549/1995.
Art. 43(Esoneri)
1. I criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all’articolo 38, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle università per il pagamento dei tributi di propria competenza.
2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 390/1991, nonchè gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l’ottenimento di tali benefici.
3. Le università, l’ISEF, le accademie delle belle arti e l’ISIA rimborsano d’ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.
Art..44(Importo della tassa)
1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall’articolo 38 è determinato, con riferimento all’anno accademico 1996/1997, in lire 150.000.
2. Per gli anni successivi l’importo della tassa è stabilito con apposito articolo della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.
CAPO V Disposizioni finanziarie e finali
Art. 45(Finanziamento)
1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale sono stabilite, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n.25, le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:
a) la concessione di contributi agli ERSU per l’attuazione del diritto allo studio;
b) la concessione, ai detti enti, di finanziamenti e contributi per gli investimenti e le spese di gestione, comprese quelle relative agli oneri del personale;
c) lo svolgimento delle iniziative ed attività di cui all’articolo 5;
d) la concessione di finanziamenti per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18.
Art. 45bis(Tassa abilitazione esercizio professionale)
1. La tassa prevista dal primo comma dell’articolo 19 t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell’articolo 121 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in lire 150.000 ed è devoluta per le finalità della presente legge. La revisione dell’importo della tassa per gli anni successivi è stabilita con legge regionale di approvazione di bilancio.
2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull’apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
3. Alla riscossione, accertamento, erogazione sanzioni decadenza, rimborsi e relativo contenzioso si applicano le norme che disciplinano le tasse e le concessioni regionali.
4. I proventi della tassa affluiscono al capitolo 1001029 dello stato di previsione delle entrate e sono destinati all’erogazione delle borse di studio previste dall’articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (Integrazione L.R. n. 11/2001).
Art. 46(Norme transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale procede, con proprio decreto, alla nomina dei Consigli di amministrazione degli ERSU e dei Collegi dei revisori.
2. Fino alla nomina di cui al comma 1, i Consigli di amministrazione e i Collegi dei revisori, nominati ai sensi della l.r. 2 maggio 1989, n. 7, continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.
3. I Consigli di amministrazione degli ERSU entro sei mesi dalla nomina di cui al comma 1, provvedono all’approvazione dello statuto e degli altri atti fondamentali resi necessari dalla presente legge. Fino all’entrata in vigore dello statuto e degli altri atti fondamentali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto immediatamente applicabili e le altre norme in vigore con queste compatibili.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, in attesa dell’approvazione del piano triennale, ad approvare il programma annuale di cui al comma 6 dell’articolo 4.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, in rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione degli ERSU di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), rimangono in carica i primi due rappresentanti che hanno ricevuto più voti alle ultime elezioni del Consiglio di amministrazione dell’ERSU.
6. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 26 giugno 1986, n.19 sono abrogati.
7. E’ abrogata la l.r. 2 maggio 1989, n. 7.
8. Gli articoli 11 e 13 della l.r.16 gennaio 1990, n. 2 sono abrogati.
9. E’ abrogata la legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 concernente "Tributo regionale per il diritto allo studio universitario".
10. La tabella A allegata alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte riguardante gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, è modificata secondo quanto previsto nell’allegato A alla presente legge.
11. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.
1. L’articolo 47 della l.r. 38/1996 è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 24 marzo 1998.
Ancona, 2 settembre 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI’ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note all’art. 1, comma 1:
– Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione è il seguente:
"Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 34 – La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso".
-La legge n. 390/1991 reca: "Norme sul diritto agli studi universitari".
Nota all’art. 3, comma 2:
Il testo dell’art. 20 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 20 – (Studenti stranieri) – 1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell’ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell’assistenza sanitaria con le modalità di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all’anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.
6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l’elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell’interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni".
Nota all’art. 4, comma 4:
Il testo dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 – (Piani regionali di settore) – (Omissis).
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
(Omissis).
Nota all’art. 6, comma 1:
Il testo dell’art. 10 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 10 – (Coordinamento nell’ambito regionale tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza dell’università) – 1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell’università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all’articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nella regione in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all’articolo 6".
