Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93

“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”

 

Molti sono i tagli apportati al mondo della cultura in generale da questo provvedimento, concentriamoci su quelli che influiscono direttamente sull’Università.

 

All’articolo 5 del presente decreto sono elencati tutti i tagli necessari a fornire copertura alla manovra. In particolare il comma 7, lettera d) prevede un taglio lineare a decorrere dall’anno 2010 del 6,78% degli “stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Si tratta della tabella allegata alla Legge Finanziaria, e comprende alcuni capitoli di spesa dedicati all’università e al Diritto allo Studio. In particolare subiranno una riduzione i fondi stanziati per il 2010 relativamente a:

– potenziamento dell’attività sportiva universitaria (erano previsti 11.237.000€)

– norme sul diritto agli studi universitari (legge 390/91) (erano previsti 143.552.000€)

– interventi per alloggi e residenze universitarie (erano previsti 31.977.000€)

– norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (erano previsti 93.729.000€)

– università non statali legalmente riconosciute (erano previsti 129.880.000€): è l’unico taglio riguardo al quale non esprimiamo certo rammarico

– spese per il funzionamento delle università (erano previsti 6.888.231.000€).

 

Si insiste su capitoli che avevano già subito tagli in fase di stesura della finanziaria ed erano già nettamente insufficienti.

 

Sempre l’articolo 5 prevede poi tagli ulteriori su specifici capitoli di spesa. Fra questi si va a toccare quanto previsto dal cosiddetto “Decreto mille-proroghe” (decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, numero 31) del Governo Prodi, che all’art. 13-bis aveva previsto un incremento del fondo di funzionamento ordinario delle Università di 16 milioni di euro annui a partire dal 2008. Il decreto legge in questione prevede una riduzione di tale cifra a 9 milioni per il 2009 e a 9 milioni per il 2010.

 

Decreto-Legge 25 giugno 2008, numero 112

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

 

La “manovra” per il triennio 2009-2011 sarà sviluppata su due filoni:

  1. interventi per lo sviluppo;
  2. interventi di contenimento e raggiungimento del pareggio nel 2011.

 

La manovra si svilupperà attraverso l’emanazione:

1.     di un decreto legge per una manovra correttiva per il 2008 di circa 3 miliardi di euro da coprire con risorse a carico di banche ed imprese;

2.     di un decreto legge per il contenimento della spesa 2009-2010-2011;

3.     di un provvedimento per lo sviluppo (liberalizzazioni, snellimento burocratico, incentivi alle imprese, ecc).

 

I decreti legge dovranno essere approvati entro l’estate e a settembre la legge finanziaria non sarà altro che la sede di recepimento dei tagli già approvati.

 

Quantitativamente la manovra 2009-2011 sarà di complessivi 34,8 miliardi così suddivisi:

 

2009

2010

2011

13,1

20,2

34,8

 

 

I contenuti relativi all’università e ai giovani

 

Art.11

È prevista la costituzione di un piano nazionale di edilizia abitativa che deve favorire le categorie svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli allog gi in locazione, fra cui vengono compresi anche gli studenti fuori sede. In attesa del piano, che dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla data in vigore del decreto, per ora la manovra sembra assolutamente poco incisiva, in quanto i finanziamenti previsti altro non sono che la somma di finanziamenti già stanziati per questa ed altre misure analoghe (quindi nessun tipo di investimento economico) ed anzi si pensa di reperire liquidità vendendo patrimonio abitativo di edilizia sociale a favore degli occupanti (diminuendo quindi gli alloggi in possesso del pubblico a favore di alloggi di proprietà privata che semplicemente sono vincolati ad applicare canoni calmierati).

 

Art. 15

Altra misura di scarsa incisività. È un semplice suggerimento all’utilizzo di testi, documenti e strumenti didattici di tipo informatico (peraltro non si prevede la gratuità dei testi da scaricare da internet).

 

Art. 16

Forse la misura più grave presente in questo testo. Prevede la possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, con una semplice delibera di trasformazione adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta.

Moltissime sono le criticità: la privatizzazione delle università, oltre che ai nostri principi, è contraria a quanto previsto dalla Costituzione che all’art. 33 prevede che lo stato debba istituire scuole statali per tutti gli ordini e i gradi. Fra l’altro è previsto che la proprietà dei beni immobili già in uso alle università venga trasferita alle fondazioni, ovvero proprietà dello stato che si trasforma tramite una semplice delibera di un Senato accademico e un decreto ministeriale in proprietà di una fondazione privata.

Oltre alle considerazioni di carattere più “ideologico” la trasformazione delle università in fondazioni porta con sé parecchie ricadute di carattere pragmatico, anche per via della vaghezza del testo del decreto.