Nota all’art. 13, comma 3:
Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
Nota all’art. 14, comma 1:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale".
Nota all’art. 15, comma 4, lettera a):
La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Nota all’art. 16, comma 1:
Il testo dell’art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 3 – (Pubblico impiego) – (Omissis).
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite liste di collocamento ai sensi dell’art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell’art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.
(Omissis)".
Nota all’art. 18, commi 3, 4 e 5:
Il testo dell’art. 21 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 21 – (Beni immobili e mobili) – 1. Alle regioni è concesso l’uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai beni di cui al comma 1, nonchè ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni è concesso l’uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente,destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell’uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall’ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione alle finalità di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all’università o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l’uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.
7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all’uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
8. All’accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell’università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le università hanno la facoltà di concedere in uso alle regioni, per fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L’uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all’università dalla proprietà dei beni".
Nota all’art. 19, comma 2:
La L.R. n. 25/1980 reca: "Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione".
Nota all’art. 19, comma 3:
La L.R. n. 27/1994 reca: "Organizzazione e funzionamento dell’organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali".
Note all’art. 20, comma 1, lettera a):
-La L.R. n. 2/1990 reca: "Organizzazione Amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)".
-La L.R. n. 6/1992 reca: "Norme per il conferimento di funzioni alla dirigenza Regionale".
-La L.R. n. 44/1994 reca: "Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività Amministrativa Regionale".
-Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Nota all’art. 21, comma 1:
Il testo dell’art. 8, comma 3, della L.R. n. 27/1994 (per l’argomento della legge vedi nella nota all’art. 19,
comma 3) è il seguente:
"Art. 8 – (Atti degli enti diversi da comuni e province) (Omissis).
3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nel comma 2 dell’articolo 6:
a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
b) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) piante organiche e relative variazioni, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) programmi della gestione di propria competenza;
e) acquisti e alienazioni immobiliari e relative permute, appalti, contratti in genere;
f) accensione di mutui;
g) affidamento di incarichi professionali. (Omissis)".
Nota all’art. 22, comma 1:
Il testo dell’art. 25 dello statuto della regione Marche, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 345, è il seguente:
"Art. 25 – La giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
La giunta:
1) delibera la presentazione al consiglio regionale di proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di competenza del consiglio;
2) provvede, ove occorra, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli altri documenti allegati da sottoporre al consiglio;
4) predispone lo schema di sviluppo economico regionale, il piano economico globale, i piani settoriali e i piani di assetto territoriale e ne cura l’attuazione;
5) delibera lo storno dei fondi da un articolo all’altro di uno stesso capitolo di bilancio;
6) amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti;
7) delibera in materia di liti attive e passive di rinunce e transazioni; quando le rinunce o le transazioni superano il valore stabilito dalla legge regionale delibera su conforme parere della commissione consiliare competente; 8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal consiglio regionale concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l’organizzazione dei servizi pubblici, purchè risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
9) sovraintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma dell’articolo 25 dello Statuto;
10) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto e, in generale, ogni altra attività della Regione e non di competenza del consiglio".
Nota all’art. 23, commi 1 e 5:
Il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 4 – (Uniformità di trattamento) – 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominata ‘Ministro’, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all’articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell’accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito imponibile e dell’ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell’inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito in parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell’anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".
Nota all’art. 23, comma 8:
La legge n. 104/1992 reca: "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Note all’art. 24, commi 2 e 3:
– Per il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 23, commi 1 e 5.
– Il testo dell’art. 22 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 22 (Accertamenti ) – 1. Ai fini dell’ammissione ai benefici previsti per l’attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all’ente erogatore un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per
i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
3. Gli organismi che provvedono all’erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all’Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono iscritti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli".
Nota all’art. 26, comma 1:
Il testo dell’art. 18 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 18 – (Alloggi) – 1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l’edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all’ampliamento, alla ristrutturazione, all’ammodernamento, e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l’edilizia residenziale pubblica.
3. Le regioni disciplinano le modalità per l’utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l’erogazione dei contributi monetari di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro può assegnare alle università che intendono partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all’edilizia universitaria, per un periodo non superiore complessivamente al 5 per cento dell’intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni".
Nota all’art. 26, comma 6: –
Per il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 23, commi 1 e 5.
Nota all’art. 26, comma 8:
Per il testo dell’art. 18 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 26, comma 1.
Nota all’art. 28, comma 1:
Il testo dell’art. 16 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 16 – (Prestiti d’onore) – 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d’onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. I1 prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio di un attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d’onore e, nei limiti degli apposti stanziamenti di bilancio, provvedano alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all’inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate alle regioni per gli interventi di cui al presente articolo, è istituito per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un ‘Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore’. Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedute per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L’importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato alla stessa per le finalità di cui al presente articolo".
Nota all’art. 29, comma 1:
Il testo dell’art. 19 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente;
"Art. 19 – (Prestazioni delle unità sanitarie locali) – Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano".
Nota all’art. 29, comma 2:
Per il testo dell’art. 20, comma 2, della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 3, comma 2.
Nota all’art. 29, comma 3:
Per il testo dell’art. 19 della legge n. 833/1978 vedi nella nota all’art. 29, comma 1.
Nota all’art. 32, comma 2:
Il testo dell’art. 12 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 12 – (Attribuzioni) – 1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:
a) concedono l’esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l’apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;
d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;
e) curano l’informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;
f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".
Nota all’art. 33, comma 2, lettera d):
Il testo dell’art. 7, comma 1, lettera e), della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 7 – (Principi generali) 1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all’articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi: (Omissis).
e) possono essere previste disposizioni particolari per l’accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonchè la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici. (Omissis)".
Note all’art. 34, commi 1, 2 e 4:
-Il testo dell’art. 13 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1, è il seguente:
"Art. 13 – (Attività a tempo parziale) – 1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonchè all’assunzione di responsabilità amministrative. L’assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulle base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti abbiano superato i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all’anno iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull’attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull’efficacia dei servizi".
-Per il testo dell’art. 4 della legge n. 390/1991 vedi nella nota all’art. 23, commi 1 e 5.
Nota all’art. 35, comma 1:
Il testo dell’art. 24 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 24 – (Pubblicità) – 1. L’elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di intervento, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale".
Nota all’art. 36, comma 1:
Il testo dell’art. 23 della legge n. 390/1991 (per l’argomento della legge vedi nelle note all’art. 1. comma 1) è il seguente:
"Art. 23 – (Sanzioni) – 1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato".
Nota all’art. 38, comma 1, e all’art. 42, comma 1:
Il testo dell’art. 3, commi 20 e 23, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 3 – (Omissis).
20. Al fine di incrementare le disposizioni finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l’università o l’istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell’università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
(Omissis).
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
(Omissis)".
Nota all’art. 43, comma 2:
Per l’argomento della legge n. 390/1991 vedi nelle note all’art. 1, comma 1.
Nota all’art. 45, comma 1:
Il testo dell’art. 22 della L.R. n. 25/1990 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione) è il seguente:
"Art. 22 – (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti) – Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa da autorizzare in ciascun esercizio.
Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale".
Nota all’art. 46, comma 2:
La L.R. n. 7/1989 reca: "Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella Regione Marche".
Nota all’art. 46, comma 6:
La L.R. n. 19/1986 reca: "Norme per l’inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".
Nota all’art. 46, comma 7:
La L.R. n. 7/1989 reca: "Nuove norme per il diritto allo studio nelle Università aventi sede nella Regione Marche".
Nota all’art. 46, comma 8:
La L.R. n. 2/1990 reca: "Organizzazione Amministrativa degli enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)".
Nota all’art. 46, comma 9:
La legge regionale concernente: "Tributo regionale per il diritto allo studio universitario", approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54, è la L.R. 24 luglio 1996, n. 32.
Nota all’art. 46, comma 10:
La Tabella A allegata alla L.R. n. 20/1984 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) concerne le indennità di carica mensile e le indennità di presenza degli organi e dei loro componenti.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
– Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 112 del 28 marzo 1996;
– Relazione della I commissione permanente in data 4 luglio 1996;
– Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell’art. 22 dello statuto in data 11 luglio 1996;
– Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1996, n. 59 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 489/GAB. 96 del 29-8-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
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