Non è infatti chiaro che cosa si intenda quando si dice che resta fermo il sistema di finanziamento pubblico e cha a tal fine costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. Infatti il periodo può essere interpretato sia in direzione di dire che i finanziamenti statali distribuiranno risorse a chi non sarà riuscito a recuperarle dai privati, ma in tal caso decadrebbe tutto l’intento del decreto di stimolare le università a procurarsi fondi ulteriori rispetto a quelli statali, sia in direzione di dire che verrà premiato chi otterrà più fondi dai privati, e in tal caso si andrebbe a penalizzare in maniera poco attenta quegli atenei che si trovino nell’impossibilità di recuperare finanziamenti da privati anche in relazione alla situazione territoriale. Non è poi fornito nessun tipo di garanzie sull’autonomia didattica degli Atenei, che rischia di essere gravemente compromessa e indirizzata dagli enti privati che forniscono i finanziamenti. Non viene poi fornito nessun tipo di garanzie per quanto riguarda il sistema di tassazione. Il vago comma 14 in cui si dice che alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime non garantisce affatto che venga mantenuto fisso il tetto del 20% dell’ffo per quanto riguarda la contribuzione studentesca, ed è già in campo da parte della crui la proposta che il 20% non venga più calcolato sull’ffo ma sul bilancio complessivo dell’ateneo. Ancora, contemporaneamente alla delibera di trasformazione in fondazione l’università deve adottare un nuovo statuto ed un nuovo regolamento di ateneo: non si hanno quindi garanzie di nessun tipo sul destino della rappresentanza studentesca. È poi necessario un cenno alla situazione del personale delle fondazioni universitarie, il cui destino contrattuale non è per nulla certo: chi sarà il loro datore di lavoro? Quale sarà il contratto collettivo di riferimento? Quali garanzie ci saranno rispetto a un’introduzione massaccia di forme contrattuali precarie?

 

Art. 22

Il lavoro compiuto dagli studenti (universitari o delle scuole superiori) con meno di 25 anni durante i periodi di vacanza è soggetto a ulteriori possibili deregolamentazioni, poiché viene inserito fra le prestazioni di lavoro di tipo accessorio, ovvero quelli che non sono regolamentati da un contratto e il cui pagamento avviene attraverso un meccanismo di buoni.

 

Art. 60

Vengono previsti tagli a varie voci di spesa dei Ministeri, ed è ovviamente coinvolto anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Decreto stabilisce che questi tagli non potranno andare a pesare su stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse né sul fondo ordinario, né sulle risorse destinate alla ricerca. Ciononostante l’istruzione universitaria subisce un taglio di 103.383.000€ per il 2009, di 109.309.000€ per il 2010 e di 192.834.000€ per il 2011.

 

Art. 66

Assieme all’articolo 16 è quello che influisce in maniera più drammatica sulle università.

Prevede infatti sia una riduzione dei docenti sia una riduzione drastica dell’FFO.

Il taglio dei docenti è operato in questa maniera: per gli anni 2010 e 2011 potrà essere assunto personale in maniera tale che la spesa corrispondente alle nuove assunzioni non superi il 20% delle spese relative al personale cessato nell’anno precedente, ed in ogni caso il numero dei neo assunti non potrà superare il 20% del personale cessato nell’anno precedente. (Semplificando al massimo ogni cinque professori che andranno in pensione potrà esserne assunto uno solo).

A partire dal 2012 la limitazione pa ssa dal 20 al 50%.

I danni più evidenti che questa misura apporterà sono quelli relativi all’ingresso nel mondo universitario dei giovani ricercatori.

Considerando poi che i requisiti necessari in vigore vincolano l’apertura di un corso di laurea alla presenza di un numero minimo di docenti e che, nel caso in cui gli immatricolati superino la numerosità massima teorica per il corso di laurea il numero di docenti necessari cresce in proporzione al numero degli iscritti, appare più che verosimile la possibilità che vengano introdotti ulteriori numeri chiusi per contenere il numero di docenti necessari ed è inoltre concreto il rischio di chiusura di corsi di laurea (come già abbiamo detto relativamente all’introduzione del numero di docenti necessari per l’apertura di un corso di laurea senza un’effettiva valutazione della qualità del corso di laurea in questione).

 

I tagli al Fondo di Finanziamento ordinario delle Università sono invece così determinati:

63.500.000€ per il 2009

190.000.000€ per il 2010

316.000.000€ per il 2011

417.000.000€ per il 2012

455.000.000€ per il 2013.

Si tratta, come si vede, di ingenti riduzioni.

Questo provvedimento, collegato a quanto previsto dall’articolo 16, non fa che confermare il disinvestimento dello Stato sulla formazione ed è chiaramente un incentivo affinché le Università si rivolgano a finanziamenti privati.